Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 391 DPR 495/1992 – Quietanza versamento della cauzione o ritiro della patente

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

1. La somma ricevuta dall'agente accertatore ai sensi dell'articolo 207, comma 1, del codice deve essere versata all'ufficio o comando da cui questi dipende. La quietanza rilasciata ai sensi dell'articolo 387 è allegata alla copia del verbale consegnato dallo stesso agente accertatore ai sensi dell' articolo 200, comma 4, del codice, e conservata dall'ufficio o comando, secondo quanto dispone il comma 3 dello stesso articolo

387. 2. Quando viene versata la cauzione o ritirata la patente di guida ai sensi dell'articolo 207, commi 1 e 3, del codice, sia l'una che l'altra devono essere restituite all'interessato al momento in cui avviene il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202 del codice. Della restituzione se ne dà atto con apposito verbale di cui una copia è consegnata all'interessato.

3. Nel caso di versamento della cauzione, se non avviene il pagamento in misura ridotta e non sia stato presentato ricorso ai sensi dell'articolo 203 del codice, la somma versata o la garanzia fidejussoria è introitata in luogo della riscossione prevista ai sensi dell'articolo 206 del codice e con i medesimi effetti.

4. In caso di ritiro della patente, se non viene effettuato il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202 del codice, il documento è trattenuto presso l'ufficio o comando interessato, che lo tiene a disposizione del Prefetto a cui deve essere presentato il rapporto della violazione, unitamente al verbale di accertamento, per il procedimento ai sensi dell'articolo 204 del codice. Il Prefetto dispone con l'ordinanza ingiunzione anche la restituzione, con le cautele necessarie per l'adempimento dell'obbligazione conseguente.

In sintesi

  • La somma ricevuta dall'agente accertatore a titolo di cauzione (ai sensi dell'art. 207, comma 1, del Codice) deve essere versata all'ufficio o al comando di dipendenza dell'agente; la quietanza rilasciata ai sensi dell'art. 387 del Regolamento è allegata alla copia del verbale consegnata all'interessato.
  • Quando viene versata la cauzione o ritirata la patente, entrambe devono essere restituite all'interessato nel momento in cui avviene il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 202 del Codice della Strada.
  • Se non avviene il pagamento in misura ridotta e non viene presentato ricorso, la cauzione è introitata al pari della riscossione ordinaria prevista dall'art. 206 del Codice, con i medesimi effetti.
  • In caso di mancato pagamento ridotto, la patente ritirata viene tenuta a disposizione del Prefetto, che dispone con l'ordinanza-ingiunzione anche la restituzione, con le cautele necessarie per l'adempimento.
Indice dei contenuti

Il contesto: la cauzione e il ritiro della patente come strumenti cautelari

L'articolo 391 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (DPR 495/1992) disciplina la gestione procedurale di due istituti cautelari previsti dal Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992): il versamento della cauzione e il ritiro della patente in sede di accertamento dell'infrazione. Si tratta di misure che possono essere adottate dall'agente accertatore in determinati casi - tipicamente quando il trasgressore non ha residenza o domicilio in Italia, o in altri casi espressamente previsti dalla norma primaria - per garantire che la sanzione venga effettivamente pagata.

Il Codice della Strada dedica all'istituto della cauzione e al ritiro della patente l'art. 207 (versamento della cauzione a garanzia del pagamento della sanzione) e gli artt. 202-206 (procedimento di pagamento in misura ridotta e riscossione coattiva). L'art. 391 del Regolamento si colloca come norma procedimentale attuativa: stabilisce come devono essere gestiti concretamente la quietanza, la custodia della cauzione e della patente e le modalità di restituzione.

Il versamento della cauzione e la quietanza

Quando l'agente accertatore riceve una somma a titolo di cauzione ai sensi dell'art. 207, comma 1, del Codice, non la trattiene personalmente: è tenuto a versarla all'ufficio o al comando da cui dipende. Questo obbligo di versamento immediato garantisce la regolarità contabile e impedisce che somme di denaro rimangano nella disponibilità del singolo agente.

La quietanza rilasciata all'interessato ai sensi dell'art. 387 del Regolamento svolge una funzione documentale essenziale: è la prova che la cauzione è stata versata. Il Regolamento stabilisce che questa quietanza deve essere allegata alla copia del verbale consegnata all'interessato ai sensi dell'art. 200, comma 4, del Codice, e conservata dall'ufficio o comando ai sensi dell'art. 387, comma 3. In questo modo si crea un sistema documentale completo e verificabile: l'interessato ha in mano la prova del versamento, l'ufficio ne conserva copia.

La restituzione della cauzione e della patente al momento del pagamento ridotto

Il comma 2 disciplina il caso più frequente nella prassi: il trasgressore decide di pagare la sanzione in misura ridotta ai sensi dell'art. 202 del Codice (entro i termini previsti dalla norma primaria). In questo caso, sia la cauzione versata sia la patente ritirata devono essere restituite all'interessato nel momento stesso in cui avviene il pagamento.

La restituzione non è informale: il Regolamento prevede che di essa «se ne dà atto con apposito verbale», di cui una copia viene consegnata all'interessato. Anche questo documento svolge una funzione probatoria: certifica che il procedimento si è chiuso con il pagamento in misura ridotta e che la cauzione o la patente è stata riconsegnata.

Il meccanismo è pensato per garantire all'interessato la piena restituzione dei propri beni (denaro o documento di guida) nel momento in cui adempie la propria obbligazione: la cauzione cessa di avere funzione di garanzia perché la sanzione è stata pagata; il ritiro della patente, che era cautelare, viene meno perché non vi è più ragione di tenerla.

La mancata adesione al pagamento ridotto senza ricorso: introito della cauzione

Il comma 3 regola un'ipotesi diversa: l'interessato non effettua il pagamento in misura ridotta nei termini prescritti e non presenta ricorso ai sensi dell'art. 203 del Codice. In questo caso, la cauzione versata (o la garanzia fideiussoria prestata in alternativa al versamento della somma) viene introitata in luogo della riscossione ordinaria prevista dall'art. 206 del Codice, e con i medesimi effetti.

In sostanza, la cauzione diventa definitivamente dell'ente: copre la sanzione nello stesso modo in cui avrebbe fatto una riscossione forzata. Se l'importo della cauzione eccede la sanzione, l'eccedenza va restituita; se è inferiore, l'ufficio dovrà procedere alla riscossione della differenza. Questo meccanismo garantisce che la cauzione non sia un semplice deposito provvisorio, ma uno strumento realmente efficace a garanzia del pagamento.

Il ritiro della patente: il ruolo del Prefetto nell'ordinanza-ingiunzione

Il comma 4 disciplina il caso in cui la patente sia stata ritirata e l'interessato non effettui il pagamento in misura ridotta. In questo caso, la patente rimane presso l'ufficio o il comando interessato, che la tiene a disposizione del Prefetto. Quest'ultimo riceve anche il rapporto della violazione e il verbale di accertamento per il procedimento ai sensi dell'art. 204 del Codice.

Con la propria ordinanza-ingiunzione, il Prefetto dispone sia la sanzione sia la restituzione della patente, «con le cautele necessarie per l'adempimento dell'obbligazione conseguente». La formula «con le cautele necessarie» lascia al Prefetto un margine di valutazione: può, ad esempio, subordinare la restituzione della patente all'effettivo pagamento della sanzione, evitando che l'interessato rientri in possesso del documento senza aver adempiuto all'obbligo sanzionatorio.

L'intero sistema procedurale delineato dall'art. 391 riflette un principio generale: le misure cautelari (cauzione, ritiro della patente) sono strettamente funzionali all'adempimento dell'obbligazione sanzionatoria. Non sono pene anticipate, ma strumenti procedimentali che vengono meno nel momento in cui l'obbligazione è soddisfatta e che si «convertono» in strumenti esecutivi quando l'interessato non adempie spontaneamente.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Che differenza c'è tra cauzione e pagamento in misura ridotta?

La cauzione (art. 207 del Codice) è una somma versata a garanzia del futuro pagamento della sanzione, adottata come misura cautelare quando il trasgressore non ha residenza in Italia. Il pagamento in misura ridotta (art. 202 del Codice) è invece l'adempimento definitivo della sanzione entro i termini previsti, che estingue l'obbligazione e comporta la restituzione della cauzione.

Quando viene restituita la patente ritirata dall'agente?

Se l'interessato paga in misura ridotta entro i termini, la patente è restituita immediatamente al momento del pagamento. Se invece non paga e non ricorre, la restituzione è disposta dal Prefetto con l'ordinanza-ingiunzione, con le cautele necessarie per garantire l'adempimento della sanzione.

Cosa succede alla cauzione se non si paga in misura ridotta e non si presenta ricorso?

La cauzione viene introitata dall'ufficio o comando con gli stessi effetti della riscossione coattiva prevista dall'art. 206 del Codice della Strada. In sostanza, diventa definitivamente dell'ente e copre la sanzione.

L'agente accertatore può trattenere la cauzione ricevuta?

No. L'art. 391 stabilisce espressamente che la somma ricevuta dall'agente deve essere versata all'ufficio o al comando da cui dipende. La gestione delle somme è istituzionale e non personale.

Chi dispone la restituzione della patente ritirata se l'interessato non paga in misura ridotta?

È il Prefetto, con la propria ordinanza-ingiunzione emessa ai sensi dell'art. 204 del Codice della Strada. Il Prefetto può disporre la restituzione con le cautele necessarie, ad esempio subordinandola all'effettivo pagamento della sanzione.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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