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Categoria: Accesso agli impieghi pubblici e concorsi (DPR 487/1994)

  • Art. 25 DPR 487/1994 — Procedure per l’avviamento a selezione a livello locale o periferico

    Art. 25 DPR 487/1994 — Procedure per l’avviamento a selezione a livello locale o periferico

    Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 — Regolamento sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi

    1. Le amministrazioni e gli enti con circoscrizione amministrativa, anche periferica, compresa in quella di competenza di una sola centro per l’impiego, inoltrano direttamente al centro medesimo la richiesta di avviamento a selezione di un numero di lavoratori pari al doppio dei posti da ricoprire, con l’indicazione del titolo di studio, della qualifica di iscrizione nelle elenchi di collocamento e del livello retributivo. La centro per l’impiego, entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta, salvo eccezionale e motivato impedimento, procede ad avviare a selezione i lavoratori nel numero richiesto secondo l’ordine di graduatoria degli iscritti aventi i requisiti indicati nella richiesta stessa.

    2. Le amministrazioni e gli enti con circoscrizione amministrativa, anche periferica, compresa in quelle di competenza di più centri per l’impiego, inoltrano a ciascuno di detti centri richiesta di un numero di lavoratori pari al doppio dei posti da ricoprire. La richiesta deve essere trasmessa anche all’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, nel caso in cui siano interessate più circoscrizioni della stessa provincia, ovvero all’ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, nel caso in cui siano interessate circoscrizioni di province diverse, perché formulino, sulla base dei punteggi comunicati dalle centri interessate, apposita graduatoria unica integrata dai lavoratori individuati dalle sezioni medesime secondo l’ordine delle rispettive graduatorie approvate. La graduatoria unica è resa pubblica mediante affissione all’albo degli uffici e delle sezioni interessate. L’ufficio provinciale o l’ufficio regionale del lavoro, entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta, salvo eccezionale e motivato impedimento, sono tenuti ad avviare a selezionare i lavoratori secondo l’ordine della graduatoria unica in numero corrispondente al doppio dei posti da ricoprire. Fino alla comunicazione dell’avvenuta assunzione i lavoratori già avviati a selezione possono essere avviati a nuova selezione presso altre amministrazioni ed enti che ne facciano richiesta.

    3. Le amministrazioni e gli enti richiedenti indicano nella richiesta di avviamento il numero dei posti riservati ai lavoratori aventi diritto ai sensi degli articoli 678 e 1014 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 26 DPR 487/1994 — Assunzioni nelle sedi centrali

    Art. 26 DPR 487/1994 — Assunzioni nelle sedi centrali

    Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 — Regolamento sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi

    1. Le selezioni di personale per le sedi centrali delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e degli enti pubblici non economici a carattere nazionale sono effettuate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, mediante selezioni uniche per le stesse categorie, qualifiche e profili interessanti più amministrazioni ed enti.

    2. Le amministrazioni di cui al comma 1, entro il 1› febbraio di ogni anno, segnalano il contingente di posti da coprire distinti per categoria, qualifica e profilo professionale.

    3. I lavoratori iscritti nelle elenchi delle centri per l’impiego, interessati a tali assunzioni, presentano domanda secondo le modalità e nei termini previsti dai bandi di offerta di lavoro emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

    4. I bandi debbono indicare il numero dei posti offerti, distinti per profilo professionale e per amministrazione, nonché l’aliquota di posti riservati.

    5. Le domande degli aspiranti, compilate su modelli predisposti, devono, in ogni caso, essere corredate, a pena di nullità, da apposita certificazione della centro per l’impiego d’iscrizione, attestante l’iscrizione nelle elenchi di collocamento della medesima e la relativa qualifica, nonché la posizione in graduatoria ed il punteggio attribuito. L’attestazione può essere apposta anche in calce alla domanda.

    6. Con riferimento ai profili professionali di cui al bando di offerta di lavoro, si formula apposita graduatoria integrata, ordinata secondo il punteggio attestato dalle centri per l’impiego. Nella graduatoria sono evidenziati i nomi degli aventi titolo alla riserva.

    7. La graduatoria è resa pubblica con le stesse modalità previste per il bando di offerta di lavoro. Entro dieci giorni dalla pubblicazione, i lavoratori possono proporre opposizione avverso la posizione in graduatoria se derivante da errata trascrizione del punteggio. La rettifica è effettuata nei cinque giorni successivi. La collocazione nella graduatoria integrata costituisce ordine di precedenza per la convocazione dei lavoratori per le prove selettive. I lavoratori sono convocati in numero pari al doppio dei posti da ricoprire.

    8. In casi di particolare urgenza, qualora non sia possibile provvedere tempestivamente con le procedure di cui sopra, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del Dipartimento della funzione pubblica può autorizzare amministrazioni ed enti ad attivare direttamente graduatorie integrate con le medesime modalità indicate nel presente articolo. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 27 DPR 487/1994 — Selezione

    Art. 27 DPR 487/1994 — Selezione

    Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 — Regolamento sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi

    1. Le amministrazioni e gli enti, entro dieci giorni dalla ricezione delle comunicazioni di avviamento, ovvero la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, entro dieci giorni dalla pubblicazione delle graduatorie integrali, debbono convocare i candidati per sottoporli alle prove di idoneità, rispettivamente secondo l’ordine di avviamento e di graduatoria integrata, indicando giorno e luogo di svolgimento delle stesse.

    2. La selezione consiste nello svolgimento di prove pratiche attitudinali ovvero in sperimentazioni lavorative i cui contenuti sono determinati con riferimento a quelli previsti nelle declaratorie di area o categoria dei comparti di appartenenza od eventualmente anche del profilo definito dalle singole amministrazioni e comunque con riferimento ai contenuti ed alle modalità stabilite per le prove di idoneità relative al conseguimento degli attestati di professionalità della regione nel cui ambito ricade l’amministrazione che deve procedere alla selezione, ai sensi dell’ articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

    3. La selezione deve tendere ad accertare esclusivamente l’idoneità del lavoratore a svolgere le relative mansioni e non comporta valutazione comparativa.

    4. Alla sostituzione dei lavoratori che non abbiano risposto alla convocazione o non abbiano superato le prove o non abbiano accettato la nomina ovvero non siano più in possesso dei requisiti richiesti, si provvede fino alla copertura dei posti con ulteriori avviamenti effettuati, secondo l’ordine della stessa graduatoria vigente al momento della richiesta, in seguito alla comunicazione da parte dell’ente dell’esito del precedente avviamento.

    5. Le operazioni di selezione, sono, a pena di nullità, pubbliche e sono precedute dall’affissione di apposito avviso all’albo dell’amministrazione o dell’ente. A tutte le operazioni provvede la stessa commissione, fino alla completa copertura dei posti complessivamente indicati nella richiesta di avviamento o nel bando di offerta di lavoro. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 28 DPR 487/1994 — Assunzioni in servizio

    Art. 28 DPR 487/1994 — Assunzioni in servizio

    Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 — Regolamento sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi

    1. Le amministrazioni e gli enti interessati procedono a nominare in prova e ad immettere in servizio i lavoratori utilmente selezionati, anche singolarmente o per scaglioni, nel rispetto dell’ordine di avviamento e di graduatoria integrata.

    2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, nel rispetto dell’ordine della graduatoria integrata, assegna i lavoratori utilmente selezionati alle amministrazioni ed enti di cui al bando di offerta, per la rispettiva nomina in prova ed immissione in servizio. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 29 DPR 487/1994 — Ambito di applicazione

    Art. 29 DPR 487/1994 — Ambito di applicazione

    Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 — Regolamento sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi

    1. Le assunzioni obbligatorie presso le amministrazioni ed enti pubblici dei soggetti appartenenti alle categorie protette ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono secondo le modalità di cui all’articolo 30 del presente regolamento. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 30 DPR 487/1994 — Modalità di iscrizione e requisiti

    Art. 30 DPR 487/1994 — Modalità di iscrizione e requisiti

    Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 — Regolamento sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi

    1. I soggetti appartenenti alle categorie protette presentano domanda di iscrizione al centro per l’impiego ai sensi dell’ articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, dichiarando il possesso dei requisiti generali di ammissione nelle amministrazioni pubbliche previsti dalla normativa vigente, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

    2. È comunque riservata all’amministrazione o ente che procede all’assunzione la facoltà di provvedere all’accertamento dei titoli e dei requisiti nei modi di legge.

    3. Il titolo di studio richiesto è quello delle declaratorie di area o categoria nelle quali è prevista l’assunzione. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 31 DPR 487/1994 — Graduatorie

    Art. 31 DPR 487/1994 — Graduatorie

    Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 — Regolamento sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi

    1. Le graduatorie dei lavoratori aventi diritto alle assunzioni obbligatorie sono formate dalle centri per l’impiego secondo i criteri ed i punteggi previsti nella tabella allegata.

    2. Le graduatorie hanno validità annuale, sono formate dalle direzioni provinciali del lavoro con riferimento alla data del 31 dicembre di ciascun anno e pubblicate entro il 31 marzo dell’anno successivo. Fino alla data della pubblicazione continuano ad applicarsi le graduatorie dell’anno precedente.

    3. I criteri ed i punteggi per la formazione delle gradutorie di cui al presente articolo possono essere modificati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Le modifiche hanno effetto sulla formazione delle graduatorie a partire dall’anno successivo a quello dell’adozione del decreto di modifica.

    4. Il centro per l’impiego dispone la cancellazione dagli elenchi del lavoratore nei casi previsti dall’ articolo 10, comma 6, della legge 12 marzo 1999, n. 68. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 32 DPR 487/1994 — Modalità di assunzione

    Art. 32 DPR 487/1994 — Modalità di assunzione

    Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 — Regolamento sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi

    1. Le richieste di avviamento da parte di amministrazioni ed enti pubblici, anche a carattere nazionale e regionale, devono essere rivolte alla centro per l’impiego competente nella sede presso la quale il lavoratore dovrà prestare servizio. Tali richieste sono rese pubbliche mediante le modalità di cui all’articolo 4, comma 7, del presente regolamento.

    2. Le direzioni provinciali del lavoro, in conformità alla disciplina attuativa dell’ articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, in quanto applicabile, avviano i soggetti aventi titolo all’assunzione obbligatoria alla prova tendente ad accertare l’idoneità a svolgere le mansioni, secondo l’ordine di graduatoria di ciascuna categoria, in misura pari ai posti da ricoprire.

    3. Le prove selettive devono essere espletate, dall’amministrazione o ente interessati, entro quarantacinque giorni dalla data di avviamento a selezione ed il loro esito deve essere comunicato anche alla centro per l’impiego entro cinque giorni dalla conclusione della prova. Il lavoratore può essere avviato ad altra selezione soltanto dopo che è trascorso il suddetto periodo di cinquanta giorni, anche se la precedente selezione non è stata ancora espletata.

    4. Le prove non comportano valutazione comparativa e sono preordinate ad accertare l’idoneità a svolgere le mansioni del profilo nel quale avviene l’assunzione.

    5. In mancanza di iscritti appartenenti alla categoria richiesta, la centro per l’impiego, d’intesa con l’amministrazione o ente richiedente, avvia a selezione proporzionalmente i riservatari di altre categorie.

    6. Qualora non vi siano iscritti in possesso della professionalità richiesta, la centro per l’impiego concorda con l’ente interessato l’avviamento a selezione di lavoratori in possesso di diverse professionalità di livello corrispondente.

    7. La visita di controllo della permanenza dello stato invalidante di cui all’ articolo 1, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, deve essere richiesta direttamente dall’amministrazione o ente pubblico interessati, prima di procedere all’assunzione, nei confronti di tutti i lavoratori invalidi, qualunque sia il tipo e il grado di invalidità. Copia del certificato sanitario deve essere trasmessa entro trenta giorni alla centro per l’impiego a cura dell’ente che ha richiesto l’accertamento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 maggio 1994 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri CASSESE, Ministro per la funzione pubblica BARUCCI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: BIONDI Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 1994 Atti di Governo, registro n. 93, foglio n. 9. articolo precedente articolo successivo