Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni sollevate dalla Cassazione e dal Tribunale di Bergamo sul termine per opporsi al decreto di liquidazione del compenso all’ausiliario del giudice. L’opposizione non è proponibile senza limiti di tempo: si applica il termine di trenta giorni del rito sommario di cognizione.

Di cosa si tratta

Con il d.lgs. n. 150 del 2011 il legislatore delegato ha ricondotto numerosi riti speciali a tre modelli processuali, attraendo l’opposizione ai decreti in materia di spese di giustizia al rito sommario di cognizione. Era sorto il dubbio che, abrogato l’originario termine di venti giorni dell’art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, l’opposizione fosse divenuta proponibile sine die.

La questione di legittimità costituzionale

I giudici rimettenti denunciavano la violazione dell’art. 76 Cost. (eccesso di delega) e, in via subordinata, degli artt. 3, 24 e 111, settimo comma, Cost., muovendo dalla premessa che la riforma avesse soppresso ogni termine per l’opposizione al decreto di liquidazione del compenso dell’ausiliario del giudice.

La decisione della Corte

La Corte ha riunito i giudizi e ha dichiarato le questioni non fondate, nei sensi di cui in motivazione, ritenendo erronea la premessa interpretativa: l’opposizione resta soggetta a un termine.

Il principio

Attratta l’opposizione al decreto di liquidazione delle spese di giustizia al rito sommario di cognizione, ad essa si applica il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento previsto dall’art. 702-quater cod. proc. civ. Cade così la premessa di una impugnazione senza limiti di tempo e con essa il dubbio di eccesso di delega.

Domande e risposte

Entro quanto tempo si può opporre il decreto di liquidazione?

Entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento, secondo il termine del rito sommario di cognizione (art. 702-quater cod. proc. civ.), e non sine die come si era ipotizzato.

Perché le questioni sono state respinte?

Perché muovevano da una premessa errata: la riforma non aveva soppresso ogni termine, ma aveva sostituito il vecchio termine di venti giorni con quello generale di trenta giorni del rito sommario.

Cosa vuol dire «non fondata nei sensi di cui in motivazione»?

Significa che la norma è legittima a condizione di essere interpretata nel modo indicato dalla Corte, cioè con l’applicazione del termine di trenta giorni.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.