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La Corte dichiara manifestamente inammissibili alcune questioni e manifestamente infondate le altre, relative all’art. 7, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 504/1992 sull’esenzione ICI per gli immobili degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP). La Cassazione lamentava l’ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai Comuni, ma la questione era mal posta per difetto di motivazione sul presupposto interpretativo.
Di cosa si tratta
La Corte di cassazione aveva sollevato questione di legittimità costituzionale della norma che esenta dall’ICI gli immobili posseduti dai Comuni e dalle Province nel loro territorio, chiedendo se tale esenzione dovesse essere estesa anche agli IACP che operano nello stesso territorio. La questione riguardava il regime fiscale degli immobili di edilizia residenziale pubblica gestiti da enti non territoriali.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte di cassazione ha sollevato, con due ordinanze, questione di legittimità costituzionale della lettera a) del comma 1 dell’art. 7 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali), in riferimento agli artt. 2 e 38 della Costituzione, nella parte in cui non prevede l’esenzione ICI per gli immobili degli IACP destinati all’edilizia residenziale pubblica nel territorio di Comuni e Province.
La decisione della Corte
La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni per difetto di adeguata motivazione sul presupposto interpretativo: i rimettenti non avevano adeguatamente dimostrato che la norma, correttamente interpretata, escludesse l’esenzione per gli IACP. Dichiara inoltre manifestamente infondate le residue questioni, rilevando che la diversità di disciplina tra Comuni (enti territoriali) e IACP (enti non territoriali che operano fuori dai propri confini) è giustificata dalla natura strutturalmente diversa dei due soggetti, e che esistevano già pronunce discordanti della stessa Cassazione sul tema.
Il principio
Il trattamento fiscale differenziato tra Comuni e IACP in materia di ICI non è irragionevole: i Comuni sono enti territoriali che possono realizzare le proprie esigenze all’interno del proprio territorio, mentre gli IACP — enti non territoriali — necessariamente operano sul territorio altrui per assolvere la propria funzione istituzionale. La diversità strutturale giustifica la diversità normativa.
Domande e risposte
Gli IACP erano esenti dall’ICI?
La questione era controversa anche all’interno della stessa Cassazione, che aveva reso pronunce discordanti. La norma impugnata (art. 7, comma 1, lettera a, del d.lgs. n. 504/1992) prevede l’esenzione ICI per gli immobili posseduti dai Comuni nel proprio territorio, ma non menziona espressamente gli IACP.
Che differenza c’è tra un Comune e uno IACP ai fini dell’ICI?
Il Comune è un ente territoriale che può detenere immobili nel proprio territorio per finalità istituzionali; l’esenzione è giustificata dalla coincidenza tra soggetto impositore e soggetto passivo. Lo IACP è invece un ente non territoriale che opera sul territorio di altri enti: la ratio dell’esenzione non è direttamente trasponibile.
Quali artt. della Costituzione erano invocati?
Gli artt. 2 (diritti inviolabili) e 38 (diritto all’assistenza e alla previdenza sociale), in relazione alla funzione sociale dell’edilizia residenziale pubblica. La Corte ha ritenuto le questioni inammissibili o infondate senza entrare nel merito di questi parametri.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza
- Art. 38 della Costituzione — diritto all’assistenza sociale; rilevante per la funzione degli IACP nell’edilizia residenziale pubblica
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