Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sull’art. 166 c.p.c. sollevata dal Tribunale di Pisa-Pontedera: la norma non prevede che il termine di costituzione del convenuto si computi dall’udienza effettiva quando questa è stata rinviata d’ufficio per ragioni di calendario, anziché dall’udienza indicata in citazione. La questione era già stata decisa in senso negativo con le ordinanze n. 461/1997 e n. 164/1998.

Di cosa si tratta

In un giudizio civile, l’attore aveva fissato l’udienza di comparizione per un giorno in cui il tribunale non teneva udienze (giovedì), sicché l’udienza era stata automaticamente rinviata al giorno successivo. Il convenuto si era costituito rispettando i 20 giorni prima dell’udienza effettiva, ma non prima di quella indicata in citazione. L’attore aveva eccepito la tardività della domanda riconvenzionale.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Pisa-Pontedera ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 166 c.p.c. in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede che il termine di costituzione del convenuto si computi dall’udienza fissata ex art. 168-bis, quarto comma, c.p.c. (rinvio per ragioni di calendario), anziché dall’udienza indicata in citazione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata, confermando le ordinanze n. 461/1997 e n. 164/1998. Le due ipotesi di rinvio dell’udienza (quarto e quinto comma dell’art. 168-bis c.p.c.) hanno ratio diverse: il rinvio per calendario può dipendere da qualsiasi motivo, anche fortuito, mentre il rinvio disposto dal giudice istruttore (quinto comma) risponde alla specifica esigenza di consentire al giudice di conoscere il thema decidendum prima della prima udienza, e prevede comunicazione alle parti da parte della cancelleria. La diversa disciplina è ragionevole e non viola i diritti invocati.

Il principio

Non ogni differenziazione di trattamento tra fattispecie simili costituisce violazione del principio di eguaglianza. Quando le due situazioni presentano differenze strutturali e funzionali significative — come avviene tra il rinvio automatico per calendario e il rinvio discrezionale del giudice istruttore — la diversa disciplina è costituzionalmente legittima, purché non manifestamente irragionevole.

Domande e risposte

Entro quando deve costituirsi il convenuto in un processo civile?

Almeno 20 giorni prima dell’udienza di comparizione fissata nell’atto di citazione, oppure almeno 20 giorni prima dell’udienza fissata con decreto dal giudice istruttore ai sensi dell’art. 168-bis, quinto comma, c.p.c. Non rileva invece il rinvio automatico per ragioni di calendario.

Cosa succede se il convenuto si costituisce in ritardo?

Decade dal diritto di proporre domanda riconvenzionale e di sollevare eccezioni processuali non rilevabili d’ufficio, come previsto dall’art. 167 c.p.c. La costituzione tardiva è comunque ammessa ma con questi limiti.

Come può il difensore del convenuto sapere se l’udienza sarà rinviata per ragioni di calendario?

Il calendario delle udienze del giudice designato ha adeguata pubblicità (artt. 69-bis e 80 disp. att. c.p.c.) ed è accessibile in cancelleria. Il difensore può verificare in anticipo se l’udienza cade in un giorno non di udienza e prevedere il rinvio automatico.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.