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La Corte dichiara incostituzionale l’art. 28, primo comma, della legge n. 12 del 1973, nella parte in cui rendeva totalmente impignorabili le pensioni ENASARCO. La norma era irragionevole perché trattava diversamente gli agenti di commercio rispetto ai dipendenti pubblici, privati, ai notai e ai giornalisti, le cui pensioni erano già state dichiarate parzialmente pignorabili dalla Corte in precedenti sentenze.

Di cosa si tratta

Nel corso di un giudizio di opposizione all’esecuzione, un debitore sosteneva che la propria pensione ENASARCO (l’ente previdenziale degli agenti e rappresentanti di commercio) fosse totalmente impignorabile in base all’art. 28, primo comma, della legge n. 12 del 1973. Il Tribunale di Treviso sollevava questione di costituzionalità, confrontando tale privilegio con il regime applicato alle pensioni INPS e ad altre categorie già colpite da pronunce di incostituzionalità.

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: art. 28, primo comma, della legge 2 febbraio 1973, n. 12, nella parte in cui esclude la pignorabilità per ogni credito dell’intero ammontare delle pensioni ENASARCO. Parametro: art. 3 della Costituzione (principio di uguaglianza e ragionevolezza). Rimettente: Tribunale ordinario di Treviso, ordinanza del 29 ottobre 2007. Il rimettente richiamava le sentenze n. 506/2002, n. 444/2005 e n. 256/2006, con cui la Corte aveva già dichiarato incostituzionale l’impignorabilità totale di pensioni INPS, dei notai e dei giornalisti.

La decisione della Corte

La Corte accoglie la questione e dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 28, primo comma, della legge n. 12 del 1973, nella parte in cui esclude la pignorabilità dell’intero ammontare delle pensioni ENASARCO per qualsiasi credito. In armonia con le precedenti pronunce, la norma è incostituzionale per la parte che non prevede: a) l’impignorabilità assoluta della sola parte della pensione necessaria per assicurare mezzi adeguati alle esigenze di vita del pensionato; b) la pignorabilità nei limiti del quinto della residua parte.

Il principio

L’impignorabilità totale di una pensione è incostituzionale per violazione dell’art. 3 Cost. quando non vi è alcuna ragione idonea a distinguere quella categoria di beneficiari dalle altre già sottoposte al regime di pignorabilità parziale. Il solo fatto che l’ente erogatore sia privato (ENASARCO) non giustifica un trattamento più favorevole rispetto a INPS, notai e giornalisti: la tutela costituzionale dell’art. 38 garantisce solo l’impignorabilità del minimo vitale.

Domande e risposte

Cosa significa che una pensione è “impignorabile”?

Significa che i creditori non possono aggredire quella somma attraverso l’esecuzione forzata. L’impignorabilità tutela il debitore garantendogli un reddito minimo per vivere. La Corte ha stabilito che può essere totale solo per la parte della pensione necessaria al minimo vitale; la parte eccedente deve poter essere aggredita almeno nei limiti del quinto.

Chi è l’ENASARCO e chi eroga le sue pensioni?

L’ENASARCO (Ente Nazionale di Assistenza per gli Agenti e Rappresentanti di Commercio) è un ente previdenziale privatizzato nel 1994 che gestisce la previdenza complementare obbligatoria degli agenti di commercio. Le pensioni ENASARCO si aggiungono a quelle dell’INPS.

La sentenza vale anche per altri enti previdenziali privati?

La sentenza è circoscritta all’ENASARCO, ma il principio enunciato — che l’impignorabilità totale è costituzionalmente illegittima salvo per il minimo vitale — è di portata generale e è stato già applicato a diverse categorie di lavoratori.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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