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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sollevata dalla Regione Veneto sull’art. 3, comma 79, della legge finanziaria 2008, che ha riscritto l’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 sui contratti di lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni. La ricorrente non ha motivato specificamente la distinzione tra norme di principio e norme di dettaglio nella disciplina impugnata.
Di cosa si tratta
La legge finanziaria 2008 (art. 3, comma 79) aveva riformulato l’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 (T.U. pubblico impiego), disciplinando in modo più dettagliato il ricorso delle pubbliche amministrazioni ai contratti di lavoro flessibile. La Regione Veneto impugnò la norma ritenendo che essa invadesse la competenza legislativa regionale in materia di organizzazione del personale, o comunque che fosse troppo dettagliata per essere compatibile con la potestà concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica.
La questione di legittimità costituzionale
La Regione Veneto ha impugnato l’art. 3, comma 79, della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008), in riferimento agli artt. 32, 97, 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 Cost., sostenendo che la norma interveniva nella materia dell’organizzazione amministrativa e del personale regionale, di competenza residuale regionale, o comunque che, trattandosi di materia concorrente, il legislatore statale avrebbe dovuto limitarsi ai principi fondamentali.
La decisione della Corte
La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione: la Regione si era limitata a riportare pedissequamente il testo della norma impugnata senza indicare specificamente quali parti fossero principi fondamentali (di competenza statale) e quali norme di dettaglio (eccedenti la delega costituzionale). L’insufficienza argomentativa del ricorso ne determina l’inammissibilità. Le altre questioni promosse con il medesimo ricorso sono riservate a separate pronunce.
Il principio
Nel giudizio in via principale, la Regione ricorrente ha l’onere di indicare specificamente le disposizioni impugnate e le ragioni della loro incostituzionalità. Non è sufficiente trascrivere il testo della norma e affermare genericamente che è troppo dettagliata: occorre indicare quali parti siano principi fondamentali e quali norme di dettaglio, motivando perché queste ultime eccedano la competenza statale.
Domande e risposte
Cosa disciplina l’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001?
L’art. 36 del T.U. pubblico impiego regola il ricorso dei datori di lavoro pubblici (ministeri, regioni, comuni, ASL ecc.) a contratti di lavoro flessibile: contratti a termine, somministrazione, lavoro intermittente. La norma fissa le condizioni, i limiti e le conseguenze del loro utilizzo anomalo, incluso il divieto di stabilizzare tali lavoratori mediante trasformazione del rapporto.
Perché la manifesta inammissibilità anziché la manifesta infondatezza?
La Corte ha rilevato un vizio formale del ricorso: la Regione non aveva sufficientemente motivato la non manifesta infondatezza, limitandosi a riprodurre il testo della norma. In questi casi la Corte dichiara l’inammissibilità per difetto di motivazione, senza entrare nel merito della questione.
La Regione poteva proporre di nuovo la questione?
In linea teorica sì, con un ricorso adeguatamente motivato. Nella pratica la questione è diventata meno rilevante perché la Corte, nelle sue sentenze successive in materia di coordinamento della finanza pubblica, ha precisato i criteri per distinguere norme di principio e norme di dettaglio nel pubblico impiego.
Norme collegate
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento della pubblica amministrazione
- Art. 117 della Costituzione — competenza concorrente sulle materie di coordinamento della finanza pubblica e organizzazione del lavoro pubblico
- Art. 118 della Costituzione — principio di sussidiarietà nell’organizzazione amministrativa
- Art. 119 della Costituzione — autonomia finanziaria regionale
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