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La Corte costituzionale respinge il conflitto sollevato dalla Regione Veneto: spettava alla Corte dei conti verificare la regolarità dei rendiconti dei gruppi consiliari sulla base dei criteri fissati dal d.P.C.m. 21 dicembre 2012. Il controllo sull’inerenza delle spese alle finalità istituzionali è legittimo e non invade l’autonomia regionale.
Di cosa si tratta
Dopo l’introduzione del controllo esterno sui finanziamenti pubblici ai gruppi consiliari (d.l. n. 174 del 2012), la sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Veneto aveva dichiarato irregolari diversi rendiconti dei gruppi per il 2013, con obbligo di restituzione delle somme. La Regione Veneto ha promosso un conflitto di attribuzione tra enti, ritenendo che la Corte dei conti avesse oltrepassato i limiti del proprio sindacato.
La questione di legittimità costituzionale
La Regione Veneto lamentava la lesione della propria autonomia istituzionale, legislativa, amministrativa, contabile e statutaria, oltre che del principio di leale collaborazione (artt. 5, 100, 113, 114, 117, 118, 119, 121, 122 e 123 Cost.), sostenendo che la Corte dei conti avesse esercitato non un controllo meramente documentale ed esterno, ma un sindacato di inerenza e di merito sulle singole voci di spesa, applicando criteri non previsti dalle linee guida.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo del ricorso (per difetto di tono costituzionale, trattandosi di mere illegittimità da far valere davanti al giudice comune) e ha respinto per il resto il ricorso, dichiarando che spettava alla Corte dei conti operare la verifica della regolarità dei rendiconti sulla base dei criteri individuati dal d.P.C.m. 21 dicembre 2012.
Il principio
Il controllo della Corte dei conti sui rendiconti dei gruppi consiliari, pur non potendo sindacare il merito delle scelte discrezionali, deve verificare l’attinenza delle spese alle funzioni istituzionali dei gruppi, secondo i criteri di veridicità e correttezza fissati dalle linee guida. La richiesta di chiarimenti e integrazioni documentali è lo strumento necessario per tale verifica e non costituisce un controllo di merito lesivo dell’autonomia regionale.
Domande e risposte
Che cos’è un conflitto di attribuzione tra enti?
È il giudizio con cui la Corte costituzionale stabilisce a chi spetti un determinato potere quando Stato e Regione (o due enti) rivendicano la stessa competenza o ritengono che l’altro abbia invaso la propria sfera costituzionale.
La Corte dei conti può entrare nel merito delle spese dei gruppi?
No: non può sindacare l’opportunità o la proficuità delle scelte discrezionali, ma può e deve verificare che le spese siano effettivamente riconducibili all’attività istituzionale del gruppo, in base ai criteri di veridicità e correttezza.
Perché due motivi del ricorso sono stati dichiarati inammissibili?
Perché non denunciavano l’esercizio di un potere radicalmente diverso da quello attribuito dalla legge, ma una semplice violazione dei criteri: vizi di legittimità che vanno fatti valere davanti alla giurisdizione comune e non con il conflitto costituzionale.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — invocato dalla Regione a tutela del riparto di competenze e dell’autonomia regionale
- Art. 119 della Costituzione — richiamato in relazione all’autonomia finanziaria della Regione e dei suoi organi
- Art. 114 della Costituzione — evocato quanto alla posizione costituzionale delle Regioni come enti autonomi
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