Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con l’ordinanza n. 49/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo relativo a una legge della Regione Siciliana, perché il Presidente del Consiglio dei ministri aveva rinunciato al ricorso e la rinuncia era stata accettata dalla Regione.
Di cosa si tratta
Un giudizio davanti alla Corte costituzionale può chiudersi non solo con una decisione sul merito, ma anche per ragioni procedurali. Una di queste è la rinuncia al ricorso: chi ha promosso il giudizio può decidere di non proseguirlo e, se l’altra parte costituita accetta la rinuncia, il processo si estingue. In questo caso lo Stato aveva impugnato una norma della legge della Regione Siciliana 21 luglio 2021, n. 18, che modificava una precedente disposizione regionale. Successivamente, previa delibera del Consiglio dei ministri, il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso, e la Regione Siciliana, costituita in giudizio, ha accettato la rinuncia. Si tratta di una vicenda frequente nei rapporti tra Stato e Regioni: spesso, dopo l’impugnazione, le parti trovano un’intesa o la Regione modifica la norma, e lo Stato ritira il ricorso. Il caso illustra come l’estinzione per rinuncia chiuda il giudizio senza che la Corte si pronunci sulla legittimità della norma.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 1, comma 2, ultimo periodo, della legge reg. Siciliana 21 luglio 2021, n. 18 (modifiche a una precedente legge regionale del 2020), promuovendo il relativo giudizio di legittimità costituzionale in via principale.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato estinto il processo. Ha rilevato che il ricorrente, previa delibera del Consiglio dei ministri, aveva rinunciato al ricorso, e che la rinuncia era stata accettata dalla Regione Siciliana, costituita in giudizio. Ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita determina l’estinzione del processo.
Il principio
Quando chi ha promosso il giudizio costituzionale rinuncia al ricorso e l’altra parte costituita accetta la rinuncia, il processo si estingue. La Corte non si pronuncia sul merito della legittimità della norma, che resta quindi in vigore.
Domande e risposte
Cosa significa che il processo è «estinto»?
Significa che il giudizio si chiude senza una decisione sul merito, per una causa procedurale come la rinuncia al ricorso accettata dall’altra parte.
Perché lo Stato rinuncia a un ricorso già presentato?
Spesso perché, dopo l’impugnazione, la Regione modifica o abroga la norma, oppure le parti raggiungono un’intesa: in questi casi lo Stato non ha più interesse a proseguire il giudizio.
La norma impugnata è stata dichiarata legittima?
No. La Corte non si è pronunciata sul merito: l’estinzione chiude il processo, e la disposizione resta in vigore senza un giudizio sulla sua legittimità.
Serve l’accettazione della Regione per estinguere il processo?
Sì. Quando la controparte si è costituita in giudizio, la rinuncia produce l’estinzione solo se accettata: lo prevede l’art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione – riparto di competenze tra Stato e Regioni, ambito del giudizio in via principale.
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Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.