Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con l’ordinanza n. 55/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato cessata la materia del contendere su una norma della Regione Siciliana in materia di forestazione, perché la disposizione impugnata era stata abrogata senza aver avuto applicazione.

Di cosa si tratta

Quando lo Stato impugna una legge regionale, può accadere che, durante il giudizio, la Regione modifichi o abroghi la norma contestata. Se la disposizione viene eliminata e non ha avuto applicazione nel periodo in cui è stata in vigore, viene meno la ragione del contendere e la Corte chiude il caso dichiarando cessata la materia del contendere, senza decidere il merito. La legge della Regione Siciliana 24 settembre 2021, n. 24 conteneva, all’art. 4, una disposizione in materia di forestazione impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri per asseriti contrasti con le competenze statali e con i vincoli di bilancio. Nelle more del giudizio, una successiva legge regionale ha abrogato la norma impugnata, con effetto retroattivo, e il Ragioniere generale della Regione ha confermato che la disposizione non aveva trovato attuazione. Si sono così realizzati i presupposti che la giurisprudenza costituzionale richiede per dichiarare cessata la materia del contendere: l’abrogazione e la mancata applicazione della norma.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 4 della legge reg. Siciliana n. 24 del 2021, in riferimento agli artt. 117, commi secondo, lettera l), e terzo, 81, sesto comma, e 119, primo comma, della Costituzione, oltre che allo statuto regionale, in materia di forestazione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere. Ha rilevato che, nelle more del giudizio, una successiva legge regionale aveva abrogato la disposizione impugnata, con decorrenza retroattiva, e che il Ragioniere generale della Regione aveva confermato che la norma non aveva trovato applicazione nel periodo di vigenza. Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, l’abrogazione della disposizione impugnata, ove non abbia avuto applicazione, determina la cessazione della materia del contendere.

Il principio

Se la norma regionale impugnata viene abrogata nel corso del giudizio e non ha avuto applicazione, viene meno l’interesse alla decisione e la Corte dichiara cessata la materia del contendere, senza pronunciarsi sul merito della legittimità costituzionale.

Domande e risposte

Cosa significa «cessata la materia del contendere»?

Significa che durante il giudizio è venuto meno l’oggetto della contesa, ad esempio perché la norma impugnata è stata abrogata e non ha avuto applicazione: la Corte chiude il caso senza decidere il merito.

Perché conta che la norma non abbia avuto applicazione?

Perché se la disposizione avesse prodotto effetti, potrebbe residuare un interesse alla decisione. La mancata applicazione, invece, fa venir meno ogni ragione di pronunciarsi.

Chi ha confermato che la norma non era stata applicata?

Il Ragioniere generale della Regione Siciliana, con una nota depositata in giudizio dall’Avvocatura dello Stato, ha confermato la mancata attuazione della disposizione nel periodo di vigenza.

La norma è stata dichiarata incostituzionale?

No. La Corte non si è pronunciata sulla legittimità: la disposizione era già stata abrogata dalla Regione, e il giudizio si è chiuso per cessazione della materia del contendere.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →
Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.