In sintesi
Il Consiglio di presidenza gestisce autonomamente le proprie spese entro i limiti del fondo statale; bilancio e rendiconto sono controllati dalla Corte dei conti e pubblicati in Gazzetta Ufficiale.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 37 D.Lgs. 175/2024 – Autonomia contabile del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria
Testo vigente — D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)
1. Il Consiglio di presidenza provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto con unico capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze. La gestione si svolge in base al bilancio di previsione e a rendiconto consuntivo soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio e il rendiconto sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Stesso numero, altri codici
- Art. 37 D.Lgs. 504/1995 — Disposizioni particolari per il vino
- Articolo 37 L. 184/1983: Informazioni sull'origine del minore adottato internazionalmente
- Art. 37 Reg. (UE) 2024/1689 — Contestazione della competenza degli organismi notificati
- Art. 37 Cod. Amb. — [Abrogato]
- Art. 37 D.Lgs. 148/2015 — Requisiti di competenza e assenza di conflitto di interesse
- Art. 37 D.Lgs. 159/2011 — Compiti dell'amministratore giudiziario
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Autonomia contabile come garanzia di indipendenza dell'organo di autogoverno. L'articolo 37 consacra l'autonomia contabile del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, riconoscendogli la capacità di gestire in modo diretto le proprie spese di funzionamento senza dipendere dalla struttura burocratica del Ministero dell'economia e delle finanze. Si tratta di una scelta di sistema coerente con la natura dell'organo: un Consiglio di presidenza che dovesse richiedere autorizzazioni ministeriali per ogni spesa ordinaria vedrebbe compressa la propria indipendenza istituzionale.
Il finanziamento proviene da un unico capitolo di bilancio iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il che mantiene il raccordo con la finanza pubblica statale pur assicurando autonomia gestionale. La gestione finanziaria segue le regole generali del ciclo di bilancio degli enti pubblici: un bilancio di previsione che autorizza le spese e un rendiconto consuntivo che ne documenta l'effettivo utilizzo. Il controllo della Corte dei conti sul rendiconto assicura la legalità e la regolarità della gestione, senza però interferire con le scelte di merito del Consiglio.
La pubblicazione di bilancio e rendiconto nella Gazzetta Ufficiale completa il quadro, introducendo un elemento di trasparenza verso la collettività: chiunque può verificare come vengono impiegate le risorse pubbliche destinate al funzionamento dell'organo di autogoverno della giustizia tributaria.
Casi pratici
Caso 1: Rendiconto consuntivo sottoposto alla Corte dei conti
Al termine dell'esercizio finanziario, il Consiglio di presidenza approva il proprio rendiconto consuntivo che evidenzia le spese sostenute per il funzionamento dell'organo, tra cui quelle per l'ufficio di segreteria e le attività di formazione dei giudici tributari. Il rendiconto viene trasmesso alla Corte dei conti per il controllo di legalità e regolarità contabile, e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Domande frequenti
Il Consiglio di presidenza gestisce autonomamente le proprie spese?
Sì, il Consiglio provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, nei limiti del fondo stanziato nel bilancio dello Stato.
Chi controlla il rendiconto consuntivo del Consiglio di presidenza?
La Corte dei conti, a cui è soggetto il rendiconto consuntivo della gestione del Consiglio di presidenza.
Dove vengono pubblicati bilancio e rendiconto?
Nella Gazzetta Ufficiale, garantendo la trasparenza della gestione finanziaria.
Vedi anche