Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 389 DPR 495/1992 – Ricevibilità ed effetti dei pagamenti

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

1. Il pagamento effettuato in misura inferiore rispetto a quanto previsto dal codice, non ha valore quale pagamento ai fini dell'estinzione dell'obbligazione.

2. Nei casi di cui al comma 1 la somma versata è tenuta in acconto per la completa estinzione dell'obbligazione conseguente al verbale divenuto titolo esecutivo, e la somma da iscrivere a ruolo è pari alla differenza tra quella dovuta a norma dell'articolo 203, comma 3, del codice, e l'acconto fornito.

3. L'eventuale pagamento, oltre sessanta giorni dalla contestazione o notificazione, ma prima della formazione del ruolo, è pari alla somma dovuta a norma dell'articolo 203, comma 3, del codice, oltre alle spese del procedimento e non dà luogo all'emissione del ruolo stesso. In tal caso deve essere rilasciata quietanza analoga a quella di cui all'articolo

387. La somma riscossa fa parte dei proventi di cui all'articolo 206 del codice, unitamente a quelli riscossi a mezzo dei ruoli di cui all' articolo 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

In sintesi

  • Il pagamento di una sanzione in misura inferiore al dovuto non ha valore estintivo dell'obbligazione: la somma versata non libera il trasgressore, ma viene tenuta in acconto.
  • La somma da iscrivere a ruolo è pari alla differenza tra quanto dovuto (ai sensi dell'art. 203, comma 3, del Codice) e l'acconto versato.
  • Il pagamento effettuato oltre 60 giorni dalla contestazione o notificazione, ma prima della formazione del ruolo, vale come pagamento integrale della somma prevista dall'art. 203, comma 3, più le spese del procedimento, senza emissione del ruolo.
  • In questo caso viene rilasciata una quietanza analoga a quella dell'art. 387, e la somma riscossa fa parte dei proventi di cui all'art. 206 del Codice.
Indice dei contenuti

Inquadramento normativo: il pagamento delle sanzioni amministrative del codice della strada

L'articolo 389 del DPR 495/1992 regola la ricevibilità ed efficacia dei pagamenti delle sanzioni pecuniarie previste dal Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), con specifico riferimento ai casi di pagamento parziale o tardivo. Si tratta di una norma procedurale di grande rilevanza pratica, che si raccorda con le disposizioni del Codice in materia di pagamento delle sanzioni e di riscossione coattiva, in particolare con:

  • L'art. 202 del Codice, che prevede la possibilità di pagare la sanzione in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione, definendo le modalità del pagamento «liberatorio»;
  • L'art. 203 del Codice, che disciplina il ricorso al Prefetto e, in assenza di ricorso o in caso di ricorso respinto, la formazione del titolo esecutivo e la determinazione della somma dovuta (comma 3);
  • L'art. 206 del Codice, che regola la destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del Codice della Strada;
  • L'art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, che disciplina la riscossione mediante ruolo delle sanzioni amministrative in generale.

Il pagamento insufficiente: non libera ma costituisce acconto

Il comma 1 enuncia una regola di carattere generale e assoluto: il pagamento effettuato in misura inferiore rispetto a quanto previsto dal Codice non ha valore di pagamento ai fini dell'estinzione dell'obbligazione. Questo principio, di apparente ovvietà, ha implicazioni pratiche significative.

In primo luogo, significa che il trasgressore che versi una somma inferiore a quella dovuta - per errore di calcolo, per incomprensione della misura della sanzione, o per tentativo di pagare comunque «qualcosa» - non ottiene alcun effetto liberatorio dal pagamento parziale. La violazione resta aperta, l'obbligazione pecuniaria permane integralmente.

In secondo luogo - ed è questo l'elemento operativamente rilevante - la somma versata in misura insufficiente non viene restituita, ma viene tenuta in acconto per la completa estinzione dell'obbligazione. Questo significa che, quando il verbale diventa titolo esecutivo (ovvero dopo che siano decorsi i termini per il ricorso o il ricorso sia stato respinto), la somma da iscrivere a ruolo è pari alla differenza tra quanto dovuto ai sensi dell'art. 203, comma 3, del Codice e quanto già versato in acconto.

Il meccanismo è quindi il seguente: acconto imputato → differenza iscritta a ruolo → riscossione coattiva della differenza tramite Equitalia (oggi Agenzia delle Entrate-Riscossione) o agente della riscossione competente. Il trasgressore non perde il pagamento già effettuato, ma non si libera dell'obbligazione fino a quando non versa l'intero importo dovuto.

Il pagamento oltre i 60 giorni ma prima del ruolo

Il comma 3 disciplina una fattispecie peculiare e di grande rilevanza pratica: il pagamento effettuato dopo i 60 giorni dalla contestazione o notificazione (il termine ordinario per il pagamento in misura ridotta ex art. 202 del Codice), ma prima della formazione del ruolo (il titolo esecutivo che consente la riscossione coattiva).

In questo caso, la norma non preclude il pagamento: consente di estinguere l'obbligazione versando la somma prevista dall'art. 203, comma 3, del Codice - che corrisponde alla sanzione nella misura applicabile in quella fase procedurale, non in misura ridotta - più le spese del procedimento. Il pagamento in questa fase non dà luogo all'emissione del ruolo: in altre parole, il versamento «spontaneo» tardivo ma prima dell'iscrizione a ruolo evita la procedura di riscossione coattiva e i relativi aggravi di costi (interessi, spese di notifica del ruolo, aggio dell'agente della riscossione).

A fronte di questo pagamento, l'ente che riceve la somma deve rilasciare una quietanza analoga a quella di cui all'art. 387 del regolamento, che attesta formalmente l'avvenuto pagamento e l'estinzione dell'obbligazione. La somma riscossa confluisce nei proventi di cui all'art. 206 del Codice, assieme ai proventi riscossi a mezzo dei ruoli di cui all'art. 27 della legge n. 689/1981.

Perché questo meccanismo è importante per il trasgressore

Dal punto di vista dell'automobilista o dell'utente della strada, la corretta comprensione dell'art. 389 è fondamentale per evitare errori costosi:

  • Un pagamento parziale non fa decorrere i termini: non è equivalente al pagamento in misura ridotta nei 60 giorni, e non interrompe il procedimento sanzionatorio;
  • Il ritardo oltre i 60 giorni comporta un costo maggiore: la misura da pagare non è più quella ridotta dell'art. 202, ma quella dell'art. 203, comma 3, più le spese del procedimento. Pagare in ritardo, anche prima del ruolo, costa di più;
  • Attendere il ruolo costa ancora di più: l'iscrizione a ruolo aggiunge interessi e spese di riscossione che rendono l'importo complessivamente più gravoso;
  • Il pagamento prima del ruolo evita l'iscrizione coattiva: con tutti i vantaggi pratici in termini di semplicità della procedura e assenza di aggravi ulteriori.

Raccordo con il sistema di riscossione delle sanzioni

La norma si inserisce nel sistema complessivo della riscossione delle sanzioni amministrative del Codice della Strada, che prevede una progressione per fasi: contestazione immediata o notificazione del verbale → termine per il pagamento in misura ridotta (60 giorni, art. 202 CdS) → termine per il ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace → formazione del titolo esecutivo e iscrizione a ruolo (art. 203 CdS) → riscossione coattiva tramite agente della riscossione. L'art. 389 del regolamento presidia la fase intermedia tra il pagamento tempestivo in misura ridotta e l'iscrizione a ruolo, disciplinando sia il caso del pagamento parziale (sempre insufficiente) sia quello del pagamento integrale tardivo (ammesso prima del ruolo, con costi aggiuntivi).

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Se pago una multa con un importo inferiore al dovuto, l'obbligazione si estingue?

No. Ai sensi dell'art. 389, comma 1, il pagamento parziale non ha valore estintivo. La somma versata viene tenuta in acconto e, quando il verbale diventa titolo esecutivo, la differenza viene iscritta a ruolo. Bisogna sempre versare esattamente la somma indicata nel verbale come misura ridotta.

Cosa succede se pago la multa dopo i 60 giorni ma prima che venga formato il ruolo?

Il pagamento è comunque ricevibile e consente di estinguere l'obbligazione, ma l'importo da versare non è più la misura ridotta prevista dall'art. 202 del Codice. Ai sensi dell'art. 389, comma 3, si deve pagare la somma indicata dall'art. 203, comma 3, più le spese del procedimento.

Cosa sono le "spese del procedimento" che si aggiungono al pagamento tardivo?

Sono le spese amministrative sostenute dall'ente per la gestione della pratica sanzionatoria dalla notificazione del verbale fino al momento del pagamento tardivo. L'importo specifico dipende dalla disciplina applicata dall'ente e dalle norme di contabilità pubblica. Non includono (in questa fase) gli aggi dell'agente della riscossione, che si aggiungono solo in caso di iscrizione a ruolo.

Una somma versata come acconto insufficiente viene restituita?

No. Ai sensi dell'art. 389, comma 2, la somma versata in misura insufficiente viene trattenuta e imputata come acconto sull'importo totale dovuto. Quando il verbale diventa titolo esecutivo, la differenza viene iscritta a ruolo: il trasgressore deve pagare solo la somma residua, non l'intero importo.

Dove confluiscono i proventi delle sanzioni pagate prima del ruolo?

Ai sensi dell'art. 389, comma 3, le somme riscosse prima della formazione del ruolo fanno parte dei proventi di cui all'art. 206 del Codice della Strada, unitamente a quelli riscossi a mezzo dei ruoli di cui all'art. 27 della legge 689/1981. La distinzione tra le due fonti di riscossione non cambia la destinazione finale dei proventi.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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