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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 64, comma 2, della legge della Regione Lombardia n. 12/2005 (legge per il governo del territorio), che classifica il recupero volumetrico dei sottotetti come «ristrutturazione edilizia». Il Tribunale di Brescia non aveva motivato adeguatamente sulla rilevanza della questione nel giudizio civile pendente.

Di cosa si tratta

La legge regionale lombarda consentiva di recuperare i sottotetti esistenti a fini abitativi, classificando tale intervento come ristrutturazione edilizia. Un privato aveva realizzato il recupero senza il consenso dei condomini, sostenendo che la norma regionale gli consentisse di farlo liberamente. Il Tribunale di Brescia, chiamato a pronunciarsi in un giudizio civile tra il realizzatore e i condomini, aveva dubitato della legittimità della norma regionale.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale ordinario di Brescia, sezione terza civile, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 64, comma 2, della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), come modificata dalla legge regionale n. 20/2005, in riferimento agli artt. 2, 3, 42 e 117, commi secondo, lettera l), e terzo, della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione per carenza di motivazione sulla rilevanza. Il giudice rimettente non aveva adeguatamente illustrato in quale modo la norma impugnata influisse sull’esito del giudizio civile pendente, né aveva chiarito se e come una eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale avrebbe inciso sui rapporti tra le parti del giudizio a quo.

Il principio

La motivazione sulla rilevanza è un requisito necessario e indefettibile dell’ordinanza di rimessione. Il giudice rimettente deve spiegare concretamente perché la questione di legittimità è determinante per la definizione del giudizio a quo. La carenza di tale motivazione determina la manifesta inammissibilità della questione, a prescindere dal merito.

Domande e risposte

Che cosa prevede la legge lombarda sul recupero dei sottotetti?

L’art. 64, comma 2, della legge regionale n. 12/2005 qualifica gli interventi di recupero volumetrico dei sottotetti come «ristrutturazione edilizia», semplificando il regime edilizio applicabile e non richiedendo la preliminare adozione di strumenti urbanistici attuativi.

La norma regionale violava le competenze statali?

Il rimettente lo sosteneva, in quanto la materia dell’ordinamento civile (incluse le norme sul condominio) è di competenza esclusiva statale (art. 117, comma 2, lettera l, Cost.). La Corte non si è pronunciata nel merito per la carenza di motivazione sulla rilevanza.

Cosa si intende per «rilevanza» di una questione di legittimità costituzionale?

Una questione è rilevante quando la Corte, ove decidesse la questione accogliendola, cambierebbe l’esito del giudizio a quo. Il giudice rimettente deve dimostrare questo nesso causale nell’ordinanza di rimessione.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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