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Categoria: Testo Unico della Giustizia Tributaria (D.Lgs. 175/2024)

Il Testo unico della giustizia tributaria (D.Lgs. 175/2024), in vigore in sostituzione del D.Lgs. 546/1992: giurisdizione, parti, ricorso, prove, udienza, sentenza e impugnazioni, spiegato articolo per articolo.

  • Articolo 37 TU Giustizia Tributaria — Autonomia contabile del Consiglio di presidenza della g

    Art. 37 D.Lgs. 175/2024 – Autonomia contabile del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria

    Testo vigente — D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Il Consiglio di presidenza provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto con unico capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze. La gestione si svolge in base al bilancio di previsione e a rendiconto consuntivo soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio e il rendiconto sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

  • Articolo 38 TU Giustizia Tributaria: Ufficio di segreteria del Consiglio di presidenza

    Art. 38 D.Lgs. 175/2024 – Ufficio di segreteria del Consiglio di presidenza

    Testo vigente — D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Fatto salvo quanto previsto da successivi provvedimenti di riorganizzazione, il Consiglio di presidenza è assistito da un ufficio di segreteria al quale vengono assegnati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze due unità di livello dirigenziale non generale e settantadue unità di personale amministrativo di livello non dirigenziale, appartenenti al contingente del personale del ruolo del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 40.

    2. L'ufficio di segreteria, per l'espletamento dei compiti affidatigli, può avvalersi dei servizi di cui all'articolo 44.

  • Articolo 39 TU Giustizia Tributaria — Ufficio di segreteria delle corti di giustizia tributar

    Art. 39 D.Lgs. 175/2024 – Ufficio di segreteria delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado

    Testo vigente — D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. È istituito presso ogni corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado un ufficio di segreteria con funzioni di assistenza e collaborazione nell'esercizio dell'attività giurisdizionale nonché per lo svolgimento di ogni altra attività amministrativa attribuita alla stessa o ai suoi componenti.

  • Articolo 40 TU Giustizia Tributaria — Personale addetto agli uffici di segreteria delle corti

    Art. 40 D.Lgs. 175/2024 – Personale addetto agli uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado

    Testo vigente — D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Agli uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado sono assegnati dipendenti appartenenti al ruolo del Ministero dell'economia e delle finanze compresi in un apposito contingente individuato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito del relativo personale previsto dal regolamento di cui all'articolo 17, comma 4-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400.

    2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto determina ogni anno le variazioni da apportare alle dotazioni del contingente in relazione alle variazioni del numero di sezioni e del flusso dei ricorsi presso ogni corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado.

  • Articolo 41 TU Giustizia Tributaria — Trattamento economico del personale degli uffici di seg

    Art. 41 D.Lgs. 175/2024 – Trattamento economico del personale degli uffici di segreteria

    Testo vigente — D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Al personale addetto agli uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado spetta il trattamento economico previsto per le rispettive aree di appartenenza dalle disposizioni concernenti il personale del Ministero dell'economia e delle finanze.

    2. Al personale di cui al comma 1 è attribuita, se più favorevole, l'indennità prevista dalla legge 22 giugno 1988, n. 221, e con le modalità da essa stabilite in luogo dei compensi previsti dall'articolo 4, commi 4, 5 e 6 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito con modificazioni dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, del compenso previsto dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, nonché di qualsiasi altro compenso o indennità incentivante la produttività.

    3. L'attribuzione dell'indennità di cui al comma 2, nei casi stabiliti dall'articolo 2 della legge 22 giugno 1988, n. 221, è fatta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

  • Articolo 42 TU Giustizia Tributaria: Amministrazione del personale delle segreterie

    Art. 42 D.Lgs. 175/2024 – Amministrazione del personale delle segreterie

    Testo vigente — D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Il personale di cui all'articolo 40 dipende organicamente dal Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze.

  • Articolo 43 TU Giustizia Tributaria: Attribuzioni del personale delle segreterie

    Art. 43 D.Lgs. 175/2024 – Attribuzioni del personale delle segreterie

    Testo vigente — D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Agli uffici di segreteria delle Corti di giustizia tributaria sono preposti dirigenti di livello non generale ai quali è attribuita la direzione di uno o più uffici di segreteria individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

    2. Il personale degli uffici di segreteria nell'espletamento dei propri compiti, si avvale del sistema informativo della giustizia tributaria.

  • Articolo 44 TU Giustizia Tributaria — Misure per la definizione del contenzioso tributario pe

    Art. 44 D.Lgs. 175/2024 – Misure per la definizione del contenzioso tributario pendente presso la Corte di Cassazione

    Testo vigente — D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Presso la Corte di Cassazione è istituita una sezione civile incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie in materia tributaria.

    2. Il primo presidente adotta provvedimenti organizzativi adeguati al fine di stabilizzare gli orientamenti di legittimità e di agevolare la rapida definizione dei procedimenti pendenti presso la Corte di Cassazione in materia tributaria, favorendo l'acquisizione di una specifica competenza da parte dei magistrati assegnati alla sezione civile di cui al comma 1.

  • Articolo 45 TU Giustizia Tributaria: Gli organi della giurisdizione tributaria

    Art. 45 D.Lgs. 175/2024 – Gli organi della giurisdizione tributaria

    Testo vigente — D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. La giurisdizione tributaria è esercitata dalle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado di cui all'articolo 1.

    2. I giudici tributari applicano le norme del presente testo unico e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile.

  • Articolo 46 TU Giustizia Tributaria: Oggetto della giurisdizione tributaria

    Art. 46 D.Lgs. 175/2024 – Oggetto della giurisdizione tributaria

    Testo vigente — D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 146 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.

    2. Appartengono altresì alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale. Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie attinenti l'imposta o il canone comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.

    3. Il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione, fatta eccezione per le questioni in materia di querela di falso e sullo stato o la capacità delle persone, diversa dalla capacità di stare in giudizio.

  • Articolo 47 TU Giustizia Tributaria: Difetto di giurisdizione

    Art. 47 D.Lgs. 175/2024 – Difetto di giurisdizione

    Testo vigente — D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Il difetto di giurisdizione delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado è rilevato, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo.

    2. È ammesso il regolamento preventivo di giurisdizione previsto dall'articolo 41, primo comma, del codice di procedura civile.

  • Articolo 48 TU Giustizia Tributaria: Competenza per territorio

    Art. 48 D.Lgs. 175/2024 – Competenza per territorio

    Testo vigente — D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Le corti di giustizia tributaria di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori e degli agenti della riscossione che hanno sede nella loro circoscrizione. Per le controversie proposte nei confronti dei soggetti iscritti all'albo, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è competente la corte di giustizia di primo grado nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale impositore.
    Se la controversia è proposta nei confronti di articolazioni dell'Agenzia delle entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuate con il regolamento di amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è competente la corte di giustizia tributaria di primo grado nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso.

    2. Le corti di giustizia tributaria di secondo grado sono competenti per le impugnazioni avverso le decisioni delle corti di giustizia tributaria di primo grado, che hanno sede nella loro circoscrizione.