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Con la sentenza n. 95 del 2016 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sul divieto di monetizzazione delle ferie non godute nel pubblico impiego, introdotto dalla spending review del 2012. Secondo la Corte la norma, correttamente interpretata, non incide sul diritto alle ferie effettivamente maturato e non goduto per causa non imputabile al lavoratore.
Di cosa si tratta
La vicenda riguardava un dipendente pubblico che chiedeva il pagamento sostitutivo delle ferie non godute al termine del rapporto. Era nel frattempo intervenuto l’art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, che vieta in via generale la monetizzazione delle ferie maturate e non godute dai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, ha censurato l’art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, in riferimento agli artt. 3, 36, primo e terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione (quest’ultimo in relazione all’art. 7 della direttiva 2003/88/CE sull’orario di lavoro), ritenendolo lesivo del diritto irrinunciabile alle ferie.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondata la questione. La disposizione va interpretata nel senso che il divieto di monetizzazione opera quando la fruizione delle ferie dipende dalla scelta organizzativa o dall’inerzia del dipendente, ma non quando le ferie non sono state godute per cause indipendenti dalla sua volontà (ad esempio malattia o cessazione del rapporto non programmata): in tali casi resta dovuta l’indennità sostitutiva.
Il principio
Il divieto di monetizzazione delle ferie nel pubblico impiego non viola il diritto irrinunciabile alle ferie se interpretato in modo da non comprimere il compenso sostitutivo spettante quando il mancato godimento dipende da cause non imputabili al lavoratore.
Domande e risposte
Le ferie non godute nel pubblico impiego non si pagano più?
Il divieto colpisce la monetizzazione quando il mancato godimento dipende da scelte o inerzia del dipendente; quando invece le ferie non sono godute per cause a lui non imputabili, resta dovuta l’indennità sostitutiva.
Il diritto alle ferie è rinunciabile?
No: l’art. 36 Cost. lo qualifica come irrinunciabile. La sentenza chiarisce che la norma sulla spending review non lo intacca, perché mira a incentivare l’effettivo godimento delle ferie, non a sopprimere il diritto.
Cosa c’entra la direttiva europea 2003/88/CE?
Garantisce a ogni lavoratore un periodo minimo di ferie annuali retribuite; era invocata come norma interposta per l’art. 117, primo comma, Cost., ma la Corte ha ritenuto la disciplina interna compatibile.
Norme collegate
- Art. 36 della Costituzione — è il parametro centrale: sancisce il diritto irrinunciabile alle ferie annuali retribuite.
- Art. 3 della Costituzione — è invocato per il principio di eguaglianza e ragionevolezza.
- Art. 117 della Costituzione — nel primo comma, in relazione alla direttiva UE sull’orario di lavoro.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.