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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha ritenuto inammissibili e in parte non fondate le questioni sollevate contro le norme che, dopo la modifica del 2017, prevedono che le schede anagrafiche delle parti di un’unione civile restino intestate al cognome posseduto prima dell’unione. Le disposizioni impugnate sono state salvate.

Di cosa si tratta

Quando è nata l’unione civile (legge n. 76 del 2016), una norma transitoria consentiva alle parti di assumere un cognome comune. Il decreto legislativo n. 5 del 2017 ha poi stabilito che le schede anagrafiche restino intestate al cognome originario, prevedendo anche l’annullamento d’ufficio della precedente annotazione sul cognome scelto. Il caso riguarda dunque l’identità e il nome delle persone unite civilmente.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale ordinario di Ravenna ha sollevato questioni sugli artt. 3, lettera c), numero 2), e 8 del d.lgs. n. 5 del 2017, in riferimento agli artt. 2, 3, 11, 22, 76 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 8 della CEDU e agli artt. 1 e 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, lamentando la lesione dei diritti al nome, all’identità e alla dignità personale.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate in riferimento all’art. 22 Cost. e ha dichiarato non fondate le questioni sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 11, 76 e 117, primo comma, Cost. (in relazione alla CEDU e alla Carta di Nizza). Le norme impugnate sono rimaste in vigore.

Il principio

Le norme che riconducono al cognome originario le parti dell’unione civile, dopo la disciplina transitoria del 2016, non violano i parametri costituzionali e convenzionali invocati: la scelta del legislatore delegato rientra nei limiti della delega e non lede in modo costituzionalmente illegittimo i diritti al nome e all’identità delle persone unite civilmente.

Domande e risposte

Le parti dell’unione civile possono assumere un cognome comune?

La disciplina transitoria del 2016 lo aveva consentito; il d.lgs. n. 5 del 2017 ha poi previsto che le schede anagrafiche restino intestate al cognome posseduto prima dell’unione. La Corte ha ritenuto questa scelta non illegittima.

La Corte ha annullato le norme impugnate?

No. Le ha dichiarate in parte inammissibili (art. 22 Cost.) e in parte non fondate, lasciandole in vigore.

Sono stati invocati anche parametri sovranazionali?

Sì: la CEDU (art. 8) e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (artt. 1 e 7), tramite l’art. 117, primo comma, Cost. La Corte ha comunque ritenuto le questioni non fondate.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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