Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con l’ordinanza n. 56/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sull’art. 414 del codice penale (istigazione e apologia di reato), perché poste in modo astratto e prematuro rispetto al giudizio in corso.
Di cosa si tratta
Perché la Corte possa esaminare una norma, la questione deve essere attuale e concreta: deve riguardare un problema che si pone davvero nel giudizio in corso, non un dubbio sollevato in via ipotetica prima ancora che il giudice abbia accertato i fatti. La norma in esame era l’art. 414 del codice penale, che punisce l’istigazione e l’apologia di reato, in tensione con la libertà di manifestazione del pensiero. Il Tribunale di Udine, in un procedimento penale, aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale dubitando della compatibilità della norma con la libertà di espressione e con i principi costituzionali e convenzionali. La Corte ha però osservato che il giudice avrebbe potuto, ad esempio, assolvere gli imputati o ritenere il fatto di particolare tenuità, applicando la causa di non punibilità dell’art. 131-bis del codice penale: in tal caso la questione di legittimità non sarebbe stata neppure rilevante. Le questioni risultavano quindi astratte e premature, perché sollevate prima che fosse chiaro se la norma dovesse davvero essere applicata.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Udine ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 414, primo comma, del codice penale, in riferimento agli artt. 3, 21, primo comma, 27, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli artt. 10 e 17 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in materia di istigazione e apologia di reato.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni. Ha rilevato che il giudice avrebbe potuto assolvere gli imputati o qualificare il fatto come di particolare tenuità, applicando la causa di non punibilità dell’art. 131-bis cod. pen.: in entrambi i casi la norma censurata non sarebbe stata determinante. Le questioni risultavano pertanto astratte e premature, prive di quell’attualità e concretezza necessarie perché la Corte ne possa apprezzare la rilevanza. Le ulteriori eccezioni di inammissibilità sono rimaste assorbite.
Il principio
Una questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando è sollevata in modo astratto e prematuro, prima che il giudice abbia verificato se la norma debba davvero essere applicata al caso. Manca in tal caso l’attualità e la concretezza necessarie a fondare la rilevanza della questione.
Domande e risposte
Cosa punisce l’art. 414 del codice penale?
Punisce chi istiga a commettere reati o ne fa pubblicamente apologia. È una norma che si muove al confine con la libertà di manifestazione del pensiero garantita dalla Costituzione.
Perché le questioni erano «premature»?
Perché il giudice avrebbe potuto assolvere gli imputati o ritenere il fatto di particolare tenuità: in quei casi la norma non sarebbe stata applicata, e la questione non era ancora attuale né concreta.
Che cos’è la particolare tenuità del fatto?
È la causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis del codice penale, che esclude la pena quando l’offesa è di minima entità e il comportamento non abituale.
La Corte ha valutato il merito della norma sull’apologia?
No. L’inammissibilità riguarda il modo in cui la questione era stata posta, troppo astratto e anticipato; la Corte non si è pronunciata sulla legittimità dell’art. 414 cod. pen.
Norme collegate
- Art. 21 della Costituzione – libertà di manifestazione del pensiero.
- Art. 27 della Costituzione – principi in materia di responsabilità penale e pena.
- Art. 117 della Costituzione – vincoli derivanti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
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Vedi anche
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