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Con la sentenza n. 83 del 2016 la Corte costituzionale ha dichiarato in parte non fondate e in parte inammissibili le questioni sollevate dalla Regione Veneto contro le norme statali in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico. La disciplina statale è stata ritenuta compatibile con il riparto di competenze.
Di cosa si tratta
Il decreto-legge n. 133 del 2014 (cosiddetto «Sblocca Italia») conteneva misure urgenti per la realizzazione di opere pubbliche, tra cui interventi contro il dissesto idrogeologico. La Regione Veneto lamentava un’eccessiva compressione delle proprie competenze e del principio di leale collaborazione.
La questione di legittimità costituzionale
La Regione Veneto ha impugnato l’art. 7, commi 2 e 3, del d.l. n. 133 del 2014, convertito dalla legge n. 164 del 2014, in riferimento al principio di leale collaborazione e agli artt. 2, 3, 97, 117, terzo comma, 118 e 119 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondate, anche nei sensi di cui in motivazione, le questioni relative al comma 2 (leale collaborazione e art. 117, terzo comma) e quelle sul comma 3 riferite alla leale collaborazione e all’art. 117, terzo comma; ha invece dichiarato inammissibili le ulteriori censure sul comma 3 (artt. 2, 3, 97, 118 e 119). La decisione sulle altre questioni del ricorso è stata riservata a separate pronunce.
Il principio
Gli interventi statali urgenti contro il dissesto idrogeologico possono incidere su materie di competenza concorrente quando sorretti da adeguati moduli di coordinamento, senza violare il principio di leale collaborazione purché sia garantito il coinvolgimento delle Regioni nei termini indicati dalla Corte.
Domande e risposte
La Regione Veneto ha vinto?
No. Le sue censure sono state in parte respinte e in parte dichiarate inammissibili: le norme statali sul dissesto idrogeologico sono rimaste in vigore.
Cosa significa «non fondata nei sensi di cui in motivazione»?
Significa che la norma è salva, ma solo se interpretata nel modo indicato dalla Corte, che ne ha precisato la portata compatibile con la Costituzione.
Cosa sono le «separate pronunce»?
La Corte ha rinviato ad altre decisioni l’esame delle ulteriori questioni proposte con lo stesso ricorso.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative, parametro centrale del giudizio.
- Art. 118 della Costituzione — funzioni amministrative e sussidiarietà, evocato sul comma 3.
- Art. 119 della Costituzione — autonomia finanziaria degli enti territoriali.
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