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La Corte dichiara non fondata la questione sollevata dal Governo contro l’art. 6 della legge della Regione Molise n. 25 del 2014, che ripianava in più esercizi il disavanzo di amministrazione. La disposizione non viola né l’art. 81 né l’art. 117, terzo comma, Cost.
Di cosa si tratta
Con l’assestamento di bilancio per il 2014 la Regione Molise aveva previsto il riassorbimento del disavanzo finanziario di chiusura dell’esercizio 2013 (oltre 60 milioni di euro) in parte nello stesso 2014 e in parte nel decennio 2015-2024. Il Governo aveva ritenuto illegittimo tale ripiano dilazionato.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri denunciava la violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all’art. 15 del d.lgs. n. 76 del 2000 sui princìpi di coordinamento della contabilità regionale, e dell’art. 81, terzo comma, Cost., sull’equilibrio di bilancio.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 della legge regionale, in riferimento agli artt. 81, terzo comma, e 117, terzo comma, Cost.
Il principio
La previsione regionale di un ripiano pluriennale del disavanzo di amministrazione non è di per sé incompatibile con i princìpi costituzionali di equilibrio di bilancio e di coordinamento della finanza pubblica, quando si inserisce nel quadro delle regole statali sul riassorbimento dei disavanzi.
Domande e risposte
Cosa prevedeva l’art. 6 della legge molisana?
Il riassorbimento del disavanzo di chiusura dell’esercizio 2013, pari a oltre 60 milioni di euro, in parte nel 2014 e in parte con importi annui nel decennio 2015-2024.
Quali parametri costituzionali erano invocati?
L’art. 81, terzo comma (equilibrio di bilancio) e l’art. 117, terzo comma (coordinamento della finanza pubblica, materia di competenza concorrente).
Come si è conclusa?
Con una pronuncia di non fondatezza: la disposizione regionale è stata ritenuta legittima.
Norme collegate
- Art. 81 della Costituzione — parametro sull’equilibrio di bilancio invocato contro il ripiano dilazionato
- Art. 117 della Costituzione — richiamato quanto al coordinamento della finanza pubblica (terzo comma)
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