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Con la sentenza n. 97 del 2016 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione sull’art. 1751 del codice civile, in tema di indennità di fine rapporto dell’agente di commercio. Il giudice rimettente aveva impostato in modo carente la censura sull’eccesso di delega.
Di cosa si tratta
L’art. 1751 cod. civ. disciplina l’indennità spettante all’agente di commercio alla cessazione del rapporto. Il testo vigente deriva dal d.lgs. n. 303 del 1991, che ha attuato la direttiva 86/653/CEE sugli agenti commerciali indipendenti.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Foggia ha censurato l’art. 1751, primo comma, cod. civ., come sostituito dall’art. 4 del d.lgs. n. 303 del 1991, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, lamentando un eccesso rispetto alla legge di delega nell’attuazione della direttiva europea.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile la questione. Il rimettente non ha adeguatamente ricostruito i termini della delega e i criteri direttivi, né ha dimostrato in modo congruo il preteso contrasto tra la norma delegata e la legge di delega, rendendo la censura sull’art. 76 Cost. carente e non scrutinabile nel merito.
Il principio
La denuncia di eccesso di delega ai sensi dell’art. 76 Cost. richiede la puntuale individuazione dei principi e criteri direttivi della legge di delega e la dimostrazione del loro superamento da parte del decreto legislativo: in difetto, la questione è inammissibile.
Domande e risposte
Che cos’è l’indennità dell’art. 1751 cod. civ.?
È l’indennità che spetta all’agente di commercio alla cessazione del rapporto, a determinate condizioni, in considerazione dell’apporto procurato al preponente in termini di nuovi clienti o sviluppo degli affari.
Cosa significa «eccesso di delega»?
Si ha quando il Governo, nell’emanare un decreto legislativo, va oltre i limiti e i criteri fissati dal Parlamento nella legge di delega, violando l’art. 76 Cost.
Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?
Perché il giudice rimettente non aveva individuato e argomentato in modo sufficiente i criteri della delega asseritamente violati, rendendo impossibile l’esame nel merito.
Norme collegate
- Art. 76 della Costituzione — è il parametro invocato: disciplina la delega legislativa e i suoi limiti.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.