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La Corte dichiara non fondate le questioni promosse dal Governo contro la legge della Regione Lombardia n. 34 del 2014 in materia di vendita di carburanti. Le disposizioni regionali impugnate non violano né il diritto dell’Unione europea (artt. 49 e 56 TFUE) né la competenza statale in materia di tutela della concorrenza.
Di cosa si tratta
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato alcune disposizioni della legge della Regione Lombardia 19 dicembre 2014, n. 34, che modificava il Testo unico regionale del commercio in tema di distribuzione di carburanti per autotrazione, ritenendole un ostacolo alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi e un’invasione della competenza statale.
La questione di legittimità costituzionale
Il ricorso statale denunciava la violazione dell’art. 117, primo comma, Cost. in relazione agli artt. 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi), nonché dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., che riserva allo Stato la tutela della concorrenza.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondate tutte le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettere d) ed e), della legge regionale, ritenendo che le disposizioni impugnate non si pongano in contrasto né con i parametri europei evocati né con la riserva statale in materia di concorrenza.
Il principio
La disciplina regionale degli impianti di distribuzione di carburanti, quando rimane nei limiti del corretto esercizio della competenza regionale e non introduce vincoli sproporzionati o discriminatori, è compatibile con le libertà di stabilimento e di prestazione di servizi tutelate dal diritto dell’Unione e non invade la competenza statale sulla tutela della concorrenza.
Domande e risposte
Chi aveva impugnato la legge lombarda?
Il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite l’Avvocatura generale dello Stato, con ricorso in via principale contro la legge regionale.
Cosa significa il richiamo agli artt. 49 e 56 TFUE?
Sono le norme del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea che tutelano la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi; lo Stato sosteneva che la legge regionale le ostacolasse.
Qual è stato l’esito?
Le questioni sono state dichiarate non fondate: la legge regionale è rimasta in vigore.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — parametro centrale del giudizio, quanto al vincolo eurounitario (primo comma) e alla competenza statale sulla concorrenza (secondo comma, lettera e)
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