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Categoria: Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (DPR 495/1992)

  • Art. 384 DPR 495/1992 — Casi di impossibilità della contestazione immediata

    Art. 384 DPR 495/1992 — Casi di impossibilità della contestazione immediata

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. I casi di materiale impossibilità della contestazione immediata prevista dall'articolo 201, comma 1, del codice, sono, a titolo esemplificativo, i seguenti: a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità; b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa; c) sorpasso in curva; d) accertamento di una violazione da parte di un funzionario o di un agente a bordo di un mezzo di pubblico trasporto; e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento o comunque nella impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari; f) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo.

  • Art. 385 DPR 495/1992 — Modalità della contestazione non immediata

    Art. 385 DPR 495/1992 — Modalità della contestazione non immediata

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Qualora la contestazione, nelle ipotesi di cui all'articolo 384, non abbia potuto aver luogo all'atto dell'accertamento della violazione, l'organo accertatore compila il verbale con gli elementi di tempo, di luogo e di fatto che ha potuto acquisire specificando i motivi per i quali non è stato possibile procedere alla contestazione immediata, e lo trasmette al comando o ufficio da cui dipende.

    2. L'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore, acquisiti gli altri elementi necessari per procedere, provvede alla notifica a norma dell'articolo

    386. 3. Il verbale redatto dall'organo accertatore rimane agli atti dell'ufficio o comando, mentre ai soggetti ai quali devono esserne notificati gli estremi, viene inviato uno degli originali o copia autenticata a cura del responsabile dello stesso ufficio o comando, o da un suo delegato. I verbali redatti con sistemi meccanizzati o di elaborazione dati sono notificati con il modulo prestampato recante l'intestazione dell'ufficio o comando predetti.

    4. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 383, commi 3 e 4.

  • Art. 386 DPR 495/1992 — Notificazione dei verbali a soggetto estraneo

    Art. 386 DPR 495/1992 — Notificazione dei verbali a soggetto estraneo

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Quando viene effettuata la notificazione all'intestatario del certificato di proprietà o ad uno dei soggetti indicati nell'articolo 196 del codice e questi, con dichiarazione contenente, nel caso di alienazione, gli estremi dell'atto notarile, informa l'ufficio o il comando procedente che non è proprietario del veicolo, né titolare di alcuno dei diritti di cui al medesimo articolo 196 alla data dell'accertamento della violazione per la quale si procede, l'ufficio o comando interessati, se riscontrano l'esattezza delle notizie fornite, rinnovano la notificazione all'effettivo responsabile, con relativo addebito delle ulteriori spese, entro i termini previsti dall'articolo 201 del codice. Tali termini decorrono dalla data di ricezione da parte dell'ufficio o comando delle notizie fornite dal destinatario della precedente notificazione.

    2. Il rinnovo della notificazione può essere effettuato, nei confronti dell'effettivo responsabile, dal momento in cui si accerti la sua identità ed il suo indirizzo in modo definitivo e, comunque, non oltre cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

    3. Nel caso di notifica eseguita a soggetto estraneo alla violazione per errore di trascrizione del numero di targa ovvero di lettura delle risultanze dei pubblici registri o per altra causa, l'ufficio o comando procedente, ad istanza dell'interessato o di propria iniziativa, eseguiti gli opportuni accertamenti, trasmette gli atti al prefetto per l'archiviazione, ovvero se possibile procede alla eventuale notifica nei confronti dell'effettivo responsabile entro i termini previsti.

    4. Nel caso di cui al comma 3, l'istanza dell'interessato deve essere proposta entro il termine di cui all'articolo 203 del codice. L'ufficio o comando procedente può rilevare l'errore ai sensi del comma 3 fino alla formazione del ruolo.

  • Art. 387 DPR 495/1992 — Quietanza del pagamento in misura ridotta

    Art. 387 DPR 495/1992 — Quietanza del pagamento in misura ridotta

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Per ogni pagamento in misura ridotta effettuato nel termine, viene compilata e rilasciata apposita quietanza dall'organo al quale è effettuato. Per i pagamenti effettuati a mezzo posta o banca, valgono le ricevute dei rispettivi versamenti.

    2. In ogni quietanza, oltre alla somma pagata, sono indicati il cognome e nome del trasgressore o del soggetto solidale, la data del rilascio, la norma violata e il luogo dove è stata commessa la violazione.

    3. I verbali in riferimento ai quali sia stato effettuato nei termini il pagamento in misura ridotta, devono essere tenuti nell'archivio del comando od ufficio da cui dipende l'organo accertatore per cinque anni. Dopo tale termine, possono essere cestinati a norma delle disposizioni del regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1163 e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409. Note all'art. 387: – Il R.D. 2 ottobre 1911, n. 1163, reca: "Regolamento per gli archivi di Stato". – Il D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, reca: "Norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato".

  • Art. 388 DPR 495/1992 — Ricorso al Prefetto

    Art. 388 DPR 495/1992 — Ricorso al Prefetto

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Nel caso di ricorso proposto per posta, la data di presentazione è quella di spedizione della relativa raccomandata, con avviso di ricevimento.

    2. Quando il ricorso è presentato direttamente al prefetto, competente a norma dell'articolo 203 del codice, questi lo trasmette all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore per gli adempimenti di cui al comma 2 dello stesso articolo.

  • Art. 389 DPR 495/1992 — Ricevibilità ed effetti dei pagamenti

    Art. 389 DPR 495/1992 — Ricevibilità ed effetti dei pagamenti

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Il pagamento effettuato in misura inferiore rispetto a quanto previsto dal codice, non ha valore quale pagamento ai fini dell'estinzione dell'obbligazione.

    2. Nei casi di cui al comma 1 la somma versata è tenuta in acconto per la completa estinzione dell'obbligazione conseguente al verbale divenuto titolo esecutivo, e la somma da iscrivere a ruolo è pari alla differenza tra quella dovuta a norma dell'articolo 203, comma 3, del codice, e l'acconto fornito.

    3. L'eventuale pagamento, oltre sessanta giorni dalla contestazione o notificazione, ma prima della formazione del ruolo, è pari alla somma dovuta a norma dell'articolo 203, comma 3, del codice, oltre alle spese del procedimento e non dà luogo all'emissione del ruolo stesso. In tal caso deve essere rilasciata quietanza analoga a quella di cui all'articolo

    387. La somma riscossa fa parte dei proventi di cui all'articolo 206 del codice, unitamente a quelli riscossi a mezzo dei ruoli di cui all' articolo 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

  • Art. 390 DPR 495/1992 — Erronea iscrizione a ruolo

    Art. 390 DPR 495/1992 — Erronea iscrizione a ruolo

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. In caso di erronea iscrizione a ruolo, l'autorità amministrativa che ha emesso il ruolo ai sensi dell'articolo 206, comma 2, del codice, chiede all'esattore la cancellazione, dandone notizia all'intendenza di finanza competente per territorio.

  • Art. 391 DPR 495/1992 — Quietanza versamento della cauzione o ritiro della patente

    Art. 391 DPR 495/1992 — Quietanza versamento della cauzione o ritiro della patente

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. La somma ricevuta dall'agente accertatore ai sensi dell'articolo 207, comma 1, del codice deve essere versata all'ufficio o comando da cui questi dipende. La quietanza rilasciata ai sensi dell'articolo 387 è allegata alla copia del verbale consegnato dallo stesso agente accertatore ai sensi dell' articolo 200, comma 4, del codice, e conservata dall'ufficio o comando, secondo quanto dispone il comma 3 dello stesso articolo

    387. 2. Quando viene versata la cauzione o ritirata la patente di guida ai sensi dell'articolo 207, commi 1 e 3, del codice, sia l'una che l'altra devono essere restituite all'interessato al momento in cui avviene il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202 del codice. Della restituzione se ne dà atto con apposito verbale di cui una copia è consegnata all'interessato.

    3. Nel caso di versamento della cauzione, se non avviene il pagamento in misura ridotta e non sia stato presentato ricorso ai sensi dell'articolo 203 del codice, la somma versata o la garanzia fidejussoria è introitata in luogo della riscossione prevista ai sensi dell'articolo 206 del codice e con i medesimi effetti.

    4. In caso di ritiro della patente, se non viene effettuato il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202 del codice, il documento è trattenuto presso l'ufficio o comando interessato, che lo tiene a disposizione del Prefetto a cui deve essere presentato il rapporto della violazione, unitamente al verbale di accertamento, per il procedimento ai sensi dell'articolo 204 del codice. Il Prefetto dispone con l'ordinanza ingiunzione anche la restituzione, con le cautele necessarie per l'adempimento dell'obbligazione conseguente.

  • Art. 392 DPR 495/1992 — Versamenti all’Ufficio del registro

    Art. 392 DPR 495/1992 — Versamenti all’Ufficio del registro

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. I proventi spettanti allo Stato, ai sensi dell'articolo 208, comma 1, del codice, devono essere versati mensilmente dalle singole amministrazioni all'ufficio del registro competente per territorio.

    2. Degli avvenuti versamenti gli uffici del registro danno comunicazione al Ministero dei lavori pubblici mediante riepiloghi mensili, contenenti l'indicazione delle somme versate da ciascuna amministrazione.

  • Art. 393 DPR 495/1992 — (Art. 208 Cod. Str.) Proventi delle violazioni spettanti agli enti locali ed alle Forze dell’Ordine

    Art. 393 DPR 495/1992 — (Art. 208 Cod. Str.) Proventi delle violazioni spettanti agli enti locali ed alle Forze dell’Ordine

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Gli enti locali sono tenuti ad iscrivere nel proprio bilancio annuale apposito capitolo di entrata e di uscita dei proventi ad essi spettanti a norma dell'articolo 208 del codice.

    2. Per le somme introitate e per le spese effettuate, rispettivamente ai sensi dell'articolo 208, commi 1 e 4, del codice, gli stessi enti dovranno fornire al Ministero dei lavori pubblici il rendiconto finale delle entrate e delle spese.

    3. Limitatamente alle quote dei proventi da destinarsi a finalità di assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, la ripartizione dei fondi è determinata annualmente con decreto del Ministro dell'interno, proporzionalmente all'entità dell'ammontare delle violazioni accertate dagli Organismi o dei Corpi anzidetti.

  • Art. 394 DPR 495/1992 — Sequestro del veicolo

    Art. 394 DPR 495/1992 — Sequestro del veicolo

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Nel caso di sequestro del veicolo ai sensi dell'articolo 213, comma 2, del codice, il veicolo è condotto nel luogo scelto per la custodia, giusta i commi 3 e 4, a cura dell'organo procedente. Se è presente il conducente, il veicolo è condotto dal medesimo a cura e sotto la vigilanza dell'organo procedente, ovvero può essere condotto dallo stesso conducente, su percorso espressamente indicato dall'organo procedente. In tutti gli altri casi questo provvede al trasferimento o al traino del veicolo con i mezzi che ritiene più idonei, in modo da non apportare danno al veicolo stesso; le spese relative rientrano tra quelle attinenti all'esecuzione del sequestro.

    2. La custodia del veicolo e delle altre cose sequestrate è disposta di preferenza presso l'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore della violazione. Il preposto all'ufficio o comando nomina un custode tra i componenti dell'ufficio o comando che dia garanzie di idoneità all'assolvimento degli obblighi di custodia.

    3. Della nomina del custode e dell'affidamento allo stesso delle cose sequestrate viene redatto verbale sottoscritto dal preposto all'ufficio o comando e dal custode; copia del verbale è consegnata all'interessato.

    4. Se non è possibile o non conviene custodire il veicolo o le altre cose sequestrate presso l'ufficio o comando di cui al comma 2, il preposto all'ufficio o comando stesso dispone che il sequestro avvenga in un idoneo locale appartenente ad uno dei soggetti pubblici o privati indicati in un elenco annualmente predisposto dal Prefetto competente. Il soggetto predetto è nominato custode; tale nomina e il luogo in cui la cosa è custodita sono indicati nel verbale di affidamento, sottoscritto dal preposto all'ufficio o comando e dal custode. Copia del verbale è consegnata all'interessato.

    5. Nei verbali di nomina del custode, redatti ai sensi del comma 3, o ai sensi del comma 4, deve essere fatta menzione del veicolo sequestrato e dei suoi estremi di identificazione, nonché dello stato d'uso al momento della consegna al custode. Se trattasi di altra cosa, essa ed il suo stato sono descritti nel verbale. Il verbale deve, altresì, contenere menzione espressa degli avvertimenti rivolti al custode circa l'obbligo di conservare e di presentare il mezzo sequestrato ad ogni richiesta dell'autorità competente, nonché sulle sanzioni infliggibili a chi trasgredisce ai doveri della custodia. Se è necessario apporre sigilli alle cose sequestrate, di tale apposizione, con la descrizione dei sigilli, si fa menzione nel suddetto verbale.

    6. L'inosservanza di alcune delle formalità di cui al comma 5, non esime il custode dall'adempimento dei doveri inerenti al suo ufficio e dalle responsabilità relative.

    7. Al sequestro dei veicoli o di altre cose previste dal codice, ed alla relativa custodia si applica l' articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571.

    8. Non può essere effettuata la rimozione dei veicoli e delle altre cose sequestrate dal luogo in cui sono custoditi se non nei casi consentiti dalla legge o per motivate ragioni. In tal caso deve essere redatto verbale sottoscritto dal custode e notificato all'interessato in cui viene indicato il nuovo luogo di custodia. Analogamente, nel caso in cui sia necessario sostituire il custode, si redige verbale in cui è nominato il nuovo custode, scelto con i criteri di cui ai commi 2 e 4, e in cui sono contenuti gli avvertimenti di cui al comma 5; il verbale è sottoscritto dal nuovo custode e notificato all'interessato. 9. La segnalazione dello stato di sequestro del veicolo è realizzata con l'apposizione di uno o più fogli adesivi sulla parte anteriore o sul vetro parabrezza, recanti l'iscrizione: "Veicolo sottoposto a sequestro" e con l'indicazione degli estremi del provvedimento che lo ha disposto. Le dimensioni dell'adesivo non devono essere inferiori a 20X30 cm.

  • Art. 395 DPR 495/1992

    Art. 395 DPR 495/1992

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada