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Categoria: Statuto del Contribuente (L. 212/2000)

Legge 27 luglio 2000, n. 212 — Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente

  • Art. 7 ter L. 212/2000 — (Nullità degli atti dell’amministrazione finanziaria)

    Art. 7 ter L. 212/2000 (Statuto del Contribuente) — (Nullità degli atti dell’amministrazione finanziaria)

    In vigore dal 01/08/2000

    ((

    1. Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono nulli se viziati per difetto assoluto di attribuzione, adottati in violazione o elusione di giudicato, ovvero se affetti da altri vizi di nullità qualificati espressamente come tali da disposizioni entrate in vigore successivamente al presente decreto.

    2. I vizi di nullità di cui al presente articolo possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e danno diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito. ))

  • Art. 8 L. 212/2000 — Tutela dell’integrità patrimoniale

    Art. 8 L. 212/2000 (Statuto del Contribuente) — Tutela dell’integrità patrimoniale

    In vigore dal 01/08/2000

    1. L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione. (15) (21)

    2. È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario.

    3. Le disposizioni tributarie non possono stabilire né prorogare termini di prescrizione oltre il limite ordinario stabilito dal codice civile .

    4. L'amministrazione finanziaria è tenuta a rimborsare il costo delle fideiussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi. Il rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato che l'imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore rispetto a quella accertata.

    5. L'obbligo di conservazione di atti e documenti ((, incluse le scritture contabili)) , stabilito a soli effetti tributari, non può eccedere il termine di dieci anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione ((o utilizzazione)) . ((Il decorso del termine preclude definitivamente la possibilità per l'amministrazione finanziaria di fondare pretese su tale documentazione.))

    6. Con decreto del Ministro ((dell'economia e)) delle finanze, adottato ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ((…)) sono emanate le disposizioni di attuazione del presente articolo.

    7. La pubblicazione e ogni informazione relative ai redditi tassati, anche previste dall' articolo 15 della legge 5 luglio 1982, n. 441 , sia nelle forme previste dalla stessa legge sia da parte di altri soggetti, deve sempre comprendere l'indicazione dei redditi anche al netto delle relative imposte.

    8. Ferme restando, in via transitoria, le disposizioni vigenti in materia di compensazione, con regolamenti emanati ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , è disciplinata l'estinzione dell'obbligazione tributaria mediante compensazione, estendendo, a decorrere dall'anno d'imposta 2002, l'applicazione di tale istituto anche a tributi per i quali attualmente non è previsto.

  • Art. 9 bis L. 212/2000 — (Divieto di bis in idemnel procedimento tributario)

    Art. 9 bis L. 212/2000 (Statuto del Contribuente) — (Divieto di bis in idemnel procedimento tributario)

    In vigore dal 01/08/2000

    ((

    1. Salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma l'emendabilità di vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto a che l'amministrazione finanziaria eserciti l'azione accertativa relativamente a ciascun tributo una sola volta per ogni periodo d'imposta. ))

  • Art. 9 L. 212/2000 — Rimessione in termini

    Art. 9 L. 212/2000 (Statuto del Contribuente) — Rimessione in termini

    In vigore dal 01/08/2000

    1. Il Ministro delle finanze, con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rimette in termini i contribuenti interessati, nel caso in cui il tempestivo adempimento di obblighi tributari è impedito da cause di forza maggiore. Qualora la rimessione in termini concerna il versamento di tributi, il decreto è adottato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

    2. Con proprio decreto il Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, può sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili. ((2-bis. La ripresa dei versamenti dei tributi sospesi o differiti, ai sensi del comma 2, avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, relativi al periodo di sospensione, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese successivo alla data di scadenza della sospensione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti le modalità e i termini della ripresa dei versamenti, tenendo anche conto della durata del periodo di sospensione, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal fondo previsto dall' articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 . I versamenti dei tributi oggetto di sospensione sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al predetto fondo)) ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 17 OTTOBRE 2016, N. 189 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 15 DICEMBRE 2016, N. 229 ))

  • Art. 9 ter L. 212/2000 — (Divieto di divulgazione dei dati dei contribuenti)

    Art. 9 ter L. 212/2000 (Statuto del Contribuente) — (Divieto di divulgazione dei dati dei contribuenti)

    In vigore dal 01/08/2000

    ((

    1. Nell'esercizio dell'azione amministrativa e al fine di realizzare la corretta attuazione del prelievo tributario, l'amministrazione finanziaria ha il potere di acquisire, anche attraverso l'interoperabilità, dati e informazioni riguardanti i contribuenti, contenuti in banche dati di altri soggetti pubblici, fermo il rispetto di ogni limitazione stabilita dalla legge.

    2. È fatto divieto all'amministrazione finanziaria di divulgare i dati e le informazioni di cui al comma 1, salvi gli obblighi di trasparenza previsti per legge, ove da essa non specificamente derogati. ))

  • Art. 10 bis L. 212/2000 — (Disciplina dell’abuso del diritto o elusione fiscale)

    Art. 10 bis L. 212/2000 (Statuto del Contribuente) — (Disciplina dell’abuso del diritto o elusione fiscale)

    In vigore dal 01/08/2000

    1. Configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Tali operazioni non sono opponibili all'amministrazione finanziaria, che ne disconosce i vantaggi determinando i tributi sulla base delle norme e dei principi elusi e tenuto conto di quanto versato dal contribuente per effetto di dette operazioni.

    2. Ai fini del comma 1 si considerano: a) operazioni prive di sostanza economica i fatti, gli atti e i contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali. Sono indici di mancanza di sostanza economica, in particolare, la non coerenza della qualificazione delle singole operazioni con il fondamento giuridico del loro insieme e la non conformità dell'utilizzo degli strumenti giuridici a normali logiche di mercato; b) vantaggi fiscali indebiti i benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario.

    3. Non si considerano abusive, in ogni caso, le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa ovvero dell'attività professionale del contribuente.

    4. Resta ferma la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale. ((

    5. Il contribuente può proporre interpello ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c), per conoscere se le operazioni costituiscano fattispecie di abuso del diritto. ))

    6. Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti per i singoli tributi, l'abuso del diritto è accertato con apposito atto, preceduto, a pena di nullità, dalla notifica al contribuente di una richiesta di chiarimenti da fornire entro il termine di sessanta giorni, in cui sono indicati i motivi per i quali si ritiene configurabile un abuso del diritto. (23)

    7. La richiesta di chiarimenti è notificata dall'amministrazione finanziaria ai sensi dell' articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni, entro il termine di decadenza previsto per la notificazione dell'atto impositivo. Tra la data di ricevimento dei chiarimenti ovvero di inutile decorso del termine assegnato al contribuente per rispondere alla richiesta e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrono non meno di sessanta giorni. In difetto, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato, in deroga a quello ordinario, fino a concorrenza dei sessanta giorni. (23)

    8. Fermo quanto disposto per i singoli tributi, l'atto impositivo è specificamente motivato, a pena di nullità, in relazione alla condotta abusiva, alle norme o ai principi elusi, agli indebiti vantaggi fiscali realizzati, nonché ai chiarimenti forniti dal contribuente nel termine di cui al comma

    6. (23)

    9. L'amministrazione finanziaria ha l'onere di dimostrare la sussistenza della condotta abusiva, non rilevabile d'ufficio, in relazione agli elementi di cui ai commi 1 e

    2. Il contribuente ha l'onere di dimostrare l'esistenza delle ragioni extrafiscali di cui al comma

    3. (23)

    10. In caso di ricorso, i tributi o i maggiori tributi accertati, unitamente ai relativi interessi, sono posti in riscossione, ai sensi dell' articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 , e, successive modificazioni, e dell' articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 . (23)

    11. I soggetti diversi da quelli cui sono applicate le disposizioni del presente articolo possono chiedere il rimborso delle imposte pagate a seguito delle operazioni abusive i cui vantaggi fiscali sono stati disconosciuti dall'amministrazione finanziaria, inoltrando a tal fine, entro un anno dal giorno in cui l'accertamento è divenuto definitivo ovvero è stato definito mediante adesione o conciliazione giudiziale, istanza all'Agenzia delle entrate, che provvede nei limiti dell'imposta e degli interessi effettivamente riscossi a seguito di tali procedure. (23)

    12. In sede di accertamento l'abuso del diritto può essere configurato solo se i vantaggi fiscali non possono essere disconosciuti contestando la violazione di specifiche disposizioni tributarie.

    13. Le operazioni abusive non danno luogo a fatti punibili ai sensi delle leggi penali tributarie. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie. (23)

  • Art. 10 novies L. 212/2000 — Consultazione semplificata

    Art. 10 novies L. 212/2000 (Statuto del Contribuente) — Consultazione semplificata

    In vigore dal 01/08/2000

    1. Le persone fisiche e i contribuenti di minori dimensioni di cui al comma 2, avvalendosi dei servizi telematici dell'amministrazione finanziaria accedono gratuitamente, su richiesta relativa a casi concreti, anche per il tramite di intermediari specificamente delegati, a una apposita banca dati che, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali, contiene i documenti di cui all'articolo 10-sexies, le risposte a istanze di consulenza giuridica e interpello, le risoluzioni e ogni altro atto interpretativo.

    2. L'accesso al servizio di cui al comma 1 è offerto esclusivamente, oltre a tutte le persone fisiche, anche non residenti, alle società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e alle società ad esse equiparate, ai sensi dell' articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , che applicano il regime di contabilità semplificata.

    3. La banca dati consente l'individuazione della soluzione al quesito interpretativo o applicativo esposto dal contribuente. Quando la risposta al quesito non è individuata univocamente, la banca dati informa il contribuente che può presentare istanza di interpello. La risposta produce gli effetti di cui all'articolo 10, comma 2, esclusivamente nei confronti del contribuente istante.

    4. L'utilizzazione del servizio di cui al presente articolo è condizione di ammissibilità ai fini della presentazione di istanze di interpello. ((Resta ferma l'inammissibilità delle istanze di interpello nelle ipotesi in cui la banca dati non informi il contribuente che può presentare interpello semprechè il contribuente non dimostri che il documento di prassi richiamato nella risposta ricevuta non fornisce una soluzione univoca al quesito interpretativo.))

    4-bis. ((Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le regole di funzionamento del servizio di consultazione semplificata, ivi compresi i presupposti e le modalità di accesso al medesimo servizio, anche ai fini del suo coordinamento con la disciplina dell'interpello di cui all'articolo 11.))

  • Art. 10 octies L. 212/2000 — Consulenza giuridica

    Art. 10 octies L. 212/2000 (Statuto del Contribuente) — Consulenza giuridica

    In vigore dal 01/08/2000

    1. L'amministrazione finanziaria offre, su richiesta, consulenza giuridica alle associazioni sindacali e di categoria, agli ordini professionali, agli enti pubblici ((…)) , alle regioni e agli enti locali, nonché alle amministrazioni dello Stato per fornire chiarimenti interpretativi di disposizioni tributarie su casi di rilevanza generale che non riguardano singoli contribuenti.

    2. La richiesta di consulenza giuridica non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

    3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate disposizioni applicative del presente articolo.

  • Art. 10 quater L. 212/2000 — Esercizio del potere di autotutela obbligatoria

    Art. 10 quater L. 212/2000 (Statuto del Contribuente) — Esercizio del potere di autotutela obbligatoria

    In vigore dal 01/08/2000

    1. L'amministrazione finanziaria procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ((o sanzionatori)) ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione: a) errore di persona; b) errore di calcolo; c) errore sull'individuazione del tributo; d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione finanziaria; e) errore sul presupposto d'imposta; f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti; g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.

    2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione finanziaria, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.

    3. Con riguardo alle valutazioni di fatto operate dall'amministrazione finanziaria ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all' articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 , e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.))

  • Art. 10 quinquies L. 212/2000 — (Esercizio del potere di autotutela facoltativa)

    Art. 10 quinquies L. 212/2000 (Statuto del Contribuente) — (Esercizio del potere di autotutela facoltativa)

    In vigore dal 01/08/2000

    ((

    1. Fuori dei casi di cui all'articolo 10-quater, l'amministrazione finanziaria può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione.

    2. Si applica il comma 3 dell'articolo

    10-quater. ))

  • Art. 10 septies L. 212/2000 — (Circolari)

    Art. 10 septies L. 212/2000 (Statuto del Contribuente) — (Circolari)

    In vigore dal 01/08/2000

    ((

    1. L'amministrazione finanziaria pubblica circolari per fornire: a) la ricostruzione del procedimento formativo delle nuove disposizioni tributarie e i primi chiarimenti dei loro contenuti; b) approfondimenti e aggiornamenti interpretativi conseguenti a nuovi orientamenti legislativi e giurisprudenziali; c) inquadramenti sistematici su tematiche di particolare complessità; d) istruzioni operative ai suoi uffici.

    2. Nella elaborazione delle circolari di cui al comma 1, lettere a), b) e c), l'amministrazione finanziaria, nei casi di maggiore interesse, può effettuare interlocuzioni preventive con soggetti istituzionali ovvero con ordini professionali, associazioni di categoria o altri enti esponenziali di interessi collettivi, nonché farle oggetto di pubblica consultazione prima della loro pubblicazione.

    3. Il Ministro dell'economia e delle finanze ovvero, quando nominato, il suo Vice Ministro delegato per l'amministrazione finanziaria, adotta su proposta dell'Amministrazione finanziaria gli atti di indirizzo interpretativo ed applicativo di cui all' articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , ai quali devono attenersi le circolari di cui al comma 1, lettere a), b) e c). ))

  • Art. 10 sexies L. 212/2000 — (Documenti di prassi)

    Art. 10 sexies L. 212/2000 (Statuto del Contribuente) — (Documenti di prassi)

    In vigore dal 01/08/2000

    ((

    1. L'amministrazione finanziaria fornisce supporto ai contribuenti nell'interpretazione e nell'applicazione delle disposizioni tributarie mediante: a) circolari interpretative e applicative; b) consulenza giuridica; c) interpello; d) consultazione semplificata. ))