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Con l’ordinanza n. 93 del 2016 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sulla competenza territoriale inderogabile nelle opposizioni alle sanzioni del codice della strada. Nel caso concreto l’incompetenza era stata regolarmente eccepita dalla parte, sicché il giudice non doveva rilevarla d’ufficio.
Di cosa si tratta
Davanti al Giudice di pace di Campana pendeva un’opposizione a un verbale per violazione del codice della strada accertata in altro Comune. L’ente opposto aveva eccepito l’incompetenza territoriale, indicando come competente il Giudice di pace del luogo della violazione.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice di pace ha censurato l’art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011, in combinato disposto con gli artt. 28 e 38 del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3, 24 e 102 della Costituzione, nella parte in cui rendono inderogabile e rilevabile d’ufficio la competenza territoriale del giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni. Da un lato gli artt. 28 e 38, secondo comma, cod. proc. civ. erano disposizioni inconferenti; dall’altro, e soprattutto, l’ordinanza stessa dava atto che la parte opposta aveva tempestivamente eccepito l’incompetenza: di conseguenza il giudice non doveva rilevarla d’ufficio e la norma sulla rilevabilità officiosa non veniva in concreto in applicazione.
Il principio
È inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione sulla rilevabilità d’ufficio dell’incompetenza territoriale quando l’incompetenza è stata già ritualmente eccepita dalla parte: in tal caso il giudice non deve fare applicazione della disposizione censurata.
Domande e risposte
Cosa significa competenza «inderogabile»?
Significa che la competenza non può essere spostata per accordo o per scelta delle parti: nelle opposizioni alle multe stradali è competente il giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione.
Perché la questione non è stata esaminata nel merito?
Perché nel caso concreto la controparte aveva già eccepito l’incompetenza; quindi il giudice non doveva rilevarla d’ufficio e la norma sospettata non era applicabile, con conseguente difetto di rilevanza.
Dove si propone l’opposizione a una multa stradale?
Davanti al giudice (di pace o tribunale) del luogo in cui è stata commessa la violazione, secondo la regola di competenza dettata dall’art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — è invocato per il diritto di difesa, asseritamente compresso dalla competenza inderogabile.
- Art. 3 della Costituzione — riguarda l’asserita disparità di trattamento rispetto ai casi di competenza derogabile.
- Art. 102 della Costituzione — attiene all’esercizio della funzione giurisdizionale.
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