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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione relativa all’obbligo di richiedere l’autorizzazione della Camera per utilizzare nel processo penale intercettazioni in cui un parlamentare sia stato captato in via casuale. Il giudice rimettente non ha motivato adeguatamente sulla natura «occasionale» delle intercettazioni, requisito indispensabile per la rilevanza della questione.
Di cosa si tratta
Nel corso di un procedimento penale a Napoli, il GIP doveva valutare l’applicazione di una misura cautelare a carico di un parlamentare. Il compendio indiziario comprendeva intercettazioni «indirette» (captate su utenze di coindagati). L’art. 6, commi 2-6, della legge n. 140/2003 imponeva di chiedere l’autorizzazione alla Camera competente prima di utilizzare tali intercettazioni. Il GIP dubitava della legittimità di tale obbligo per le intercettazioni puramente occasionali.
La questione di legittimità costituzionale
Il GIP del Tribunale di Napoli ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, commi 2, 3, 4, 5 e 6, della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l’attuazione dell’art. 68 della Costituzione e processi penali nei confronti delle alte cariche), per violazione degli artt. 3, primo comma, 68, terzo comma, 102 e 104, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui esige l’autorizzazione parlamentare anche per intercettazioni casuali in cui il parlamentare sia stato captato senza essere il bersaglio dell’atto investigativo.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione per carenza di motivazione sulla rilevanza. Il giudice rimettente avrebbe dovuto indicare con certezza quando il parlamentare era diventato indagato rispetto all’epoca della captazione e motivare in modo esaustivo sull’assenza di intento investigativo verso di lui. Senza tale accertamento non è dimostrabile che le intercettazioni fossero davvero «casuali». La medesima questione, con le stesse carenze, era già stata dichiarata inammissibile con la sentenza n. 114/2010.
Il principio
Il giudice che solleva una questione di legittimità costituzionale deve dimostrare in modo esaustivo la rilevanza della questione nel giudizio a quo. Quando la rilevanza dipende dall’accertamento di un fatto (la natura occasionale delle intercettazioni), l’ordinanza di rimessione deve contenere una motivazione specifica e puntuale su quel fatto; la sua assenza determina la manifesta inammissibilità.
Domande e risposte
Che cosa sono le intercettazioni «casuali» di un parlamentare?
Sono quelle effettuate nell’ambito di un procedimento riguardante terzi, senza che il parlamentare fosse il bersaglio dell’attività investigativa e senza alcun fumus di intento persecutorio nei suoi confronti. Se invece l’autorità giudiziaria usa le intercettazioni di terzi come strumento per acquisire prove contro il parlamentare, queste non sono più «casuali».
L’art. 68, terzo comma, Cost. impone sempre l’autorizzazione per le intercettazioni dei parlamentari?
Secondo la norma impugnata e la sua interpretazione prevalente, sì. La questione se l’obbligo di autorizzazione valga anche per le intercettazioni meramente occasionali non è stata risolta nel merito dalla Corte, che ha dichiarato la questione inammissibile per difetto di motivazione.
Quale sentenza precedente aveva già affrontato la stessa questione?
La sentenza n. 114/2010 della Corte costituzionale aveva già dichiarato inammissibile una questione identica, formulata in termini analoghi e con le medesime carenze di motivazione sulla rilevanza.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — prerogative parlamentari; autorizzazione della Camera per intercettazioni e misure limitative della libertà dei parlamentari
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza; invocato dal rimettente in relazione al privilegio attribuito ai parlamentari
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