Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 23 DPR 487/1994 – Campo di applicazione

Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 – Regolamento sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi

1. Le amministrazioni pubbliche effettuano le assunzioni per le categorie, le qualifiche ed i profili professionali per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, sulla base di selezioni tra gli iscritti, nelle elenchi di collocamento formate ai sensi dell’ art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, che abbiano la professionalità eventualmente richiesta ed i requisiti previsti per l’accesso al pubblico impiego. I lavoratori sono avviati numericamente alla selezione secondo l’ordine di graduatoria risultante dalle elenchi delle centri per l’impiego territorialmente competenti.

2. Possiede il requisito della scuola dell’obbligo anche chi abbia conseguito la licenza elementare anteriormente al 1962.

3. I lavoratori possono iscriversi in una sola elenco di collocamento, anche di sede diversa da quella di residenza.

4. La presente disciplina non si applica per le assunzioni del personale militare e militarizzato delle Forze armate, dei Corpi di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

5. Gli avviamenti sono effettuati sulla base delle graduatorie circoscrizionali, oppure, nel caso di enti la cui attività si esplichi nel territorio di più circoscrizioni, con riferimento alle graduatorie delle circoscrizioni interessate, e per gli enti la cui attività si esplichi nell’intero territorio regionale, con riferimento alle graduatorie di tutte le circoscrizioni della regione. articolo precedente articolo successivo

In sintesi

L'articolo 23 del DPR 487/1994 disciplina il meccanismo di avviamento numerico al lavoro nelle pubbliche amministrazioni per le qualifiche e i profili che richiedono il solo titolo della scuola dell'obbligo. In questi casi non si svolge un concorso tradizionale per esami: i lavoratori vengono avviati a selezione sulla base delle graduatorie tenute dai centri per l'impiego, nell'ordine risultante dall'iscrizione e dal punteggio attribuito. Possono iscriversi alle liste anche coloro che abbiano conseguito la licenza elementare anteriormente al 1962, equiparata al requisito della scuola dell'obbligo. Ogni lavoratore si iscrive in un'unica lista, anche diversa dalla sua sede di residenza. Il meccanismo non si applica al personale militare, ai Corpi di polizia e ai Vigili del fuoco, che seguono ordinamenti speciali.
Indice dei contenuti

Il modello dell'avviamento numerico: alternativa al concorso

Il sistema delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni si articola, fin dalla sua configurazione originaria, in due grandi filoni: il concorso pubblico per titoli ed esami, destinato ai profili professionali qualificati, e l'avviamento numerico a selezione, riservato ai profili per i quali è sufficiente l'assolvimento dell'obbligo scolastico. L'articolo 23 del DPR 487/1994 presidia questa seconda modalità, chiarendo che le assunzioni in questione avvengono sulla base di graduatorie formate dai centri per l'impiego e non mediante le ordinarie procedure selettive comparative. La logica sottostante è quella di tutelare determinate categorie di lavoratori tramite un meccanismo di avviamento prioritario fondato su criteri oggettivi di precedenza, riducendo la discrezionalità dell'amministrazione nella scelta del personale da assumere.

I profili interessati e il requisito del titolo di studio

L'ambito applicativo dell'articolo 23 si rivolge alle categorie, qualifiche e profili professionali per i quali il bando di selezione non prevede un titolo di studio superiore alla scuola dell'obbligo. Il comma 2 chiarisce che possiede tale requisito anche chi abbia conseguito la licenza elementare prima del 1962, periodo in cui la scuola dell'obbligo si esauriva con il ciclo elementare. Questa precisione non è meramente storica: garantisce che i lavoratori più anziani, formatisi in un contesto normativo precedente all'innalzamento dell'obbligo scolastico, non vengano discriminati nella partecipazione alle selezioni per i profili meno qualificati della pubblica amministrazione. La norma si inserisce nel contesto del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che disciplina il rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e ne costituisce un meccanismo attuativo specifico.

L'unicità dell'iscrizione e le liste di collocamento

Il comma 3 sancisce il principio di unicità dell'iscrizione: ciascun lavoratore può essere inserito in una sola lista di collocamento, anche di sede diversa da quella di residenza. Questo vincolo serve a evitare che un medesimo soggetto occupi più posizioni in graduatorie differenti, creando incertezze nella programmazione delle assunzioni da parte delle amministrazioni. La scelta della lista di iscrizione è pertanto strategica per il lavoratore, che deve valutare il bacino territoriale nel quale intende collocarsi. Le liste di collocamento richiamate dalla norma sono quelle previste dall'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, che disciplina l'organizzazione del mercato del lavoro, nonché dai successivi provvedimenti che ne hanno ridisegnato la governance territoriale. I centri per l'impiego territorialmente competenti sono responsabili della corretta tenuta e aggiornamento delle graduatorie.

L'avviamento numerico e l'ordine di graduatoria

Il meccanismo operativo dell'articolo 23 prevede che i lavoratori vengano avviati a selezione «numericamente», ovvero nell'ordine di graduatoria risultante dalle liste dei centri per l'impiego. Non si tratta di una semplice chiamata nominativa, ma di un procedimento che contempla comunque una fase selettiva - descritta negli articoli successivi del medesimo regolamento - volta ad accertare l'idoneità del lavoratore a svolgere le mansioni richieste. La selezione, tuttavia, non ha carattere comparativo: l'obiettivo non è individuare il candidato migliore in assoluto, ma verificare che il lavoratore avviato sia idoneo alle specifiche mansioni. Questo sistema, eredità dell'antico collocamento obbligatorio, ha progressivamente convissuto con le riforme del mercato del lavoro che hanno valorizzato la mobilità e la ricerca attiva.

Le esclusioni soggettive: personale militare e corpi speciali

Il comma 4 introduce un'esclusione significativa: la disciplina dell'avviamento numerico non si applica alle assunzioni del personale militare e militarizzato delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Questi comparti dispongono di ordinamenti propri che regolano il reclutamento con modalità specifiche, rispondenti alle particolari esigenze funzionali e organizzative di tali istituzioni. L'esclusione è giustificata dalla necessità di procedure selettive che tengano conto non solo dell'idoneità fisica e attitudinale ma anche di requisiti di affidabilità, integrità e capacità operative peculiari di questi corpi. Il rinvio ai rispettivi ordinamenti garantisce la coerenza del sistema normativo complessivo.

Il raccordo con le graduatorie circoscrizionali

Il comma 5 precisa che gli avviamenti avvengono sulla base di graduatorie circoscrizionali: per gli enti la cui attività si esplichi nel territorio di più circoscrizioni, il riferimento è alle graduatorie di tutte le circoscrizioni interessate. Per gli enti a carattere regionale, si considerano le graduatorie di tutte le circoscrizioni della regione. Questa articolazione territoriale mira ad assicurare che le assunzioni riflettano la realtà del mercato del lavoro locale, favorendo l'inserimento di soggetti radicati nel contesto geografico dell'ente che assume. Il sistema delle graduatorie integrate, disciplinato dagli articoli successivi, consente di aggregare le liste di più centri per l'impiego quando la dimensione territoriale dell'amministrazione richiedente supera il bacino di una singola circoscrizione.

Profili applicativi e coordinate sistematiche

L'articolo 23 si colloca nel Capo II del DPR 487/1994, dedicato alle assunzioni mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento, e costituisce la norma di apertura che ne definisce l'ambito soggettivo e oggettivo. La lettura coordinata con gli articoli 24, 25, 26, 27 e 28 consente di ricostruire l'intera procedura, dalla formazione delle graduatorie fino all'immissione in servizio. Dal punto di vista sistematico, il meccanismo dell'articolo 23 si affianca - senza sovrapporsi - alle procedure concorsuali ordinarie disciplinate dal Capo I, realizzando una bipartizione che il legislatore ha mantenuto coerente con la diversa natura dei profili professionali coinvolti.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Che cos'è l'avviamento numerico e quando si applica?

L'avviamento numerico è il meccanismo con cui le pubbliche amministrazioni assumono personale per i profili che richiedono solo la scuola dell'obbligo: i lavoratori vengono convocati in base all'ordine di graduatoria delle liste dei centri per l'impiego, senza concorso comparativo.

Chi ha conseguito la licenza elementare prima del 1962 può iscriversi?

Si, il comma 2 dell'articolo 23 equipara esplicitamente la licenza elementare conseguita prima del 1962 al requisito della scuola dell'obbligo, poiché in quel periodo l'obbligo scolastico si esauriva con il ciclo elementare.

Posso iscrivermi in piu liste di collocamento di province diverse?

No. Il comma 3 prevede che ogni lavoratore possa iscriversi in una sola lista di collocamento, anche di sede diversa dalla residenza, ma non in piu liste contemporaneamente.

La disciplina dell'avviamento si applica anche ai Vigili del fuoco?

No. Il comma 4 esclude espressamente il personale militare e militarizzato delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, che seguono ordinamenti speciali di reclutamento.

Come vengono determinati gli avviamenti per un ente a carattere regionale?

Per gli enti la cui attivita si esplichi nell'intero territorio regionale, il comma 5 prevede che gli avviamenti avvengano con riferimento alle graduatorie di tutte le circoscrizioni della regione.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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