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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara ammissibile il referendum popolare abrogativo dei commi 1 e 8 dell’art. 5 del d.l. n. 34/2011, che aveva sospeso i piani di costruzione di nuove centrali nucleari in Italia. L’Ufficio centrale per il referendum aveva già trasferito il quesito dalle norme originarie (abrogate dal Governo) a quelle sostitutive: la Corte approva tale trasferimento e apre la via al voto.

Di cosa si tratta

Il referendum sul nucleare era stato originariamente ammesso dalla Corte con la sentenza n. 28/2011. Nel frattempo, il Governo aveva abrogato la norma oggetto del quesito e l’aveva sostituita con una nuova (art. 5 del d.l. n. 34/2011) che sospendeva i programmi nucleari per dodici mesi in attesa di un decreto interministeriale. L’Ufficio centrale per il referendum aveva trasferito il quesito sulla nuova norma. La Corte doveva verificare se il referendum così modificato fosse ancora ammissibile.

La questione di legittimità costituzionale

Giudizio sull’ammissibilità della richiesta di referendum popolare abrogativo, ai sensi dell’art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, avente ad oggetto i commi 1 e 8 dell’art. 5 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34 (convertito dalla legge 26 maggio 2011, n. 75), come modificato dall’ordinanza dell’Ufficio centrale per il referendum del 1°-3 giugno 2011.

La decisione della Corte

La Corte dichiara ammissibile il referendum. Le nuove norme oggetto del quesito (commi 1 e 8 dell’art. 5 del d.l. n. 34/2011) hanno carattere sostanzialmente ripristinatorio rispetto alle disposizioni originariamente bersaglio del quesito, e il quesito rimane coerente e comprensibile per il corpo elettorale. L’ammissibilità del referendum trasferito non viola l’art. 75 della Costituzione.

Il principio

Quando il Governo modifica o abroga le norme oggetto di un referendum già ammesso, sostituendole con disposizioni sostanzialmente analoghe, il referendum non diventa automaticamente inammissibile. L’Ufficio centrale per il referendum può trasferire il quesito alle nuove norme, e la Corte deve verificare la permanenza dei requisiti di ammissibilità con riferimento alle disposizioni trasfuse.

Domande e risposte

Perché la Corte si è dovuta pronunciare nuovamente sull’ammissibilità del referendum?

Perché dopo la sentenza n. 28/2011 il Governo aveva abrogato la norma oggetto del quesito e l’aveva sostituita: occorreva verificare che il nuovo quesito (trasferito alla norma sostitutiva) rispettasse ancora i requisiti di ammissibilità previsti dalla Costituzione.

In cosa consistevano i commi 1 e 8 dell’art. 5 del d.l. n. 34/2011?

Disponevano la sospensione per dodici mesi dei procedimenti autorizzativi per nuove centrali nucleari, in attesa di un decreto interministeriale che ridefinisse la strategia energetica nazionale. I promotori del referendum volevano che i cittadini si pronunciassero definitivamente contro il ritorno al nucleare in Italia.

Il referendum sul nucleare si è poi svolto?

Sì. Il referendum si è tenuto il 12-13 giugno 2011. Il quorum è stato raggiunto e i votanti si sono espressi in favore dell’abrogazione con una percentuale superiore al 94%.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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