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La Corte dichiara in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni sull’abolizione del trattenimento in servizio dei pubblici dipendenti disposta dal d.l. n. 90 del 2014: la disciplina non viola l’autonomia universitaria, la decretazione d’urgenza né il buon andamento.
Di cosa si tratta
Il d.l. n. 90 del 2014 ha eliminato l’istituto del trattenimento in servizio, che consentiva ai pubblici dipendenti (compresi professori universitari e avvocati dello Stato) di restare in servizio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo. Diversi giudici amministrativi ne dubitavano la legittimità.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 1, commi 1 e 2, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge n. 114 del 2014, in riferimento agli artt. 3, 33, sesto comma, 77, secondo comma, e 97, secondo comma, della Costituzione (e all’art. 117, primo comma, in relazione alla direttiva 2000/78/CE), su sollevazione del TAR della Lombardia e di altri giudici amministrativi.
La decisione della Corte
La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato inammissibile la questione riferita all’autonomia universitaria (art. 33 Cost.) e non fondate le altre questioni: l’abolizione del trattenimento in servizio risponde a esigenze di ricambio e contenimento della spesa, non è manifestamente irragionevole, rispetta i presupposti della decretazione d’urgenza e non contrasta con il buon andamento dell’amministrazione.
Il principio
L’eliminazione dell’istituto del trattenimento in servizio per i pubblici dipendenti rientra nella discrezionalità del legislatore, essendo coerente con le finalità di ricambio generazionale e di contenimento della spesa pubblica e non lesiva dei parametri costituzionali evocati.
Domande e risposte
Che cos’era il trattenimento in servizio?
Era la possibilità, per i pubblici dipendenti, di restare in servizio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo; il d.l. n. 90 del 2014 lo ha abolito.
Perché l’abolizione è legittima?
Perché risponde a esigenze di ricambio generazionale e di contenimento della spesa, rientrando nella discrezionalità del legislatore e senza violare i parametri costituzionali.
Riguardava anche i professori universitari e gli avvocati dello Stato?
Sì: le questioni erano state sollevate proprio con riguardo a docenti universitari e avvocati dello Stato, equiparati alla generalità dei pubblici dipendenti.
Norme collegate
- Art. 97 della Costituzione — era evocato il buon andamento dell’amministrazione
- Art. 77 della Costituzione — era in gioco la legittimità del ricorso al decreto-legge
- Art. 33 della Costituzione — era invocata l’autonomia universitaria
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