Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
Con la sentenza n. 84 del 2016 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sulla legge in materia di procreazione medicalmente assistita, riguardanti il divieto di ricerca sugli embrioni e il divieto di revoca del consenso dopo la fecondazione. La scelta è rimessa alla discrezionalità del legislatore.
Di cosa si tratta
La legge n. 40 del 2004 vieta la sperimentazione sugli embrioni che non sia finalizzata alla loro tutela e impedisce la revoca del consenso alla procreazione medicalmente assistita dopo l’avvenuta fecondazione dell’ovulo. Il caso nasceva dalla richiesta di destinare alla ricerca embrioni non più impiantabili.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Firenze ha impugnato l’art. 13, commi 1, 2 e 3, della legge n. 40 del 2004 (in riferimento agli artt. 2, 3, 9, 13, 31, 32 e 33, primo comma, Cost.) e l’art. 6, comma 3, ultimo capoverso, della stessa legge (in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 31, 32 e 33, primo comma, Cost.).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili entrambe le questioni. La scelta sulla destinazione degli embrioni alla ricerca e sulla revocabilità del consenso implica un bilanciamento di valori e interessi di altissimo rilievo, rimesso alla discrezionalità del legislatore e non surrogabile dalla Corte.
Il principio
Le decisioni sulla tutela dell’embrione, sulla ricerca scientifica e sulla revoca del consenso alla PMA coinvolgono valori etici e costituzionali contrapposti la cui composizione spetta in primo luogo al legislatore.
Domande e risposte
La Corte ha aperto alla ricerca sugli embrioni?
No. Ha dichiarato inammissibili le questioni, ribadendo che la scelta spetta al legislatore: il divieto resta in vigore.
Si può revocare il consenso dopo la fecondazione?
La Corte non ha modificato la disciplina: il divieto di revoca dopo la fecondazione dell’ovulo, previsto dalla legge n. 40, non è stato toccato.
Perché la Corte non ha deciso nel merito?
Perché si tratta di scelte di bilanciamento tra valori costituzionali contrapposti riservate alla discrezionalità del legislatore.
Norme collegate
- Art. 9 della Costituzione — promozione della ricerca scientifica, parametro evocato sul divieto.
- Art. 32 della Costituzione — tutela della salute, richiamata su entrambe le questioni.
- Art. 33 della Costituzione — libertà della scienza e della ricerca.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.