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La Corte dichiara non fondata la questione sull’art. 442, comma 1-bis, c.p.p., che consente l’utilizzo a fini decisori, nel giudizio abbreviato, degli atti di investigazione difensiva a contenuto dichiarativo assunti unilateralmente dalla difesa. Il giudizio abbreviato è un rito consensuale e la Corte ha già chiarito che il principio del contraddittorio nella formazione della prova è compatibile con i riti alternativi.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Fermo, in composizione monocratica, era investito di un processo per falsità in foglio firmato in bianco. Prima dell’udienza, il difensore dell’imputato aveva depositato un fascicolo di investigazioni difensive (verbali di sommarie informazioni ex artt. 391-bis e 391-ter c.p.p.) e aveva contestualmente chiesto il rito abbreviato “non condizionato”, chiedendo che quegli atti fossero utilizzati per la decisione di merito. Il PM e la parte civile avevano espresso dissenso all’utilizzo del materiale unilaterale.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 442, comma 1-bis, del codice di procedura penale, richiamato dall’art. 556, comma 1, nella parte in cui prevede l’utilizzabilità, nel giudizio abbreviato, degli atti di investigazione difensiva a contenuto dichiarativo assunti unilateralmente, in assenza delle deroghe al contraddittorio di cui all’art. 111, quinto comma, Cost. Parametri: artt. 3 e 111, secondo e quarto comma, della Costituzione. Rimettente: Tribunale di Fermo, ordinanza dell’11 aprile 2007.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la questione non fondata. Il giudizio abbreviato è un rito consensuale: l’imputato rinuncia al dibattimento e accetta che la decisione avvenga allo stato degli atti. In questo contesto, l’introduzione degli atti investigativi difensivi rientra nella logica del rito, poiché l’imputato sceglie consapevolmente di avvalersene. La Corte ha già chiarito in precedenti pronunce (ordinanze n. 245 e n. 57 del 2005) che questa utilizzabilità è costituzionalmente legittima. Anche la critica relativa alla “svuotamento” del giudizio abbreviato condizionato viene respinta perché i due riti hanno capacità probatorie diverse.
Il principio
L’utilizzo delle investigazioni difensive a contenuto dichiarativo nel giudizio abbreviato non viola il principio del contraddittorio nella formazione della prova (art. 111, quarto comma, Cost.) perché il giudizio abbreviato è un rito alternativo consensuale in cui l’imputato sceglie di rinunciare al dibattimento: la deroga al contraddittorio è fondata sul consenso dell’imputato stesso, che è una delle ipotesi previste dall’art. 111, quinto comma, Cost.
Domande e risposte
Cosa sono le investigazioni difensive?
Sono attività investigative che il difensore può svolgere autonomamente per raccogliere elementi favorevoli al proprio assistito, ai sensi degli artt. 391-bis ss. c.p.p. Includono colloqui e assunzione di informazioni da persone informate sui fatti, sopralluoghi, acquisizione di documenti.
Perché il PM si opponeva all’utilizzo degli atti difensivi nel rito abbreviato?
Perché tali atti sono stati assunti unilateralmente dal difensore, senza la partecipazione del PM o della parte civile. La preoccupazione era che entrassero nel processo elementi probatori non formati nel contraddittorio, in violazione dell’art. 111 Cost. La Corte ha però ritenuto legittima questa modalità nel contesto del rito abbreviato.
Qual è la differenza tra rito abbreviato semplice e condizionato?
Nel rito abbreviato semplice l’imputato chiede di essere giudicato allo stato degli atti senza condizioni. In quello condizionato chiede l’assunzione di ulteriori prove, esponendosi al rischio che il giudice rigetti la richiesta. La Corte ha chiarito che i due riti hanno funzioni distinte e il secondo mantiene una sua utilità pratica.
Norme collegate
- Art. 111 della Costituzione — principio del contraddittorio nella formazione della prova e giusto processo
- Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza, parametro della questione
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