Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 385 DPR 495/1992 – Modalità della contestazione non immediata

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

1. Qualora la contestazione, nelle ipotesi di cui all'articolo 384, non abbia potuto aver luogo all'atto dell'accertamento della violazione, l'organo accertatore compila il verbale con gli elementi di tempo, di luogo e di fatto che ha potuto acquisire specificando i motivi per i quali non è stato possibile procedere alla contestazione immediata, e lo trasmette al comando o ufficio da cui dipende.

2. L'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore, acquisiti gli altri elementi necessari per procedere, provvede alla notifica a norma dell'articolo

386. 3. Il verbale redatto dall'organo accertatore rimane agli atti dell'ufficio o comando, mentre ai soggetti ai quali devono esserne notificati gli estremi, viene inviato uno degli originali o copia autenticata a cura del responsabile dello stesso ufficio o comando, o da un suo delegato. I verbali redatti con sistemi meccanizzati o di elaborazione dati sono notificati con il modulo prestampato recante l'intestazione dell'ufficio o comando predetti.

4. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 383, commi 3 e 4.

In sintesi

  • Quando la contestazione immediata di una violazione al Codice della Strada non è possibile, l'organo accertatore redige ugualmente il verbale con gli elementi disponibili (tempo, luogo, fatto) e specifica i motivi dell'impossibilità della contestazione immediata.
  • Il verbale originale rimane agli atti dell'ufficio o comando accertatore; ai soggetti interessati viene notificato un originale o una copia autenticata.
  • I verbali redatti con sistemi meccanizzati o informatici sono notificati tramite il modulo prestampato recante l'intestazione dell'ufficio accertatore.
  • La notifica avviene secondo le modalità previste dall'art. 386 del regolamento.
  • Si applicano anche le disposizioni dell'art. 383, commi 3 e 4, del regolamento.
Indice dei contenuti

Il sistema della contestazione delle violazioni al Codice della Strada

L'art. 385 del DPR 495/1992 disciplina le modalità della contestazione non immediata delle violazioni al Codice della Strada, integrandosi con il sistema complessivo della contestazione previsto dagli artt. 200 e 201 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992). Il Codice stabilisce il principio generale: la contestazione deve avvenire, ove possibile, immediatamente, cioè al momento dell'accertamento della violazione e alla presenza del trasgressore. Quando ciò non è possibile, si ricorre alla contestazione differita, mediante notifica del verbale al trasgressore o al proprietario del veicolo.

La ratio del sistema è garantire all'interessato la più rapida possibile conoscenza della violazione contestata, in modo che possa esercitare tempestivamente il proprio diritto di difesa: presentare ricorso al prefetto o al giudice di pace, pagare in misura ridotta entro i termini previsti, o chiedere chiarimenti all'organo accertatore. La contestazione non immediata è quindi una procedura derogatoria rispetto alla regola generale, ammessa solo nelle ipotesi tassativamente previste dall'art. 384 del regolamento (al quale l'art. 385 espressamente rinvia).

Le ipotesi di contestazione non immediata (rinvio all'art. 384)

L'art. 385 opera un rinvio all'art. 384, che individua le situazioni in cui la contestazione immediata non è possibile o non è richiesta. Le ipotesi più frequenti nella pratica sono:

- Rilevazione automatica della velocità: i dispositivi autovelox, tutor e similari accertano l'eccesso di velocità senza che l'organo di polizia sia fisicamente presente nel luogo e nel momento della violazione. Non essendo possibile fermare il veicolo in quel momento, la violazione viene accertata e il verbale notificato successivamente.

- Rilevazione di passaggio con semaforo rosso: i dispositivi di controllo agli incroci registrano il passaggio del veicolo con luce rossa senza la presenza di agenti.

- Veicolo in moto non fermabile in sicurezza: quando il veicolo si è già allontanato o non è stato possibile fermarlo senza pericolo per la sicurezza del traffico.

- Violazione accertata da telecamere ZTL o corsie preferenziali: la violazione è rilevata da sistemi di videosorveglianza in assenza dell'organo accertatore.

In tutti questi casi, l'organo accertatore non può procedere alla contestazione contestuale e deve avvalersi della procedura disciplinata dall'art. 385.

La compilazione del verbale: contenuto minimo e motivazione

Il comma 1 dell'art. 385 stabilisce che, nell'impossibilità di contestare immediatamente, l'organo accertatore deve compilare il verbale con:

a) gli elementi di tempo: data e ora dell'accertamento della violazione;

b) gli elementi di luogo: la strada, il tratto, il numero civico o chilometrico ove è avvenuta la violazione;

c) gli elementi di fatto: la descrizione della condotta violativa, il numero di targa del veicolo, la tipologia di veicolo, e tutti gli altri dati disponibili al momento dell'accertamento;

d) la specificazione dei motivi per i quali non è stato possibile procedere alla contestazione immediata.

Quest'ultimo elemento è di rilevanza non solo procedurale ma anche giuridica: la mancata indicazione dei motivi dell'omessa contestazione immediata è uno dei vizi formali che la giurisprudenza ha tradizionalmente considerato rilevante ai fini della validità del verbale. L'interessato che riceve la notifica di un verbale privo di questa motivazione può eccepirne la nullità in sede di ricorso.

La trasmissione al comando e l'acquisizione degli elementi mancanti

Dopo la compilazione, il verbale viene trasmesso al comando o ufficio da cui dipende l'organo accertatore. Quest'ultimo, una volta acquisiti gli ulteriori elementi necessari per individuare il responsabile (in primo luogo i dati del proprietario del veicolo, ricavati dalla targa tramite interrogazione del PRA o dell'Archivio nazionale dei veicoli), provvede alla notifica nelle forme previste dall'art. 386 del regolamento.

Nella pratica più comune - quella delle violazioni rilevate da autovelox o da telecamere ZTL - il flusso è il seguente: il dispositivo registra la violazione (con foto o video, numero di targa, data, ora e velocità o tipo di violazione); l'organo accertatore compila il verbale e lo trasmette al comando; il comando interroga il PRA per ottenere i dati del proprietario; il verbale viene notificato al proprietario del veicolo (che potrebbe non essere il conducente al momento della violazione, ma sul quale grava l'onere di comunicare i dati del conducente effettivo, salvo specifiche eccezioni).

La notifica: originale o copia autenticata

Il comma 3 stabilisce il regime documentale del verbale notificato: il verbale originale redatto dall'organo accertatore rimane agli atti dell'ufficio o comando, mentre ai soggetti ai quali devono essere notificati gli estremi viene inviato uno degli originali o una copia autenticata, a cura del responsabile dell'ufficio o di un suo delegato.

I verbali redatti con sistemi meccanizzati o di elaborazione dati - la norma fu introdotta nella versione originale del regolamento quando l'informatizzazione era alle prime fasi, ma è oggi assolutamente prevalente - sono notificati con il modulo prestampato recante l'intestazione dell'ufficio o comando. Questa disposizione consente agli uffici di gestire informaticamente la produzione e la notifica dei verbali in serie (tipico degli autovelox che registrano centinaia di violazioni al giorno), senza dover produrre documenti cartacei singoli con firma autografa per ciascun destinatario.

Il rinvio all'art. 383, commi 3 e 4: sottoscrizione e autentica

Il comma 4 richiama le disposizioni dell'art. 383, commi 3 e 4, del regolamento, che disciplinano rispettivamente la sottoscrizione del verbale da parte dell'organo accertatore e le modalità di attestazione della sua conformità all'originale. Questi commi garantiscono l'autenticità del documento notificato e la riferibilità del suo contenuto all'organo che ha effettuato l'accertamento, elementi essenziali per la validità del verbale come atto pubblico e per la sua efficacia di prova fino a querela di falso.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Quando è ammessa la contestazione non immediata di una violazione stradale?

Nelle ipotesi previste dall'art. 384 del DPR 495/1992 e dall'art. 201 del Codice della Strada: rilevazione automatica (autovelox, telecamere ZTL, semafori), veicolo non fermabile in sicurezza, conducente fuggito prima dell'intervento degli agenti.

Cosa deve contenere il verbale di contestazione non immediata?

Gli elementi di tempo, luogo e fatto acquisibili al momento dell'accertamento, e la specificazione dei motivi per cui non è stato possibile procedere alla contestazione immediata (art. 385, comma 1, DPR 495/1992). La mancanza di questi elementi può rendere il verbale viziato.

Entro quanto tempo deve essere notificato il verbale?

I termini di notifica sono stabiliti dall'art. 201 del Codice della Strada. La notifica deve avvenire entro 90 giorni dall'accertamento al proprietario del veicolo, salvo cause di sospensione o interruzione dei termini.

Il verbale notificato è uguale all'originale conservato agli atti?

Il verbale originale rimane agli atti del comando. Al destinatario viene notificato uno degli originali o una copia autenticata. Per i verbali informatici, viene inviato il modulo prestampato con l'intestazione dell'ufficio (art. 385, comma 3).

Cosa succede se il proprietario del veicolo non era il conducente al momento della violazione?

Il proprietario può comunicare i dati del conducente effettivo entro i termini previsti dal Codice della Strada. In caso di omessa comunicazione senza giustificato motivo, il Codice prevede una sanzione specifica a carico del proprietario.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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