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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con la sentenza n. 94 del 2016 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma che aveva introdotto l’art. 75-bis del Testo unico stupefacenti. La disposizione era stata inserita in sede di conversione di un decreto-legge con contenuto del tutto disomogeneo, in violazione dell’art. 77 della Costituzione.

Di cosa si tratta

L’art. 75-bis del d.P.R. n. 309 del 1990 prevedeva misure di prevenzione applicabili agli assuntori di sostanze stupefacenti (obblighi e divieti a tutela della sicurezza). Era stato introdotto da una norma aggiunta in fase di conversione di un decreto-legge nato per finalità del tutto diverse, legate alle Olimpiadi invernali e alla funzionalità dell’Amministrazione dell’interno.

La questione di legittimità costituzionale

Il Giudice per le indagini preliminari di Nola ha censurato l’art. 4-quater del decreto-legge n. 272 del 2005 (che introdusse l’art. 75-bis del d.P.R. n. 309 del 1990), in riferimento all’art. 77, secondo comma, della Costituzione, lamentando il contenuto disomogeneo della disposizione rispetto al decreto-legge e il difetto dei requisiti di necessità e urgenza.

La decisione della Corte

La Corte ha accolto la questione e dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4-quater del d.l. n. 272 del 2005, nella parte in cui ha introdotto l’art. 75-bis del Testo unico stupefacenti, in linea con la precedente sentenza n. 32 del 2014 che aveva già colpito altre disposizioni inserite nello stesso modo nel medesimo provvedimento.

Il principio

Gli emendamenti aggiunti in sede di conversione di un decreto-legge devono essere coerenti, sul piano materiale o finalistico, con il contenuto del decreto originario. L’inserimento di norme del tutto eterogenee viola l’art. 77, secondo comma, Cost. e determina l’illegittimità costituzionale della disposizione.

Domande e risposte

Cosa prevedeva l’art. 75-bis poi caduto?

Misure di prevenzione (obblighi e divieti) applicabili a chi faceva uso di sostanze stupefacenti; con la sentenza quella norma è venuta meno perché introdotta in modo costituzionalmente illegittimo.

Perché la norma è stata dichiarata illegittima?

Non per il suo contenuto in sé, ma per il modo in cui era stata introdotta: un emendamento del tutto estraneo all’oggetto del decreto-legge, inserito in sede di conversione, in contrasto con l’art. 77 Cost.

Che legame ha con la sentenza n. 32 del 2014?

La sentenza n. 32 del 2014 aveva già dichiarato illegittime altre disposizioni inserite con lo stesso metodo nel medesimo decreto; la n. 94 del 2016 si pone in continuità con quel precedente.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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