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La Corte dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 17-bis, comma 2, 23, quinto comma, e 24, primo comma, del r.d. n. 37/1934, nella parte in cui, secondo il «diritto vivente», consentono di motivare i giudizi di non ammissione agli esami di abilitazione forense con formule sintetiche standardizzate. Non vi è contrasto con gli artt. 3, 4, 24, 41, 97 e 117 della Costituzione.
Di cosa si tratta
Cinque ordinanze del TAR Lombardia avevano messo in discussione la prassi delle commissioni esaminatrici di motivare l’esclusione dei candidati agli esami di abilitazione alla professione forense con formule sintetiche (ad es. «lavoro insufficiente», «non sufficiente conoscenza della materia»), senza indicare in modo specifico le ragioni della valutazione negativa dei singoli elaborati.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 17-bis, comma 2, 23, quinto comma, e 24, primo comma, del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, come novellato dal d.l. n. 112/2003, in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 41, 97 e 117 della Costituzione, nella parte in cui — secondo il «diritto vivente» — consentono che i giudizi di non ammissione siano motivati con formule standardizzate.
La decisione della Corte
La Corte dichiara non fondate tutte le questioni, riuniti i giudizi. Le norme impugnate non impediscono in sé una motivazione adeguata; il fatto che la giurisprudenza abbia finora accettato formule sintetiche è un problema interpretativo che il giudice può risolvere in via ermeneutica, imponendo alle commissioni una motivazione più articolata. Non vi è quindi necessità di una pronuncia additiva da parte della Corte.
Il principio
La legittimità costituzionale di una norma non dipende dall’uso distorto o insufficiente che ne fa la prassi applicativa. Se il «diritto vivente» produce risultati non conformi a Costituzione, il rimedio primario è quello interpretativo: i giudici amministrativi possono imporre alle commissioni di fornire una motivazione individuale e specifica per ciascun candidato, senza che sia necessaria una declaratoria di illegittimità costituzionale.
Domande e risposte
Un candidato bocciato all’esame di abilitazione forense può impugnare il giudizio?
Sì. I giudizi delle commissioni sono atti amministrativi impugnabili davanti al TAR. Se il giudizio è motivato con formule generiche insufficienti, il TAR può annullarlo per difetto di motivazione e ordinare la rinnovazione della correzione degli elaborati.
Cosa si intende per «diritto vivente»?
Il «diritto vivente» è l’interpretazione di una norma stabilmente consolidata nella giurisprudenza. Quando una norma è interpretata in modo uniforme dai giudici, la Corte costituzionale tiene conto di questa interpretazione per valutare se la norma, così applicata, sia o meno conforme a Costituzione.
Perché le questioni erano state sollevate da cinque TAR con ordinanze analoghe?
Perché il problema delle commissioni che motivano le bocciature con formule sintetiche era sistematico. I candidati ricorrevano in massa al TAR Lombardia, che aveva riunito i giudizi e sollevato la questione di costituzionalità nel tentativo di ottenere una soluzione strutturale.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa in giudizio; rilevante per il diritto del candidato a conoscere le ragioni del giudizio negativo
- Art. 97 della Costituzione — principio di buon andamento e imparzialità della PA; vincolante anche per le commissioni esaminatrici
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