Testo dell'articoloIn aggiornamento

Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

Con la sentenza n. 94 del 2016 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma che aveva introdotto l’art. 75-bis del Testo unico stupefacenti. La disposizione era stata inserita in sede di conversione di un decreto-legge con contenuto del tutto disomogeneo, in violazione dell’art. 77 della Costituzione.

Di cosa si tratta

L’art. 75-bis del d.P.R. n. 309 del 1990 prevedeva misure di prevenzione applicabili agli assuntori di sostanze stupefacenti (obblighi e divieti a tutela della sicurezza). Era stato introdotto da una norma aggiunta in fase di conversione di un decreto-legge nato per finalità del tutto diverse, legate alle Olimpiadi invernali e alla funzionalità dell’Amministrazione dell’interno.

La questione di legittimità costituzionale

Il Giudice per le indagini preliminari di Nola ha censurato l’art. 4-quater del decreto-legge n. 272 del 2005 (che introdusse l’art. 75-bis del d.P.R. n. 309 del 1990), in riferimento all’art. 77, secondo comma, della Costituzione, lamentando il contenuto disomogeneo della disposizione rispetto al decreto-legge e il difetto dei requisiti di necessità e urgenza.

La decisione della Corte

La Corte ha accolto la questione e dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4-quater del d.l. n. 272 del 2005, nella parte in cui ha introdotto l’art. 75-bis del Testo unico stupefacenti, in linea con la precedente sentenza n. 32 del 2014 che aveva già colpito altre disposizioni inserite nello stesso modo nel medesimo provvedimento.

Il principio

Gli emendamenti aggiunti in sede di conversione di un decreto-legge devono essere coerenti, sul piano materiale o finalistico, con il contenuto del decreto originario. L’inserimento di norme del tutto eterogenee viola l’art. 77, secondo comma, Cost. e determina l’illegittimità costituzionale della disposizione.

Domande e risposte

Cosa prevedeva l’art. 75-bis poi caduto?

Misure di prevenzione (obblighi e divieti) applicabili a chi faceva uso di sostanze stupefacenti; con la sentenza quella norma è venuta meno perché introdotta in modo costituzionalmente illegittimo.

Perché la norma è stata dichiarata illegittima?

Non per il suo contenuto in sé, ma per il modo in cui era stata introdotta: un emendamento del tutto estraneo all’oggetto del decreto-legge, inserito in sede di conversione, in contrasto con l’art. 77 Cost.

Che legame ha con la sentenza n. 32 del 2014?

La sentenza n. 32 del 2014 aveva già dichiarato illegittime altre disposizioni inserite con lo stesso metodo nel medesimo decreto; la n. 94 del 2016 si pone in continuità con quel precedente.

Norme collegate

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.