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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate da più Regioni contro il decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice ambientale) nella parte relativa alla valutazione di impatto ambientale (VIA) e alla valutazione ambientale strategica (VAS). Le censure riguardavano la violazione del principio di leale collaborazione e dell’art. 76 della Costituzione. La Corte ha confermato la compatibilità della disciplina statale con il riparto di competenze regionali.
Di cosa si tratta
Il decreto legislativo n. 152 del 2006, il cosiddetto Codice ambientale, ha introdotto una disciplina organica in materia di tutela dell’ambiente, con particolare riguardo alle procedure di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica. Numerose Regioni (Emilia-Romagna, Calabria, Toscana, Piemonte, Valle d’Aosta, Umbria, Liguria, Abruzzo, Puglia, Campania, Marche e Basilicata) hanno impugnato dinanzi alla Corte costituzionale varie disposizioni del decreto, lamentando che lo Stato avesse leso le competenze legislative regionali in materia di governo del territorio e tutela della salute, nonché il principio di leale collaborazione con le autonomie locali.
La questione di legittimità costituzionale
Le Regioni hanno impugnato l’intero testo del d.lgs. n. 152/2006 nonché specifici articoli (tra cui artt. 3-22, 63, 64, 101, 154, 155, 181, 183, 186, 189, 214 e allegati della Parte Seconda), deducendo la violazione degli artt. 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 della Costituzione e del principio di leale collaborazione. In particolare, si contestava che il decreto fosse stato emanato senza il necessario parere della Conferenza unificata o comunque senza adeguata consultazione delle Regioni, e che concentrasse in capo allo Stato competenze di natura concorrente.
La decisione della Corte
La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate tutte le questioni di legittimità costituzionale esaminate. Ha ritenuto, in particolare, che le disposizioni censurate in materia di VIA e VAS rispettassero il riparto di competenze delineato dall’art. 117 Cost., rientrando nella competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema. Ha altresì escluso che fosse stato violato il principio di leale collaborazione, essendo stati osservati i meccanismi di raccordo con le Regioni previsti dalla legge delega n. 308 del 2004. La sentenza è stata pronunciata il 14 luglio 2009 e depositata il 22 luglio 2009.
Il principio
La disciplina statale della VIA e della VAS, dettata nell’esercizio della competenza esclusiva in materia di tutela dell’ambiente (art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.), non viola il principio di leale collaborazione quando siano stati comunque attivati i meccanismi di confronto con le autonomie regionali previsti dalla legge delega. Le Regioni possono esercitare le proprie competenze legislative nelle materie concorrenti nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato.
Domande e risposte
Cosa sono la VIA e la VAS?
La valutazione di impatto ambientale (VIA) è una procedura che analizza gli effetti ambientali di determinati progetti prima della loro autorizzazione. La valutazione ambientale strategica (VAS) riguarda invece piani e programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente. Entrambe sono obbligatorie per legge per determinate categorie di interventi.
Perché le Regioni avevano impugnato il decreto?
Le Regioni ritenevano che il decreto legislativo n. 152/2006 fosse stato emanato senza il loro adeguato coinvolgimento e che attribuisse allo Stato funzioni che avrebbero dovuto rimanere regionali, ledendo le competenze in materia di governo del territorio e di tutela della salute, che sono materie a legislazione concorrente.
Qual è il confine tra competenza statale e regionale in materia ambientale?
Secondo l’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema è materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato. Le Regioni possono intervenire nelle materie connesse (governo del territorio, tutela della salute) nei limiti dei principi fondamentali fissati dalla legge statale.
Norme collegate
- Art. 76 della Costituzione — Delega legislativa al Governo: la Corte ha verificato il rispetto dei principi e criteri direttivi della legge delega n. 308/2004
- Art. 117 della Costituzione — Riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni: parametro centrale del giudizio
- Art. 118 della Costituzione — Principio di sussidiarietà nell’esercizio delle funzioni amministrative
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