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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sollevata sulla legge della Regione Basilicata che fissava in 100 metri la distanza minima degli impianti di depurazione dalle abitazioni. La norma regionale non invade la competenza statale sulla tutela dell’ambiente né viola la libertà d’impresa.
Di cosa si tratta
Una società aveva impugnato davanti al TAR Basilicata il diniego regionale alla realizzazione di un impianto, fondato sulla norma che impone agli impianti di depurazione una distanza minima dalle abitazioni. Il giudice amministrativo ha dubitato che tale vincolo fosse legittimo.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 1, comma 1, della legge della Regione Basilicata 5 agosto 2016, n. 19, che ha modificato l’art. 47 della legge regionale 4 marzo 2016, n. 5. Il Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata ha sollevato la questione in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera s), e 41 della Costituzione, deducendo l’invasione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e la lesione della libertà di iniziativa economica.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondata la questione: la previsione regionale di una distanza minima a tutela delle abitazioni non sconfina nella competenza statale sull’ambiente, ma attiene al governo del territorio, e non comprime in modo irragionevole la libertà d’impresa.
Il principio
Una distanza minima degli impianti di depurazione dalle abitazioni, posta dal legislatore regionale, rientra nella tutela del territorio e dell’abitato e non costituisce di per sé una disciplina ambientale riservata allo Stato né una compressione illegittima dell’iniziativa economica.
Domande e risposte
Cosa stabiliva la norma regionale impugnata?
Imponeva agli impianti di depurazione una distanza minima dalle abitazioni, condizionando il rilascio dei titoli per la loro realizzazione.
Perché il TAR riteneva la norma incostituzionale?
Sospettava che invadesse la competenza esclusiva statale sulla tutela dell’ambiente (art. 117, secondo comma, lettera s) e che ledesse la libertà d’impresa (art. 41).
Come ha deciso la Corte?
Ha dichiarato la questione non fondata: la norma è legittima esercizio della competenza regionale e non viola i parametri invocati.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — parametro sul riparto di competenze Stato-Regioni in materia di tutela dell’ambiente
- Art. 41 della Costituzione — parametro sulla libertà di iniziativa economica privata
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