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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo il divieto assoluto, per i militari, di costituire associazioni professionali a carattere sindacale. Il divieto va sostituito dalla possibilità di costituirle, alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge; resta invece il divieto di aderire ad altre associazioni sindacali.
Di cosa si tratta
Il Codice dell’ordinamento militare vietava in modo assoluto ai militari di costituire associazioni sindacali o di aderirvi. La questione è arrivata alla Corte anche sulla scia di due sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo del 2014 (Matelly e ADefDroMil contro Francia) sulla libertà di associazione dei militari.
La questione di legittimità costituzionale
Il Consiglio di Stato e il TAR Veneto hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1475, comma 2, del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell’ordinamento militare), in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 11 e 14 CEDU e all’art. 5 della Carta sociale europea, oltre che ad altri parametri sulla libertà sindacale.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui prevede che i militari «non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali», invece di prevedere che essi «possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge; non possono aderire ad altre associazioni sindacali».
Il principio
Il divieto assoluto di costituire associazioni professionali a carattere sindacale è incompatibile con la libertà di associazione: ai militari va riconosciuta la possibilità di costituire tali associazioni, sia pure alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge, restando fermo il divieto di aderire ad associazioni sindacali esterne.
Domande e risposte
I militari possono iscriversi a un sindacato esterno?
No: resta fermo il divieto di aderire ad altre associazioni sindacali. La Corte ha riconosciuto solo la possibilità di costituire associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.
Quali condizioni si applicano a queste associazioni?
Le condizioni e i limiti fissati dalla legge: la sentenza riconosce il diritto di costituirle, ma rinvia alla legge la disciplina di dettaglio.
Che ruolo hanno avuto le sentenze della Corte europea?
Le pronunce Matelly e ADefDroMil contro Francia del 2014 sulla libertà di associazione dei militari hanno costituito il parametro interposto rispetto all’art. 117, primo comma, Cost.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — primo comma: obbligo di rispettare i vincoli derivanti dalla CEDU (artt. 11 e 14) e dalla Carta sociale europea sulla libertà di associazione dei militari.
- Art. 39 della Costituzione — libertà di organizzazione sindacale, sullo sfondo del riconoscimento del diritto di associazione professionale dei militari.
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