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Con la sentenza n. 96 del 2016 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sulla riduzione dei trattamenti economici complessivi superiori a 90.000 euro dei dipendenti pubblici, prevista dalla manovra del 2010. La misura, temporanea e progressiva, è stata ritenuta una scelta non irragionevole di concorso alla finanza pubblica.
Di cosa si tratta
La norma censurata aveva introdotto, per un periodo limitato, una riduzione percentuale dei trattamenti economici complessivi dei dipendenti pubblici nelle fasce retributive più elevate (oltre 90.000 e oltre 150.000 euro), nell’ambito delle misure di stabilizzazione finanziaria.
La questione di legittimità costituzionale
Il TAR Lazio ha censurato l’art. 9, comma 21, terzo periodo, del d.l. n. 78 del 2010, in riferimento agli artt. 3, 36, 53 e 97 della Costituzione, prospettando una lesione del principio di eguaglianza, della proporzionalità della retribuzione, della capacità contributiva e del buon andamento della pubblica amministrazione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. La riduzione — temporanea, progressiva e applicata alle sole fasce retributive più alte — costituisce una misura di concorso al risanamento della finanza pubblica non manifestamente irragionevole e non assimilabile a un prelievo tributario, restando perciò estranea al parametro della capacità contributiva.
Il principio
I sacrifici economici imposti ai dipendenti pubblici a fini di risanamento della finanza pubblica sono legittimi se temporanei, ragionevoli e non discriminatori. La riduzione di trattamenti retributivi elevati non è un tributo e non viola di per sé gli artt. 3, 36, 53 e 97 Cost.
Domande e risposte
La riduzione riguardava tutti i dipendenti pubblici?
No: colpiva solo i trattamenti economici complessivi più elevati, oltre determinate soglie (90.000 e 150.000 euro), con aliquote crescenti per le fasce superiori.
Si tratta di una tassa sugli stipendi alti?
No: la Corte ha escluso la natura tributaria, qualificando la misura come riduzione retributiva temporanea di concorso alla finanza pubblica; per questo il parametro della capacità contributiva non è pertinente.
Perché non viola il principio di eguaglianza?
Perché la differenziazione in base alla fascia retributiva non è irragionevole: chiede un sacrificio maggiore a chi ha redditi più elevati, in un contesto di temporaneità ed eccezionalità.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — è il parametro dell’eguaglianza e ragionevolezza della differenziazione tra fasce.
- Art. 36 della Costituzione — riguarda la proporzionalità e sufficienza della retribuzione.
- Art. 53 della Costituzione — attiene alla capacità contributiva, ritenuta non pertinente trattandosi di misura non tributaria.
- Art. 97 della Costituzione — concerne il buon andamento della pubblica amministrazione.
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