Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 26 DPR 487/1994 – Assunzioni nelle sedi centrali

Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 – Regolamento sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi

1. Le selezioni di personale per le sedi centrali delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e degli enti pubblici non economici a carattere nazionale sono effettuate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, mediante selezioni uniche per le stesse categorie, qualifiche e profili interessanti più amministrazioni ed enti.

2. Le amministrazioni di cui al comma 1, entro il 1› febbraio di ogni anno, segnalano il contingente di posti da coprire distinti per categoria, qualifica e profilo professionale.

3. I lavoratori iscritti nelle elenchi delle centri per l’impiego, interessati a tali assunzioni, presentano domanda secondo le modalità e nei termini previsti dai bandi di offerta di lavoro emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

4. I bandi debbono indicare il numero dei posti offerti, distinti per profilo professionale e per amministrazione, nonché l’aliquota di posti riservati.

5. Le domande degli aspiranti, compilate su modelli predisposti, devono, in ogni caso, essere corredate, a pena di nullità, da apposita certificazione della centro per l’impiego d’iscrizione, attestante l’iscrizione nelle elenchi di collocamento della medesima e la relativa qualifica, nonché la posizione in graduatoria ed il punteggio attribuito. L’attestazione può essere apposta anche in calce alla domanda.

6. Con riferimento ai profili professionali di cui al bando di offerta di lavoro, si formula apposita graduatoria integrata, ordinata secondo il punteggio attestato dalle centri per l’impiego. Nella graduatoria sono evidenziati i nomi degli aventi titolo alla riserva.

7. La graduatoria è resa pubblica con le stesse modalità previste per il bando di offerta di lavoro. Entro dieci giorni dalla pubblicazione, i lavoratori possono proporre opposizione avverso la posizione in graduatoria se derivante da errata trascrizione del punteggio. La rettifica è effettuata nei cinque giorni successivi. La collocazione nella graduatoria integrata costituisce ordine di precedenza per la convocazione dei lavoratori per le prove selettive. I lavoratori sono convocati in numero pari al doppio dei posti da ricoprire.

8. In casi di particolare urgenza, qualora non sia possibile provvedere tempestivamente con le procedure di cui sopra, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del Dipartimento della funzione pubblica può autorizzare amministrazioni ed enti ad attivare direttamente graduatorie integrate con le medesime modalità indicate nel presente articolo. articolo precedente articolo successivo

In sintesi

L'articolo 26 del DPR 487/1994 disciplina le procedure di selezione per le assunzioni nelle sedi centrali delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici a carattere nazionale. In questo contesto il coordinamento e affidato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che organizza selezioni uniche per le medesime categorie e qualifiche che interessano piu amministrazioni. Le amministrazioni segnalano entro il 1 febbraio di ogni anno i posti da coprire, i lavoratori presentano domanda con certificazione del centro per l'impiego d'iscrizione e il Dipartimento forma una graduatoria integrata nazionale. I lavoratori possono proporre opposizione entro dieci giorni dalla pubblicazione per errori di trascrizione. In casi di urgenza si puo procedere con graduatorie integrate dirette da parte delle singole amministrazioni.
Indice dei contenuti

La gestione centralizzata delle assunzioni: ratio e funzione

L'articolo 26 del DPR 487/1994 introduce un modello di gestione centralizzata delle selezioni per le sedi centrali delle amministrazioni statali, affidando alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica il coordinamento delle procedure di avviamento. La logica sottostante e quella dell'efficienza organizzativa: anziche moltiplicare le procedure di avviamento per ogni singola amministrazione che necessiti di personale con le stesse qualifiche, si organizzano selezioni uniche per le medesime categorie, qualifiche e profili che interessano contemporaneamente piu enti. Questo approccio riduce i costi amministrativi, garantisce coerenza nell'applicazione dei criteri di selezione e offre ai lavoratori iscritti nelle liste un accesso piu efficiente alle opportunita di impiego nel settore pubblico centrale. Il modello della selezione unica e trasparente: i bandi di offerta di lavoro sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, assicurando la massima diffusione e pubblicita delle procedure.

La programmazione annuale dei fabbisogni

Il comma 2 dell'articolo 26 prevede che le amministrazioni di cui al comma 1 - sedi centrali dello Stato e degli enti pubblici non economici nazionali - debbano segnalare entro il 1 febbraio di ogni anno il contingente di posti da coprire, distinti per categoria, qualifica e profilo professionale. Questa scadenza annuale risponde a esigenze di programmazione: il Dipartimento della funzione pubblica deve poter pianificare per tempo le selezioni uniche, raccogliendo il fabbisogno aggregato di tutte le amministrazioni interessate prima di avviare il procedimento. La segnalazione disaggregata per categoria, qualifica e profilo e necessaria per costruire graduatorie integrate omogenee, nelle quali i lavoratori vengono valutati e classificati sulla base di criteri uniformi applicabili all'intera platea degli aspiranti a livello nazionale.

La domanda di partecipazione e la certificazione del centro per l'impiego

Il comma 3 dispone che i lavoratori interessati presentino domanda secondo le modalita e i termini previsti dai bandi di offerta di lavoro, mentre il comma 5 specifica il contenuto minimo della domanda stessa. In particolare, le domande devono essere corredate, a pena di nullita, di una certificazione rilasciata dal centro per l'impiego di iscrizione, che attesti l'inserimento nelle liste, la qualifica e la posizione in graduatoria con il relativo punteggio. Questa certificazione puo essere apposta anche direttamente in calce alla domanda del lavoratore. Il requisito della certificazione non e meramente formale: essa costituisce la prova documentale della posizione del lavoratore nelle graduatorie locali, che viene poi trasferita nella graduatoria integrata nazionale. La nullita per omissione della certificazione e sanzione necessaria per preservare l'affidabilita della graduatoria integrata.

La graduatoria integrata e il diritto di opposizione

Il comma 6 prevede la formazione di una graduatoria integrata, ordinata secondo il punteggio attestato dai centri per l'impiego, nella quale sono evidenziati i nomi degli aventi titolo alla riserva. Il comma 7 stabilisce che la graduatoria sia resa pubblica con le stesse modalita previste per il bando di offerta di lavoro, e che entro dieci giorni dalla pubblicazione i lavoratori possano proporre opposizione contro la propria posizione in graduatoria, ma solo se essa derivi da un errore di trascrizione del punteggio. La rettifica deve essere effettuata nei cinque giorni successivi. Questo meccanismo di opposizione limitata e funzionale alla celerita del procedimento: non si apre un contenzioso sull'attribuzione dei punteggi di merito, ma si consente unicamente la correzione di errori materiali che alterino meccanicamente la posizione del lavoratore rispetto a quanto certificato dal centro per l'impiego.

L'urgenza e la procedura derogatoria

Il comma 8 prevede una procedura derogatoria per casi di particolare urgenza: quando non sia possibile provvedere tempestivamente con le procedure ordinarie del presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del Dipartimento della funzione pubblica, puo autorizzare le singole amministrazioni ed enti ad attivare direttamente graduatorie integrate con le stesse modalita indicate nel comma 6. La previsione di un'autorizzazione preventiva della Presidenza del Consiglio garantisce che la procedura derogatoria non venga utilizzata in modo routinario, svuotando la logica di coordinamento centrale che e alla base dell'articolo 26. L'urgenza deve essere concreta e documentata, rappresentando una condizione eccezionale rispetto alla regola della programmazione annuale e della selezione unica.

L'ordine di precedenza per le convocazioni

Il meccanismo finale del procedimento e descritto nell'ultima parte del comma 7: la collocazione nella graduatoria integrata costituisce l'ordine di precedenza per la convocazione dei lavoratori alle prove selettive. I lavoratori sono convocati in numero pari al doppio dei posti da ricoprire, come nelle procedure periferiche di cui all'articolo 25. L'ordine rigoroso di graduatoria e garanzia di imparzialita: l'amministrazione non puo esercitare discrezionalita nella scelta dei candidati da convocare, ma deve seguire scrupolosamente la sequenza della graduatoria integrata. Questo impianto normativo risponde ai principi costituzionali di buon andamento e imparzialita dell'amministrazione sanciti dall'articolo 97 della Costituzione, applicati in chiave procedurale alle assunzioni per i profili meno qualificati.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Chi gestisce le selezioni per le sedi centrali dello Stato?

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che organizza selezioni uniche per categorie e qualifiche comuni a piu amministrazioni, come previsto dal comma 1 dell'articolo 26.

Entro quando le amministrazioni devono segnalare i posti da coprire?

Entro il 1 febbraio di ogni anno, con indicazione distinta per categoria, qualifica e profilo professionale, ai sensi del comma 2 dell'articolo 26.

Cosa succede se la domanda non e corredata dalla certificazione del centro per l'impiego?

La domanda e nulla a norma del comma 5 dell'articolo 26, che prevede espressamente la nullita per mancanza della certificazione attestante l'iscrizione nelle liste, la qualifica e la posizione in graduatoria.

Entro quanto tempo si puo fare opposizione alla graduatoria integrata?

Entro dieci giorni dalla pubblicazione, ma solo per errori di trascrizione del punteggio. La rettifica viene effettuata nei cinque giorni successivi, ai sensi del comma 7 dell'articolo 26.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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