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Categoria: Reati Tributari (D.Lgs. 74/2000)

D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 — Disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto

  • Art. 18 D.Lgs. 74/2000 — Competenza per territorio

    Art. 18 D.Lgs. 74/2000 Reati Tributari — Competenza per territorio

    In vigore dal 15/04/2000

    1. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, se la competenza per territorio per i delitti previsti dal presente decreto non può essere determinata a norma dell' articolo 8 del codice di procedura penale , è competente il giudice del luogo di accertamento del reato.

    2. Per i delitti previsti dal capo I del titolo II il reato si considera consumato nel luogo in cui il contribuente ha il domicilio fiscale. Se il domicilio fiscale è all'estero è competente il giudice del luogo di accertamento del reato.

    3. Nel caso previsto dal comma 2 dell'articolo 8, se le fatture o gli altri documenti per operazioni inesistenti sono stati emessi o rilasciati in luoghi rientranti in diversi circondari, è competente il giudice di uno di tali luoghi in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall' articolo 335 del codice di procedura penale . Note all'art. 18: – Il testo degli articoli 8 e 335 del codice di procedura penale è il seguente: "Art. 8 (Regole generali). –

    1. La competenza per territorio è determinata dal luogo in cui il reato è stato consumato.

    2. Se si tratta di fatto dal quale è derivata la morte di una o più persone, è competente il giudice del luogo in cui è avvenuta l'azione o l'omissione.

    3. Se si tratta di reato permanente, è competente il giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, anche se dal fatto è derivata la morte di una o più persone.

    4. Se si tratta di delitto tentato, è competente il giudice del luogo in cui è stato compiuto l'ultimo atto diretto a commettere il delitto". "Art. 335 (Registro delle notizie di reato). –

    1. Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell'apposito registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa nonché, contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito.

    2. Se nel corso delle indagini preliminari muta la qualificazione giuridica del fatto ovvero questo risulta diversamente circostanziato, il pubblico ministero cura l'aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma l senza procedere a nuove iscrizioni.

    3. Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), le iscrizioni previste ai commi l e 2 sono comunicate alla persona alla quale il reato è attribuito, alla persona offesa e ai rispettivi difensori, ove ne facciano richiesta.

    3-bis. Se sussistono specifiche esigenze attinenti all'attività di indagine, il pubblico ministero, nel decidere sulla richiesta, può disporre, con decreto motivato, il segreto sulle iscrizioni per un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabile".

  • Art. 19 D.Lgs. 74/2000 — Principio di specialità

    Art. 19 D.Lgs. 74/2000 Reati Tributari — Principio di specialità

    In vigore dal 15/04/2000

    1. Quando uno stesso fatto è punito da una delle disposizioni del titolo II e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, si applica la disposizione speciale.

    2. Permane, in ogni caso, la responsabilità per la sanzione amministrativa dei soggetti indicati nell' articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 , che non siano persone fisiche concorrenti nel reato ((e resta ferma la responsabilità degli enti e società prevista dall'articolo 21, comma 2-bis)) .

  • Art. 20 D.Lgs. 74/2000 — Rapporti tra procedimento penale e processo tributario

    Art. 20 D.Lgs. 74/2000 Reati Tributari — Rapporti tra procedimento penale e processo tributario

    In vigore dal 15/04/2000

    1. Il procedimento amministrativo di accertamento ed il processo tributario non possono essere sospesi per la pendenza del procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti o fatti dal cui accertamento comunque dipende la relativa definizione. ((

    1-bis. Le sentenze rese nel processo tributario, divenute irrevocabili, e gli atti di definitivo accertamento delle imposte in sede amministrativa, anche a seguito di adesione, aventi a oggetto violazioni derivanti dai medesimi fatti per cui è stata esercitata l'azione penale, possono essere acquisiti nel processo penale ai fini della prova del fatto in essi accertato. ))

  • Art. 21 bis D.Lgs. 74/2000 — ((Efficacia delle sentenze penali nel processo tribu…

    Art. 21 bis D.Lgs. 74/2000 Reati Tributari — ((Efficacia delle sentenze penali nel processo tributario e nel processo di Cassazione)

    In vigore dal 15/04/2000

    ((

    1. La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi.

    2. La sentenza penale irrevocabile di cui al comma 1 può essere depositata anche nel giudizio di Cassazione fino a quindici giorni prima dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio.

    3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, limitatamente alle ipotesi di sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste, anche nei confronti della persona fisica nell'interesse della quale ha agito il dipendente, il rappresentante legale o negoziale, ovvero nei confronti dell'ente e società, con o senza personalità giuridica, nell'interesse dei quali ha agito il rappresentante o l'amministratore anche di fatto, nonché nei confronti dei loro soci o associati. ))

  • Art. 21 D.Lgs. 74/2000 — Sanzioni amministrative per le violazioni ritenute p…

    Art. 21 D.Lgs. 74/2000 Reati Tributari — Sanzioni amministrative per le violazioni ritenute penalmente rilevanti

    In vigore dal 15/04/2000

    1. L'ufficio competente irroga ((…)) le sanzioni amministrative relative alle violazioni tributarie fatte oggetto di notizia di reato.

    2. Tali sanzioni non sono eseguibili nei confronti dei soggetti diversi da quelli indicali dall'articolo 19, comma 2, salvo che il procedimento penale ((sia definito con provvedimento di archiviazione, sentenza irrevocabile di assoluzione o di proscioglimento)) con formula che esclude la rilevanza penale del fatto. ((Resta fermo quanto previsto dagli articoli 21-bis e

    21-ter. I termini)) per la riscossione decorrono dalla data in cui il provvedimento di archiviazione o la sentenza sono comunicati all'ufficio competente; alla comunicazione provvede la cancelleria del giudice che li ha emessi. ((

    2-bis. La disciplina del comma 2 si applica anche se la sanzione amministrativa pecuniaria è riferita a un ente o società quando nei confronti di questi può essere disposta la sanzione amministrativa dipendente dal reato ai sensi dell' articolo 25-quinquiesdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 . ))

    3. Nei casi di irrogazione di un'unica sanzione amministrativa ((pecuniaria)) per più violazioni tributarie in concorso o continuazione fra loro, a norma dell' articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 , alcune delle quali soltanto penalmente rilevanti, la disposizione del comma 2 del presente articolo opera solo per la parte della sanzione eccedente quella che sarebbe stata applicabile in relazione alle violazioni non penalmente rilevanti.

  • Art. 21 ter D.Lgs. 74/2000 — (Applicazione ed esecuzione delle sanzioni penali e…

    Art. 21 ter D.Lgs. 74/2000 Reati Tributari — (Applicazione ed esecuzione delle sanzioni penali e amministrative)

    In vigore dal 15/04/2000

    ((

    1. Quando, per lo stesso fatto è stata applicata, a carico del soggetto, una sanzione penale ovvero una sanzione amministrativa o una sanzione amministrativa dipendente da reato, il giudice o l'autorità amministrativa, al momento della determinazione delle sanzioni di propria competenza e al fine di ridurne la relativa misura, tiene conto di quelle già irrogate con provvedimento o con sentenza assunti in via definitiva. ))

  • Art. 22 D.Lgs. 74/2000 — Modalità di documentazione dell’avvenuta estinzione…

    Art. 22 D.Lgs. 74/2000 Reati Tributari — Modalità di documentazione dell’avvenuta estinzione dei debiti tributari

    In vigore dal 15/04/2000

    1. Con decreto del Ministero delle finanze, emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, sono stabilite le modalità di documentazione dell'avvenuta estinzione dei debiti tributari indicati nell'articolo 13 e di versamento delle somme indicate nell'articolo 14, comma 3.

  • Art. 23 D.Lgs. 74/2000 — Modifiche in tema di utilizzazione di documenti da p…

    Art. 23 D.Lgs. 74/2000 Reati Tributari — Modifiche in tema di utilizzazione di documenti da parte della Guardia di finanza

    In vigore dal 15/04/2000

    1. Nell'articolo 63, primo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e nell'articolo 33, terzo comma , secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , le parole: "previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria in relazione alle norme che disciplinano il segreto" sono sostituite dalle seguenti: "previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, che può essere concessa anche in deroga all' articolo 329 del codice di procedura penale ". Note all'art. 23: – Il testo vigente, come modificato dal presente decreto legislativo, dell' art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , recante: "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto" e pubblicato nel supplemento ordinario Gazzetta Ufficiale n. 292 dell'11 novembre 1972 è il seguente: "Art. 63 (Collaborazione della Guardia di finanza). – La Guardia di finanza coopera con gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto per l'acquisizione e il reperimento; degli elementi utili ai fini dell'accertamento della imposta e per la repressione delle violazioni del presente decreto, procedendo di propria iniziativa o su richiesta degli uffici, secondo le norme e con le facoltà di cui agli articoli 51 e 52, alle operazioni ivi indicate e trasmettendo agli uffici stessi i relativi verbali e rapporti. Essa inoltre, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, che può essere concessa anche in deroga all' art. 329 del codice di procedura penale , utilizza e trasmette agli uffici documenti, dati e notizie acquisiti, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria. Ai fini del necessario coordinamento dell'azione della Guardia di finanza con quella degli uffici finanziari saranno presi accordi, periodicamente e nei casi in cui si debba procedere ad indagini sistematiche, tra la Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e il Comando generale della Guardia di finanza e, nell'ambito delle singole circoscrizioni, fra i capi degli ispettorati e degli uffici e i comandi territoriali. Gli uffici finanziari e i comandi della Guardia di finanza, per evitare la reiterazione di accessi presso gli stessi contribuenti, devono darsi reciprocamente tempestiva comunicazione delle ispezioni e verifiche intraprese. L'ufficio o il comando che riceva la comunicazione può richiedere all'organo che sta eseguendo l'ispezione o la verifica, l'esecuzione di determinati controlli e l'acquisizione di determinati elementi utili ai fini dell'accertamento". – Il testo vigente, come modificato dal presente decreto legislativo, dell' art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , recante: "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi" e pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 ottobre 1973 , è il seguente: "Art. 33 (Accessi, ispezioni e verifiche). – Per la esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche si applicano le disposizioni dell' art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 . Gli uffici delle imposte hanno facoltà di disporre l'accesso di propri impiegati muniti di apposita autorizzazione presso le pubbliche amministrazioni e gli enti indicati al n. 5) dell'art. 32 allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie ivi previste e presso le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie relative ai conti la cui copia sia stata richiesta a norma del n. 7) dello stesso art. 32 e non trasmessa entro il termine previsto nell'ultimo comma di tale articolo e allo scopo di rilevare direttamente la completezza o la esattezza, allorché l'ufficio abbia fondati sospetti che le pongano in dubbio, dei dati e notizie contenuti nella copia dei conti trasmessa, rispetto a tutti i rapporti intrattenuti dal contribuente con l'azienda o istituto di credito o l'Amministrazione postale. La Guardia di finanza coopera con gli uffici delle imposte per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dei redditi e per la repressione delle violazioni delle leggi sulle imposte dirette procedendo di propria iniziativa o su richiesta degli uffici secondo le norme e con le facoltà di cui all'art. 32 e al precedente comma. Essa inoltre, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, che può essere concessa anche in deroga all' art. 329 del codice di procedura penale , utilizza e trasmette agli uffici delle imposte documenti, dati e notizie acquisiti, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria. Ai fini del necessario coordinamento dell'azione della Guardia di finanza con quella degli uffici finanziari saranno presi accordi, periodicamente e nei casi in cui si debba procedere ad indagini sistematiche tra la direzione generale delle imposte dirette e il comando generale della Guardia di finanza e, nell'ambito delle singole circoscrizioni, fra i capi degli ispettorati e degli uffici e comandi territoriali. Gli uffici finanziari e i comandi della Guardia di finanza, per evitare la reiterazione di accessi, si devono dare immediata comunicazione dell'inizio delle ispezioni e verifiche intraprese. L'ufficio o il comando che riceve la comunicazione può richiedere all'organo che sta eseguendo la ispezione o la verifica l'esecuzione di specifici controlli e l'acquisizione di specifici elementi e deve trasmettere i risultati dei controlli eventualmente già eseguiti o gli elementi eventualmente già acquisiti, utili ai fini dell'accertamento. Al termine delle ispezioni e delle verifiche l'ufficio o il comando che li ha eseguiti deve comunicare gli elementi acquisiti agli organi richiedenti. Gli accessi presso le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale debbono essere eseguiti, previa autorizzazione dell'ispettore compartimentale delle imposte dirette ovvero, per la Guardia di finanza, dal comandante di zona, da funzionari dell'Amministrazione finanziaria con qualifica non inferiore a quella di funzionario tributario e da ufficiali della Guardia di finanza di grado non inferiore a capitano; le ispezioni e le rilevazioni debbono essere eseguite alla presenza del responsabile della sede o dell'ufficio presso cui avvengono o di un suo delegato e di esse è data immediata notizia a cura del predetto responsabile al soggetto interessato. Coloro che eseguono le ispezioni e le rilevazioni o vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le modalità di esecuzione degli accessi con particolare riferimento al numero massimo dei funzionari e degli ufficiali da impegnare per ogni accesso; al rilascio e alle caratteristiche dei documenti di riconoscimento e di autorizzazione; alle condizioni di tempo, che non devono coincidere con gli orari di sportello aperto al pubblico, in cui gli accessi possono essere espletati e alla redazione dei processi verbali. Nell' art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , sono aggiunti i seguenti commi: "In deroga alle disposizioni del settimo comma gli impiegati che procedono all'accesso nei locali soggetti che si avvalgono di sistemi meccanografici, elettronici e simili, hanno facoltà di provvedere con mezzi propri all'elaborazione dei supporti fuori dei locali stessi qualora il contribuente non consenta l'utilizzazione dei propri impianti e del proprio personale. Se il contribuente dichiara che le scritture contabili o alcune di esse si trovano presso altri soggetti deve esibire una attestazione dei soggetti stessi recante la specificazione delle scritture in loro possesso. Se l'attestazione non è esibita e se il soggetto che l'ha rilasciata si oppone all'accesso o non esibisce in tutto o in parte le scritture si applicano le disposizioni del quinto comma". – Per opportuna conoscenza si riporta il testo dell' art. 329 del codice di procedura penale : "Art. 329 (Obbligo del segreto). –

    1. Gli atti d'indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari.

    2. Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può, in deroga a quanto previsto dall'art. 114, consentire, con decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso, gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero.

    3. Anche quando gli atti non sono più coperti dal segreto a norma del comma 1, il pubblico ministero, in caso di necessità per la prosecuzione delle indagini, può disporre con decreto motivato: a) l'obbligo del segreto per singoli atti, quando l'imputato lo consente o quando la conoscenza dell'atto può ostacolare le indagini riguardanti altre persone; b) il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a determinate operazioni".

  • Art. 24 D.Lgs. 74/2000 — Modifica dell’ articolo 2 della legge 26 gennaio 198…

    Art. 24 D.Lgs. 74/2000 Reati Tributari — Modifica dell’ articolo 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18

    In vigore dal 15/04/2000

    1 . L' ottavo comma dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18 , è sostituito dal seguente: "Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque manomette o comunque altera gli apparecchi misuratori previsti nell'articolo 1 o fa uso di essi allorché siano stati manomessi o alterati o consente che altri ne faccia uso al fine di eludere le disposizioni della presente legge è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire quindici milioni. Con la stessa sanzione è punito, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, allo stesso fine, forma in tutto o in parte stampati, documenti o registri prescritti dai decreti indicati nell'articolo 1 o li altera e ne fa uso o consente che altri ne faccia uso; nonché chiunque, senza avere concorso nella falsificazione, fa uso degli stessi stampati, documenti o registri.". Nota all'art. 24: – Il testo vigente, come modificato dal presente decreto legislativo, dell' art. 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18 , recante: "Obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa" e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 31 gennaio 1983 , è il seguente: "Art.

    2. – (I commi dal primo al sesto sono stati abrogati da disposizioni precedenti). All'accertamento delle violazioni provvedono la Guardia di finanza e gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto. Le relative sanzioni sono applicate dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente tenuto ad emettere lo scontrino fiscale. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque manomette o comunque altera gli apparecchi misuratori previsti nell'art. 1 o fa uso di essi allorché siano stati manomessi o alterati o consente che altri ne faccia uso al fine di eludere le disposizioni della presente legge è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire quindici milioni. Con la stessa sanzione è punito, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, allo stesso fine, forma in tutto o in parte stampati, documenti o registri prescritti dai decreti indicati nell'art. 1 o li altera e ne fa uso o consente che altri ne faccia uso; nonché chiunque, senza avere concorso nella falsificazione, fa uso degli stessi stampati, documenti o registri". (I commi nono e decimo sono stati abrogati da disposizioni precedenti).

  • Art. 25 D.Lgs. 74/2000 — Abrogazioni

    Art. 25 D.Lgs. 74/2000 Reati Tributari — Abrogazioni

    In vigore dal 15/04/2000

    1. Sono abrogati: a) l' articolo 97, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 ; b) l' articolo 8, undicesimo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 249 ; c) l' articolo 7, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627 ; d) il titolo I del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516 ; e) l' articolo 3, quarto comma, della legge 25 novembre 1983, n. 649 ; f) l' articolo 2, quarto comma, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746 , convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1984, n. 17 ; g) l'articolo 1, quarto comma, secondo periodo, del decreto-legge 28 novembre 1984, n. 791 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1985, n. 60 ; h) l' articolo 2, commi 27 e 28 , e l' articolo 3, comma 14, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17 ; i) l' articolo 12, comma 13, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 ; l) l' articolo 54, comma 8, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 ; m) l' articolo 6, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 .

    2. È abrogata ogni altra disposizione incompatibile con il presente decreto.