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La Corte accoglie il conflitto di attribuzione sollevato dalla Provincia autonoma di Trento contro il decreto ministeriale sulle infrastrutture del 26 marzo 2008 (programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile): numerose disposizioni del decreto non spettavano allo Stato e vengono annullate nella parte applicabile alla Provincia. L’efficacia è estesa anche alla Provincia di Bolzano.
Di cosa si tratta
Il decreto del Ministro delle infrastrutture del 26 marzo 2008 aveva istituito un programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile, ponendo obblighi procedurali e vincoli di destinazione alle Province autonome. La Provincia autonoma di Trento ha sostenuto che le disposizioni impugnate violavano la propria autonomia statutaria in materia di edilizia residenziale e urbanistica, nonché le norme sulla finanza delle Province autonome.
La questione di legittimità costituzionale
Atto impugnato: artt. 4 co. 3, 6, 7, 8 co. 1, 9 e 10 del d.m. infrastrutture 26 marzo 2008 (Programma riqualificazione urbana alloggi canone sostenibile). Parametri: autonomia statutaria della Provincia di Trento (d.P.R. 670/1972 e d.lgs. 268/1992); art. 120 Cost. Tipo di giudizio: conflitto di attribuzione tra enti (art. 134 Cost.).
La decisione della Corte
La Corte dichiara che non spettava allo Stato imporre alle Province autonome di Trento e Bolzano di conformarsi agli artt. 4 co. 3, 6 co. 2 e 4, 7, 8 co. 1, 9 e 10 del decreto ministeriale del 26 marzo 2008, e annulla tali disposizioni nella parte in cui si applicano alle Province autonome. Riconosce invece che spettava allo Stato imporre il rispetto degli artt. 6, commi 1 e 3, del medesimo decreto. L’efficacia è estesa alla Provincia autonoma di Bolzano per piena equiparazione statutaria.
Il principio
Le risorse statali destinate a finalità che ricadono nelle competenze delle Province autonome devono essere gestite secondo le normative provinciali, senza l’imposizione di procedure statali specifiche. Lo Stato non può esercitare poteri sostitutivi nei confronti delle Province autonome al di fuori dei casi e delle procedure previsti dalla legge, ai sensi dell’art. 120, secondo comma, Cost.
Domande e risposte
Cosa prevedeva il decreto ministeriale del 26 marzo 2008?
Un programma nazionale per la riqualificazione urbana mediante la realizzazione o il recupero di alloggi a canone sostenibile (affitti calmierati). Il decreto imponeva procedure e vincoli alle Regioni e Province per l’accesso ai fondi statali.
Perché la Provincia di Trento si era opposta?
Lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige prevede che i fondi statali che ricadono in materie di competenza provinciale affluiscano al bilancio provinciale e vengano gestiti con normative provinciali, senza l’obbligo di seguire procedure statali. Il decreto imponeva invece specifiche procedure statali.
Perché la sentenza vale anche per la Provincia di Bolzano?
Le due Province autonome di Trento e Bolzano hanno identiche attribuzioni in materia di edilizia residenziale e autonomia finanziaria. La Corte ha esteso gli effetti della sentenza alla Provincia di Bolzano per piena equiparazione statutaria, anche se non era parte formale del giudizio.
Norme collegate
- Art. 116 della Costituzione — autonomia speciale delle Province di Trento e Bolzano
- Art. 120 della Costituzione — poteri sostitutivi dello Stato verso Regioni ed enti locali
- Art. 117 della Costituzione — riparto competenze legislative, urbanistica ed edilizia
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.