leggeinchiaro.it

Categoria: Codice delle comunicazioni elettroniche

Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259), come riformato dal D.Lgs. 207/2021 di recepimento del Codice europeo: articolo per articolo, con commento, casi pratici e FAQ.

  • Art. 61 D.Lgs. 259/2003 — Concessione di diritti d’uso individuali dello spettro radio

    Art. 61 D.Lgs. 259/2003 — Concessione di diritti d’uso individuali dello spettro radio

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Qualora sia necessario concedere diritti d’uso individuali dello spettro radio, il Ministero li rilascia, a richiesta, a ogni impresa per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica in forza di un’autorizzazione generale di cui all’articolo 11, nel rispetto dell’articolo 13, dell’articolo 21, comma 1, lettera c), dell’articolo 67 e di ogni altra disposizione che garantisca l’uso efficiente di tali risorse a norma del presente decreto.

    2. Fatti salvi criteri specifici definiti dal Ministero e dall’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, per concedere i diritti d’uso individuali dello spettro radio ai fornitori di servizi di diffusione di contenuti radiofonici o televisivi per il conseguimento di obiettivi d’interesse generale conformemente al diritto dell’Unione, i diritti d’uso individuali dello spettro radio sono concessi mediante procedure aperte, obiettive, trasparenti, non discriminatorie e proporzionate e conformemente all’articolo 58.

    3. Una deroga ai requisiti per le procedure aperte può essere applicata quando la concessione di diritti d’uso individuali dello spettro radio ai fornitori di servizi di diffusione di contenuti radiofonici o televisivi è necessaria per conseguire un obiettivo di interesse generale stabilito dal Ministero, sentita l’Autorità per gli aspetti di competenza, conformemente al diritto dell’Unione europea.

    4. Il Ministero esamina le domande di diritti d’uso individuali dello spettro radio nell’ambito di procedure di selezione improntate a criteri di ammissibilità oggettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori, previamente definiti e conformi alle condizioni da associare a tali diritti. Il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, hanno la facoltà di esigere dai richiedenti tutte le informazioni necessarie a valutarne, sulla base di detti criteri, la capacità di soddisfare dette condizioni. Il Ministero, se conclude che il richiedente non possiede le capacità necessarie, emana una decisione debitamente motivata in tal senso.

    5. Al momento della concessione dei diritti individuali d’uso per lo spettro radio, il Ministero, sentita l’Autorità per i profili di competenza, specifica se tali diritti possono essere trasferiti o affittati dal titolare dei diritti e a quali condizioni, in applicazione degli articoli 58 e 64.

    6. Il Ministero adotta, comunica e rende pubbliche le decisioni in materia di concessione di diritti d’uso individuali dello spettro radio non appena possibile dopo il ricevimento della domanda completa ed entro sei settimane nel caso dello spettro radio dichiarato disponibile per servizi di comunicazione elettronica nel piano nazionale di ripartizione delle frequenze e ove applicabile e non diversamente disposto nei piani di assegnazione delle risorse. Detto termine non pregiudica l’articolo 67, comma 9, e l’eventuale applicabilità di accordi internazionali in materia di uso dello spettro radio o delle posizioni orbitali dei satelliti. Se la domanda risulta incompleta, il Ministero, entro i termini sopra indicati, invita l’impresa interessata ad integrarla. I termini vengono sospesi fino al recepimento delle integrazioni, che devono pervenire al Ministero entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta. Il mancato ricevimento nei termini delle integrazioni richieste costituisce rinuncia alla richiesta di uso delle frequenze radio. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 62 D.Lgs. 259/2003 — Durata dei diritti

    Art. 62 D.Lgs. 259/2003 — Durata dei diritti

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Qualora autorizzino l’uso dello spettro radio mediante diritti d’uso individuali per un periodo limitato, il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, provvedono a che il diritto d’uso sia concesso per una durata adeguata tenuto conto degli obiettivi perseguiti in conformità dell’articolo 67 comma 2 e 3, e della necessità di assicurare la concorrenza nonché in particolare l’uso effettivo ed efficiente dello spettro radio e di promuovere l’innovazione e investimenti efficienti, anche prevedendo un periodo adeguato di ammortamento degli investimenti.

    2. Qualora concedano per un periodo limitato diritti d’uso individuali dello spettro radio per cui sono state stabilite condizioni armonizzate mediante misure tecniche di attuazione adottate in conformità della decisione n. 676/2002/CE al fine di permetterne l’uso per i servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili, il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, garantiscono per un periodo di almeno venti anni la prevedibilità regolamentare per i titolari dei diritti relativamente alle condizioni di investimento in infrastrutture che utilizzano detto spettro radio, tenendo conto dei requisiti di cui al comma 1. Il presente articolo è soggetto, se del caso, a qualsiasi modifica delle condizioni associate a tali diritti d’uso in conformità dell’articolo 18. A tal fine, il Ministero e l’Autorità garantiscono che detti diritti siano validi per almeno quindici anni e comprendano, qualora necessario per conformarsi al comma 1, un’adeguata proroga di tale durata, alle condizioni stabilite al presente comma. Il Ministero e l’Autorità mettono a disposizione di tutte le parti interessate i criteri generali per la proroga della durata dei diritti d’uso in modo trasparente prima di concedere diritti d’uso, nell’ambito delle condizioni stabilite all’articolo 67 commi 5 e 8. Tali criteri generali si riferiscono: a) all’esigenza di garantire un uso effettivo ed efficiente dello spettro radio in questione, agli obiettivi perseguiti all’articolo 58 comma 2, lettere a) e b), o all’esigenza di conseguire obiettivi di interesse generale relativi alla tutela della sicurezza della vita, all’ordine pubblico, alla sicurezza pubblica o alla difesa; b) all’esigenza di assicurare una concorrenza senza distorsioni.

    3. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, le autorizzazioni possono essere prorogate, nel corso della loro durata, per un periodo non superiore a venti anni, previa presentazione di un dettagliato piano tecnico finanziario da parte degli operatori. La congruità del piano viene valutata d’intesa dal Ministero e dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in relazione anche alle vigenti disposizioni comunitarie e all’esigenza di garantire l’omogeneità dei regimi autorizzatori.

    4. Al più tardi due anni prima della scadenza della durata iniziale di un diritto d’uso individuale, l’Autorità, d’intesa col Ministero, effettua una valutazione oggettiva e prospettica dei criteri generali stabiliti per la proroga della durata di detto diritto d’uso alla luce dell’articolo 58 comma 2 lettera c). A condizione di non aver avviato una procedura di contestazione per inadempimento delle condizioni associate ai diritti d’uso a norma dell’articolo 32, il Ministero, sentita l’Autorità, concede la proroga della durata del diritto d’uso, a meno che concluda che tale proroga non sarebbe conforme ai criteri generali stabiliti al comma 2, quarto e quinto periodo, lettere a) o b). Sulla base di tale valutazione, il Ministero notifica al titolare del diritto d’uso la possibilità di concedere la proroga della durata del diritto. Nel caso in cui tale proroga non sia concessa, il Ministero applica l’articolo 61 per la concessione di diritti d’uso per quella specifica banda di spettro radio. Tutte le misure di cui al presente comma devono essere proporzionate, non discriminatorie, trasparenti e motivate. In deroga all’articolo 23, le parti interessate hanno l’opportunità di presentare osservazioni in merito a qualsiasi progetto di misura ai sensi del comma 2, quarto e quinto periodo, lettere a) e b), e del presente comma, primo e secondo periodo, entro tre mesi dalla sua adozione. Il presente comma non pregiudica l’applicazione degli articoli 19 e 30. Nello stabilire i contributi per i diritti d’uso, il Ministero e l’Autorità tengono conto del meccanismo previsto al comma 2 e al presente comma.

    5. Ove debitamente giustificato, il Ministero e l’Autorità possono derogare ai commi 2 e 4 nei seguenti casi: a) in zone geografiche limitate in cui l’accesso alle reti ad alta velocità sia gravemente carente o assente e ciò sia necessario per garantire il raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 58, comma 2; b) per specifici progetti a breve termine; c) per uso sperimentale; d) per usi dello spettro radio che possano coesistere, in conformità all’articolo 58, commi 5 e 6, con servizi a banda larga senza fili; e) per un uso alternativo dello spettro radio in conformità all’articolo 58, comma 3 e 4.

    6. Il Ministero, sentita l’Autorità, può adeguare la durata dei diritti d’uso stabiliti al presente articolo al fine di garantire la simultaneità della scadenza della durata dei diritti in una o più bande. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 63 D.Lgs. 259/2003 — Rinnovo dei diritti d’uso individuali dello spettro radio armonizzato

    Art. 63 D.Lgs. 259/2003 — Rinnovo dei diritti d’uso individuali dello spettro radio armonizzato

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Il Ministero, d’intesa con l’Autorità, decide sul rinnovo dei diritti d’uso individuali dello spettro radio armonizzato tempestivamente prima della scadenza della durata di tali diritti, salvo quando, al momento dell’assegnazione, è stata esplicitamente esclusa la possibilità di rinnovo. A tal fine, il Ministero valuta la necessità di tale rinnovo di propria iniziativa o su richiesta del titolare del diritto, in quest’ultimo caso non più di cinque anni prima della scadenza della durata dei diritti di cui trattasi. Ciò non pregiudica le clausole di rinnovo applicabili a diritti esistenti.

    2. Nell’adottare una decisione ai sensi del comma 1, l’Autorità prende in considerazione, tra l’altro: a) la realizzazione degli obiettivi di cui all’articolo 4, all’articolo 58 comma 2, e all’articolo 61 comma 2, nonché degli obiettivi di politica pubblica previsti dal diritto dell’Unione o nazionale; b) l’attuazione di una misura tecnica di attuazione adottata a norma dell’ articolo 4 della decisione n. 676/2002/CE; c) l’esame dell’adeguatezza dell’attuazione delle condizioni associate al diritto di cui trattasi; d) la necessità di promuovere la concorrenza o di evitarne qualsiasi distorsione, in linea con l’articolo 65; e) la necessità di conseguire maggiore efficienza nell’uso dello spettro radio, alla luce dell’evoluzione tecnologica o del mercato; f) la necessità di evitare una grave compromissione del servizio.

    3. Nel prendere in considerazione l’eventuale rinnovo di diritti d’uso individuali dello spettro radio armonizzato per il quale il numero di diritti d’uso è limitato ai sensi del comma 2 del presente articolo, l’Autorità applica una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria e tra l’altro: a) offre a tutte le parti interessate l’opportunità di esprimere le loro opinioni attraverso una consultazione pubblica a norma dell’articolo 23; b) indica chiaramente i motivi di tale eventuale rinnovo.

    4. L’Autorità prende in considerazione eventuali indicazioni, emerse dalla consultazione a norma del comma 3, lettera a), di domanda del mercato da parte di imprese diverse da quelle titolari di diritti d’uso dello spettro radio per la banda in questione quando decide se rinnovare i diritti d’uso o di organizzare una nuova procedura di selezione volta a concedere i diritti d’uso ai sensi dell’articolo 67.

    5. Una decisione di rinnovo di diritti individuali d’uso dello spettro radio armonizzato può essere accompagnata da un riesame dei contributi e degli altri termini e condizioni ad essi associati. Se del caso, il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, possono modificare i contributi relativi ai diritti d’uso in conformità dell’articolo 42. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 64 D.Lgs. 259/2003 — Trasferimento o affitto di diritti d’uso individuali dello spettro radio

    Art. 64 D.Lgs. 259/2003 — Trasferimento o affitto di diritti d’uso individuali dello spettro radio

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Le imprese titolari di diritti individuali d’uso delle radiofrequenze possono trasferire o affittare ad altre imprese i propri diritti d’uso, con le modalità di cui ai commi 2 e 3. Resta fermo il potere del Ministero e dell’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, di stabilire che la predetta facoltà non si applichi qualora il diritto d’uso in questione sia stato inizialmente concesso a titolo gratuito in termini di contributi per l’uso ottimale dello spettro o assegnato per la radiodiffusione televisiva.

    2. Il trasferimento o l’affitto dei diritti di uso delle radiofrequenze è efficace previa autorizzazione rilasciata dal Ministero entro novanta giorni dalla notifica della relativa istanza da parte dell’impresa subentrante.

    3. All’esito dell’istruttoria svolta dall’Autorità che, sentita l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, accerta che non si verifichino distorsioni della concorrenza, il Ministero, in conformità dell’articolo 65, concede l’autorizzazione al trasferimento o affitto dei diritti d’uso dello spettro radio, o comunica i motivi che ne giustificano il diniego, se sono mantenute le condizioni originarie associate ai predetti diritti, e, fatta salva la predetta verifica: a) sottopone i trasferimenti e gli affitti alla procedura meno onerosa possibile; b) non rifiuta l’affitto di diritti d’uso dello spettro radio quando il locatore si impegna a rimanere responsabile per il rispetto delle condizioni originarie associate ai diritti d’uso; c) non rifiuta il trasferimento di diritti d’uso dello spettro radio, salvo se vi è il rischio evidente che il nuovo titolare non sia in grado di soddisfare le condizioni originarie associate ai diritti d’uso.

    4. Il Ministero… può apporre all’autorizzazione, se necessario, le specifiche condizioni proposte dall’Autorità. In caso di spettro radio armonizzato, i trasferimenti rispettano tale uso armonizzato. I diritti amministrativi imposti alle imprese in relazione al trattamento di una domanda di trasferimento o di affitto di diritti d’uso dello spettro radio devono essere conformi all’articolo 16. Le lettere a), b) e c) del comma 3 lasciano impregiudicata la competenza del Ministero di garantire l’osservanza delle condizioni associate ai diritti d’uso dello spettro radio in qualsiasi momento, riguardo sia al locatore sia al locatario.

    5. L’Autorità e il Ministero agevolano il trasferimento o l’affitto di diritti d’uso dello spettro radio prendendo in considerazione tempestivamente le eventuali richieste di adattare le condizioni associate ai diritti e assicurando che tali diritti o il relativo spettro radio possano essere suddivisi o disaggregati nel miglior grado possibile.

    6. In vista del trasferimento o affitto di diritti d’uso dello spettro radio, il Ministero rende pubblico, in un formato elettronico standardizzato, i dettagli pertinenti relativi ai diritti individuali trasferibili al momento della creazione dei diritti e conserva tali informazioni fintantochè i diritti esistono.

    7. Nel caso di affitto di frequenze ai sensi di una disciplina prevista nel regolamento di gara che ha condotto all’assegnazione dei diritti d’uso delle relative frequenze, e che riguarda un bacino territoriale non superiore a una regione italiana, il Ministero, d’intesa con l’Autorità, può stabilire una procedura semplificata.

    8. Il Ministero per i diritti d’uso assegnati tramite una disciplina di gara, può disporre che il trasferimento o l’affitto di rami d’azienda o il trasferimento del controllo della società che detiene i diritti d’uso, valutato ai sensi degli articoli 51 e 52 delle disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018, salvi i casi delle società quotate in borsa soggetti alla relativa disciplina, siano considerati equivalenti al trasferimento o affitto dei diritti d’uso. In tali casi, il legale rappresentante della società che acquisisce il ramo d’azienda o il controllo sulla società che detiene i diritti, è tenuto a notificare al Ministero la nuova catena di controllo della società acquirente. Ove esso dichiari che il soggetto o i soggetti che congiuntamente detengono il controllo della società acquirente, o la società acquirente, non detengono, direttamente o indirettamente, altri diritti d’uso di frequenze per servizi di comunicazioni elettroniche in Italia, non è richiesto il parere dell’Autorità di cui al comma 3.

    9. Salva la disciplina dei diritti d’uso stabilita nei regolamenti di gara che hanno condotto al rilascio degli stessi, sono assimilati all’affitto dei diritti d’uso di frequenze, e soggetti alla procedura di cui al presente articolo, gli accordi di condivisione di frequenze ove almeno un soggetto parte dell’accordo può utilizzare in maniera attiva frequenze rientranti nei diritti d’uso per servizi di comunicazione elettronica di un altro soggetto per la propria offerta commerciale. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 65 D.Lgs. 259/2003 — Concorrenza

    Art. 65 D.Lgs. 259/2003 — Concorrenza

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, promuovono una concorrenza effettiva ed evitano le distorsioni della concorrenza sul mercato interno al momento di decidere il rilascio, la modifica o il rinnovo dei diritti d’uso dello spettro radio per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, conformemente al presente Codice.

    2. Il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, allorché modificano o rinnovano diritti d’uso dello spettro radio, possono adottare misure appropriate quali: a) limitare la quantità delle bande di spettro radio per cui concedono diritti d’uso a un’impresa, oppure, in casi giustificati, subordinare detti diritti d’uso a condizioni quali l’offerta di accesso all’ingrosso, di roaming nazionale o regionale, in talune bande o in taluni gruppi di bande aventi caratteristiche simili; b) riservare, se appropriato e giustificato in considerazione di una situazione specifica sul mercato nazionale, una determinata parte di una banda di spettro radio o di un gruppo di bande per l’assegnazione a nuovi entranti; c) rifiutare di concedere nuovi diritti d’uso dello spettro radio o di autorizzare nuovi usi dello spettro radio per talune bande o imporre determinate condizioni alla concessione di nuovi diritti d’uso dello spettro radio o all’autorizzazione di nuovi usi dello spettro radio per evitare distorsioni della concorrenza dovute ad assegnazioni, trasferimenti o accumuli dei diritti d’uso; d) includere condizioni che vietino o imporre condizioni ai trasferimenti di diritti d’uso dello spettro radio, che non siano assoggettati al controllo delle operazioni di concentrazione dell’Unione o nazionali, quando tali trasferimenti possono pregiudicare in modo significativo la concorrenza; e) modificare i diritti esistenti conformemente al presente decreto quando ciò si renda necessario per porre rimedio ex post a una distorsione della concorrenza dovuta a trasferimenti o accumuli di diritti d’uso dello spettro radio.

    3. L’Autorità, tenendo conto delle condizioni di mercato e dei parametri di riferimento disponibili, fonda la propria decisione su una valutazione oggettiva e prospettica delle condizioni della concorrenza nel mercato, della necessità di tali misure per mantenere o conseguire una concorrenza effettiva e dei probabili effetti di tali misure sugli investimenti attuali e futuri da parte dei partecipanti al mercato, in particolare per il dispiegamento della rete. Nel far ciò, l’Autorità tiene conto dell’approccio all’analisi di mercato di cui all’articolo 78 comma 2.

    4. Nell’applicare il comma 2 del presente articolo, l’Autorità agisce in conformità delle procedure di cui agli articoli 18, 19, 23 e 35. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 66 D.Lgs. 259/2003 — Tempistica coordinata delle assegnazioni

    Art. 66 D.Lgs. 259/2003 — Tempistica coordinata delle assegnazioni

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, cooperano con le competenti autorità degli altri Stati membri al fine di coordinare l’uso dello spettro radio armonizzato per le reti e i servizi di comunicazione elettronica nell’Unione tenendo debito conto delle diverse situazioni del mercato a livello nazionale. Ciò può comportare l’individuazione di una o, se del caso, più date comuni entro le quali autorizzare l’uso di uno specifico spettro radio armonizzato.

    2. Ove siano state stabilite condizioni armonizzate mediante misure tecniche di attuazione adottate in conformità della decisione n. 676/2002/CE al fine di consentire l’uso dello spettro radio per le reti e i servizi a banda larga senza fili, il Ministero, sentita l’Autorità per i profili di competenza, consente l’uso di tale spettro radio il prima possibile, al più tardi trenta mesi dopo l’adozione di tale misura, o appena possibile dopo la revoca dell’eventuale decisione di consentire l’uso alternativo in via eccezionale a norma dell’articolo 58, comma 3, del presente decreto. Ciò non pregiudica la decisione (UE) 2017/899 e il diritto di iniziativa della Commissione europea di proporre atti legislativi.

    3. Il Ministero, sentita l’Autorità per i profili di competenza, può ritardare la scadenza di cui al comma 2 per una banda specifica nelle seguenti circostanze: a) nella misura in cui ciò sia giustificato da una restrizione all’uso di detta banda sulla base dell’obiettivo di interesse generale di cui all’articolo 58, comma 5 lettera a) oppure d); b) in caso di questioni irrisolte di coordinamento transfrontaliero che comportino interferenze dannose con paesi terzi, a condizione che lo Stato membro colpito abbia richiesto, se del caso, l’assistenza dell’Unione a norma dell’ articolo 28 paragrafo 5 della direttiva (UE) 2018/1972; c) tutela della sicurezza nazionale e della difesa; d) forza maggiore.

    4. Il Ministero riesamina il ritardo di cui al comma 3 almeno ogni due anni.

    5. Il Ministero, sentita l’Autorità per i profili di competenza, può ritardare la scadenza di cui al comma 2 per una banda specifica nella misura in cui ciò sia necessario e fino a un massimo di trenta mesi in caso di: a) questioni irrisolte di coordinamento transfrontaliero che comportino interferenze dannose tra gli Stati membri, a condizione che lo Stato membro colpito adotti tempestivamente tutte le misure necessarie a norma dell’articolo 29, commi 3 e 4; b) la necessità e la complessità di assicurare la migrazione tecnica degli utenti esistenti di tale banda.

    6. In caso di ritardo ai sensi del comma 3 o 5, il Ministero informa tempestivamente gli altri Stati membri e la Commissione, indicando le ragioni. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 67 D.Lgs. 259/2003 — Procedura per limitare il numero dei diritti d’uso da concedere per lo spettro radio

    Art. 67 D.Lgs. 259/2003 — Procedura per limitare il numero dei diritti d’uso da concedere per lo spettro radio

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 66, per le bande di frequenza per le quali il Ministero ha determinato che i relativi diritti d’uso non possono essere soggetti ad autorizzazione generale, l’Autorità, nel valutare se limitare il numero dei diritti d’uso da concedere, tra l’altro: a) motiva chiaramente le ragioni alla base della limitazione dei diritti d’uso, in particolare ponderando adeguatamente l’esigenza di massimizzare i benefici per gli utenti e di favorire lo sviluppo della concorrenza e, se del caso, riesamina la limitazione periodicamente o a ragionevole richiesta delle imprese interessate; b) concede a tutte le parti interessate, compresi gli utenti e i consumatori, l’opportunità di esprimere le loro posizioni sulle eventuali limitazioni, mediante una consultazione pubblica conformemente all’articolo 23.

    2. Quando l’Autorità determina che il numero di diritti d’uso debba essere limitato, stabilisce e motiva chiaramente gli obiettivi perseguiti mediante una procedura di selezione competitiva o comparativa ai sensi del presente articolo e, ove possibile, li quantifica, ponderando adeguatamente la necessità di raggiungere obiettivi nazionali del mercato interno.

    3. In previsione di una procedura di selezione specifica, l’Autorità può fissare, in aggiunta all’obiettivo di promuovere la concorrenza, uno o più dei seguenti obiettivi: a) promuovere la copertura; b) assicurare la necessaria qualità del servizio; c) promuovere l’uso efficiente dello spettro radio, anche tenendo conto delle condizioni associate ai diritti d’uso e del livello dei contributi; d) promuovere l’innovazione e lo sviluppo dell’attività delle imprese.

    4. L’Autorità definisce e motiva chiaramente la scelta della procedura di selezione, compresa l’eventuale fase preliminare di accesso alla procedura stessa. L’Autorità indica, inoltre, chiaramente i risultati della relativa valutazione della situazione concorrenziale, tecnica ed economica del mercato e motiva l’eventuale uso e scelta delle misure a norma dell’articolo 35.

    5. Il Ministero e l’Autorità, nell’esercizio delle rispettive competenze, pubblicano qualsiasi decisione relativa alla procedura di selezione scelta e alle regole connesse, indicandone chiaramente le ragioni. Sono, altresì, pubblicate le condizioni che saranno associate ai diritti d’uso.

    6. Il Ministero, competente per la realizzazione della procedura di selezione, invita a presentare domanda per i diritti d’uso, dopo la decisione sulla procedura di selezione da seguire.

    7. Qualora l’Autorità decida che è possibile rilasciare ulteriori diritti d’uso dello spettro radio o una combinazione di autorizzazione generale e diritti d’uso individuali rende nota la decisione e il Ministero dà inizio al procedimento di concessione di tali diritti.

    8. Qualora sia necessario limitare l’assegnazione di diritti d’uso dello spettro radio, il Ministero effettua il rilascio di tali diritti in base a procedure stabilite dall’Autorità, sulla base di criteri di selezione obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori, che devono tenere in adeguata considerazione gli obiettivi e le prescrizioni di cui agli articoli 3, 4, 29 e 58.

    9. Qualora sia necessario ricorrere a procedure di selezione competitive o comparative, il Ministero, su richiesta dell’Autorità, può prorogare il periodo massimo di sei settimane di cui all’articolo 61, comma 6, nella misura necessaria per garantire che tali procedure siano eque, ragionevoli, aperte e trasparenti per tutti i soggetti interessati, senza però superare il termine di otto mesi, fatta salva un’eventuale tempistica specifica stabilita a norma dell’articolo 66. I termini suddetti non pregiudicano l’eventuale applicabilità di accordi internazionali in materia di uso dello spettro radio e di coordinamento dei satelliti.

    10. Il presente articolo non pregiudica il trasferimento dei diritti d’uso dello spettro radio in conformità dell’articolo 64. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 68 D.Lgs. 259/2003 — Accesso alle reti locali in radiofrequenza

    Art. 68 D.Lgs. 259/2003 — Accesso alle reti locali in radiofrequenza

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. La fornitura di un servizio di comunicazione elettronica mediante accesso a una rete pubblica di comunicazione elettronica attraverso reti locali punto-multipunto in radiofrequenze (RLAN) nonché l’uso dello spettro radio armonizzato a tal fine, è assoggettata ad un’autorizzazione generale, ai sensi dell’articolo 11, che consegue alla presentazione della dichiarazione conforme al modello di cui all’ allegato n.13-bis al presente decreto, fatte salve le condizioni applicabili dell’autorizzazione generale relative all’uso dello spettro radio di cui all’articolo 59 comma 1. Qualora tale fornitura non sia parte di un’attività economica o sia accessoria a un’attività economica o a un servizio pubblico non subordinati alla trasmissione di segnali su tali reti, un’impresa, un’autorità pubblica o un utente finale che forniscano tale accesso non sono soggetti ad alcuna autorizzazione generale per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica a norma dell’articolo 11, né agli obblighi in materia di diritti degli utenti finali a norma della parte III, titolo II, articoli 98-octies decies a 98-vicies ter, né agli obblighi di interconnessione delle rispettive reti a norma dell’articolo 72 comma 1.

    2. Alle misure del presente articolo si applica l’ articolo 4 del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022.

    3. Il Ministero non impedisce ai fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di autorizzare l’accesso del pubblico alle loro reti attraverso le RLAN, che possono essere ubicate nei locali di un utente finale, subordinatamente al rispetto delle condizioni applicabili dell’autorizzazione generale e al previo consenso informato dell’utente finale.

    4. Conformemente, in particolare, all’ articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, assicurano che i fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico non limitino in maniera unilaterale o vietino agli utenti finali la facoltà: a) di accedere alle RLAN di loro scelta fornite da terzi; b) di consentire reciprocamente l’accesso o, più in generale, di accedere alle reti di tali fornitori ad altri utenti finali tramite le RLAN, anche sulla base di iniziative di terzi che aggregano e rendono accessibili al pubblico le RLAN di diversi utenti finali.

    5. Il Ministero e l’Autorità non limitano o vietano agli utenti finali la facoltà di consentire l’accesso, reciprocamente o in altro modo, alle loro RLAN da parte di altri utenti finali, anche sulla base di iniziative di terzi che aggregano e rendono accessibili al pubblico le RLAN di diversi utenti finali.

    6. Il Ministero e l’Autorità non limitano indebitamente la fornitura di accesso pubblico alle RLAN: a) da parte di organismi pubblici o negli spazi pubblici nei pressi dei locali da essi occupati, quando tale fornitura è accessoria ai servizi pubblici forniti in tali locali; b) da parte di organizzazioni non governative o organismi pubblici che aggregano e rendono accessibili, reciprocamente o più in generale, le RLAN di diversi utenti finali, comprese, se del caso, le RLAN alle quali l’accesso pubblico è fornito a norma della lettera a). 6-bis. Il collegamento tra access point appartenenti al medesimo operatore nonché ad operatori distinti è ammesso a condizione che, in caso di interconnessione tra reti, si rispettino tutte le disposizioni del presente decreto.

    7. Agli impianti e alla fornitura di accesso a una rete pubblica di comunicazione elettronica attraverso le reti locali in radiofrequenza (RLAN) si applicano le disposizioni sanzionatorie previste dall’articolo 30 per l’installazione e fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 69 D.Lgs. 259/2003 — Installazione e funzionamento dei punti di accesso senza fili di portata limitata

    Art. 69 D.Lgs. 259/2003 — Installazione e funzionamento dei punti di accesso senza fili di portata limitata

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Le autorità competenti non limitano indebitamente l’installazione dei punti di accesso senza fili di portata limitata. Il Ministero si adopera per garantire che le norme che disciplinano l’installazione dei punti di accesso senza fili di portata limitata siano coerenti a livello nazionale. Tali norme sono pubblicate prima della loro applicazione. In particolare, le autorità competenti non subordinano l’installazione dei punti di accesso senza fili di portata limitata che soddisfano le caratteristiche di cui al comma 2 a permessi urbanistici individuali o ad altri permessi individuali preventivi. In deroga al secondo periodo, le autorità competenti possono richiedere autorizzazioni per l’installazione dei punti di accesso senza fili di portata limitata in edifici o siti di valore architettonico, storico, ambientale e paesaggistico protetti a norma del diritto nazionale o se necessario per ragioni di pubblica sicurezza. Al rilascio di tali autorizzazioni si applica l’ articolo 7 decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33.

    2. Le caratteristiche fisiche e tecniche, come le dimensioni massime, il peso e, se del caso, la potenza di emissione, dei punti di accesso senza fili di portata limitata sono definite dal regolamento 2020/1070/UE della Commissione europea, del 20 luglio 2020. Il presente articolo non si applica ai punti di accesso senza fili di portata limitata con un sistema di antenna attivo. Ai fini del presente articolo si applicano le seguenti definizioni: a) «potenza isotropa equivalente irradiata (Equivalent Isotropically Radiated Power, EIRP)»: il prodotto della potenza fornita all’antenna per il suo guadagno in una data direzione rispetto ad un’antenna isotropa (guadagno assoluto o isotropico); b) «sistema di antenna»: la componente hardware di un punto di accesso senza fili di portata limitata che irradia energia in radiofrequenza per fornire connettività senza fili agli utenti finali; c) «sistema di antenna attivo» (Active Antenna System, AAS): un sistema di antenna in cui l’ampiezza o la fase tra gli elementi di antenna, o entrambe, sono continuamente modificate, dando luogo a un diagramma di radiazione che varia in risposta a cambiamenti a breve termine nell’ambiente radio. Ciò esclude il modellamento del fascio a lungo termine quale il downtilt elettrico fisso. Nei punti di accesso senza fili di portata limitata dotati di un AAS, quest’ultimo è parte integrante del punto di accesso senza fili di portata limitata; d) «al chiuso»: qualsiasi spazio, compresi i veicoli di trasporto, dotato di un soffitto, di un tetto o di una struttura o dispositivo fissi o mobili in grado di coprire l’intero spazio, e che, fatta eccezione per le porte, le finestre e i passaggi pedonali, è completamente racchiuso da muri o pareti, in maniera permanente o temporanea, indipendentemente dal tipo di materiale utilizzato per il tetto, i muri o le pareti e dal carattere permanente o temporaneo della struttura; e) «all’aperto»: qualsiasi spazio che non sia al chiuso.

    3. I punti di accesso senza fili di portata limitata sono conformi all’allegato, lettera B,… del regolamento 2020/1070 /EU e… : a) sono integrati completamente e in sicurezza nella loro struttura di sostegno e sono quindi invisibili al pubblico; b) soddisfano le condizioni di cui all’allegato, lettera A, all’articolo 3 del regolamento 2020/1070/UE.

    4. Il comma 3 fa salve le competenze del Ministero e delle altre autorità competenti di determinare i livelli aggregati dei campi elettromagnetici derivanti dalla co-locazione o dall’aggregazione, in una zona locale, di punti di accesso senza fili di portata limitata, e di garantire la conformità ai limiti aggregati di esposizione ai campi elettromagnetici applicabili conformemente al diritto dell’Unione utilizzando mezzi diversi dai permessi individuali relativi all’installazione di punti di accesso senza fili di portata limitate. Gli operatori che hanno installato punti di accesso senza fili di portata limitata di classe E0, E2 o E10 conformi alle condizioni di cui al comma 1 notificano alle autorità competenti,, entro due settimane dall’installazione di ciascuno di essi, l’installazione e l’ubicazione di tali punti di accesso, nonché i requisiti che rispettano conformemente a tale paragrafo.

    5. Il Ministero, in collaborazione con le altre autorità competenti, con cadenza regolare, effettua attività di monitoraggio e riferisce alla Commissione europea,… anche per quanto riguarda le tecnologie utilizzate dai punti di accesso senza fili di portata limitata installati. A tal fine gli operatori riferiscono al Ministero, entro il 31 gennaio di ciascun anno, le installazioni effettuate al 31 dicembre del precedente anno, che rientrano nel campo di applicazione del regolamento di esecuzione (UE)2020/1070 della Commissione del 20 luglio 2020.

    6. Il presente articolo non pregiudica i requisiti essenziali previsti dal decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128, e il regime di autorizzazione applicabile per l’uso dello spettro radio….

    7. Il Ministero e le altre autorità competenti, fermo restando quanto previsto dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, provvedono affinchè gli operatori abbiano il diritto di accedere a qualsiasi infrastruttura fisica controllata da autorità pubbliche nazionali, regionali o locali che sia tecnicamente idonea a ospitare punti di accesso senza fili di portata limitata o che sia necessaria per connettere tali punti di accesso a una dorsale di rete. Le autorità pubbliche soddisfano tutte le ragionevoli richieste di accesso secondo modalità e condizioni eque, ragionevoli, trasparenti e non discriminatorie, che sono rese pubbliche presso un punto informativo unico.

    8. Fatti salvi eventuali accordi commerciali, l’installazione dei punti di accesso senza fili di portata limitata non è soggetta a contributi o oneri con eccezione di quelli previsti dall’articolo 16. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 70 D.Lgs. 259/2003 — Quadro di riferimento generale per l’accesso e l’interconnessione

    Art. 70 D.Lgs. 259/2003 — Quadro di riferimento generale per l’accesso e l’interconnessione

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Gli operatori possono negoziare tra loro accordi sulle disposizioni tecniche e commerciali relative all’accesso e all’interconnessione. L’operatore costituito in un altro Stato membro che richiede l’accesso o l’interconnessione nel territorio nazionale non necessita di un’autorizzazione ad operare in Italia, qualora non vi fornisca servizi o non vi gestisca una rete. L’Autorità anche mediante l’adozione di specifici provvedimenti garantisce che non vi siano restrizioni che impediscano alle imprese accordi di interconnessione e di accesso. Il Ministero e l’Autorità, per quanto di rispettiva competenza, provvedono affinchè non vi siano restrizioni che impediscano alle imprese di un medesimo Stato membro o di differenti Stati membri di negoziare tra loro, nel rispetto del diritto dell’Unione, accordi sulle disposizioni tecniche e commerciali relative all’accesso o all’interconnessione.

    2. Fatto salvo l’articolo 98-vicies sexies, sono revocati i provvedimenti giuridici o amministrativi che richiedono alle imprese di concedere analoghi servizi d’accesso e di interconnessione a termini e condizioni differenti in funzione delle differenti imprese per servizi equivalenti o i provvedimenti che impongono obblighi che non dipendono dai servizi di accesso e di interconnessione effettivamente prestati, fatte salve le condizioni indicate all’allegato I. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 71 D.Lgs. 259/2003 — Diritti ed obblighi degli operatori

    Art. 71 D.Lgs. 259/2003 — Diritti ed obblighi degli operatori

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Gli operatori di reti pubbliche di comunicazione elettronica hanno il diritto e, se richiesto da altre imprese titolari di un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 15, l’obbligo di negoziare tra loro l’interconnessione ai fini della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, allo scopo di garantire la fornitura e l’interoperabilità dei servizi in tutta l’Unione. Gli operatori offrono l’accesso e l’interconnessione ad altre imprese nei termini e alle condizioni conformi agli obblighi imposti dall’Autorità ai sensi degli articoli 72, 73 e 79.

    2. Fatto salvo l’articolo 21, le imprese che ottengono informazioni da un’altra impresa prima, durante o dopo il negoziato sugli accordi in materia di accesso o di interconnessione utilizzano tali informazioni esclusivamente per i fini per i quali sono state fornite e osservano in qualsiasi circostanza gli obblighi di riservatezza delle informazioni trasmesse o memorizzate. Tali imprese non comunicano le informazioni ricevute ad altre parti, in particolare ad altri servizi, società consociate o partner commerciali, per i quali esse potrebbero rappresentare un vantaggio concorrenziale.

    3. I negoziati possono essere condotti mediante intermediari neutri laddove le condizioni di concorrenza lo richiedano. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 72 D.Lgs. 259/2003 — Poteri e competenze dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di accesso e di interconnessione

    Art. 72 D.Lgs. 259/2003 — Poteri e competenze dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di accesso e di interconnessione

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Nel perseguire gli obiettivi stabiliti dall’articolo 4, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni incoraggia e, se del caso, garantisce, in conformità con il presente decreto, un adeguato accesso, un’adeguata interconnessione e l’interoperabilità dei servizi, esercitando le proprie competenze in modo tale da promuovere l’efficienza, una concorrenza sostenibile, lo sviluppo di reti ad altissima capacità, investimenti efficienti e l’innovazione e recare il massimo vantaggio agli utenti finali. L’Autorità fornisce orientamenti e rende disponibili al pubblico le procedure per ottenere l’accesso e l’interconnessione, garantendo che piccole e medie imprese e operatori aventi una portata geografica limitata possano trarre beneficio dagli obblighi imposti.

    2. In particolare, fatte salve le misure che potrebbero essere adottate nei confronti di imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato ai sensi dell’articolo 79, l’Autorità può imporre: a) nella misura necessaria a garantire la connettività da punto a punto, obblighi alle imprese soggette all’autorizzazione generale che controllano l’accesso agli utenti finali, compreso, in casi giustificati, l’obbligo di interconnessione delle rispettive reti qualora non sia già previsto; b) in casi giustificati e nella misura necessaria, obblighi per le imprese soggette all’autorizzazione generale che controllano l’accesso agli utenti finali, onde rendere interoperabili i propri servizi; c) in casi giustificati, se la connettività da punto a punto tra gli utenti finali è compromessa a causa della mancanza di interoperabilità tra i servizi di comunicazione interpersonale e nella misura necessaria a garantire la connettività da punto a punto tra utenti finali, obblighi per i fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dalla numerazione che abbiano un significativo livello di copertura e di diffusione tra gli utenti, onde rendere interoperabili i propri servizi; d) nella misura necessaria a garantire l’accessibilità per gli utenti finali ai servizi di diffusione radiotelevisiva in digitale e servizi complementari correlati specificati dall’Autorità, l’obbligo agli operatori di garantire l’accesso alle altre risorse di cui all’allegato n. 2, parte 2, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie.

    3. Gli obblighi di cui al comma 2, lettera c), sono imposti soltanto: a) nella misura necessaria a garantire l’interoperabilità dei servizi di comunicazione interpersonale e possono comprendere obblighi proporzionati per i fornitori di tali servizi di pubblicare e autorizzare l’uso, la modifica e la ridistribuzione delle informazioni pertinenti da parte delle autorità e di altri fornitori o di impiegare o attuare le norme o specifiche di cui all’articolo 39 comma 1, o di altre pertinenti norme europee o internazionali; b) qualora la Commissione europea, dopo aver consultato il BEREC e aver preso nella massima considerazione il suo parere, abbia riscontrato la presenza di una notevole minaccia alla connettività da punto a punto tra utenti finali in tutta l’Unione o in almeno tre Stati membri e abbia adottato misure di attuazione che specificano le caratteristiche e la portata degli obblighi che possono essere imposti. Tali misure di attuazione sono adottate secondo la procedura d’esame di cui all’ articolo 118, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/1972.

    4. In particolare, fatti salvi i commi 1 e 2, l’Autorità può imporre, in base a una richiesta ragionevole, gli obblighi di concedere l’accesso al cablaggio e alle risorse correlate all’interno degli edifici o fino al primo punto di concentrazione o di distribuzione determinato dall’Autorità qualora tale punto sia situato al di fuori dell’edificio. Ove giustificato dal fatto che la duplicazione di tali elementi di rete sarebbe economicamente inefficiente o fisicamente impraticabile, tali obblighi possono essere imposti ai fornitori di reti di comunicazione elettronica o ai proprietari del cablaggio e delle risorse correlate se non sono fornitori di reti di comunicazione elettronica. Le condizioni di accesso imposte possono comprendere norme specifiche sull’accesso a tali elementi di rete e alle risorse e ai servizi correlati, su trasparenza e non discriminazione e sulla ripartizione dei costi di accesso, se del caso adattate per tener conto dei fattori di rischio. Qualora l’Autorità concluda relativamente, se applicabile, agli obblighi risultanti da eventuali pertinenti analisi di mercato, che l’obbligo imposto in conformità del comma 2 non è sufficiente a sormontare forti ostacoli fisici o economici non transitori alla duplicazione in base ad una situazione del mercato, esistente o emergente, che limita significativamente i risultati concorrenziali per gli utenti finali, può estendere, a condizioni eque e ragionevoli, l’imposizione di siffatti obblighi di accesso oltre il primo punto di concentrazione o di distribuzione fino a un punto che determina essere il più vicino agli utenti finali, in grado di ospitare un numero di connessioni degli utenti finali sufficiente per essere sostenibile sul piano commerciale per chi richiede accesso efficiente. Nel determinare la portata dell’estensione oltre il primo punto di concentrazione o di distribuzione, l’Autorità tiene nella massima considerazione le pertinenti linee guida del BEREC. L’Autorità può imporre obblighi di accesso attivo o virtuale, se giustificati da motivazioni tecniche o economiche. L’Autorità non impone a fornitori di reti di comunicazione elettronica obblighi a norma del comma 2 qualora stabilisca che: a) il fornitore possiede le caratteristiche elencate dall’articolo 91 comma 1, e mette a disposizione di qualsiasi impresa, a condizioni eque, non discriminatorie e ragionevoli, un mezzo alternativo, analogo ed economicamente sostenibile per raggiungere gli utenti finali fornendo accesso a una rete ad altissima capacità; l’Autorità può estendere tale esenzione ad altri fornitori che offrono, a condizioni eque, non discriminatorie e ragionevoli, l’accesso a una rete ad altissima capacità; b) l’imposizione di obblighi comprometterebbe la sostenibilità economica o finanziaria dell’installazione di una nuova rete, in particolare nell’ambito di progetti locali di dimensioni ridotte.

    5. In deroga al comma 4, lettera a), l’Autorità può imporre obblighi ai fornitori di reti di comunicazione elettronica che soddisfano i criteri di cui a tale lettera se la rete interessata è finanziata con fondi pubblici.

    6. Fatti salvi i commi 1 e 2, l’Autorità ha la facoltà di imporre, alle imprese che forniscono o sono autorizzate a fornire reti di comunicazione elettronica, obblighi in relazione alla condivisione delle infrastrutture passive o l’obbligo di concludere accordi di accesso in roaming localizzato, in entrambi i casi se direttamente necessari per la fornitura locale di servizi che comportano l’uso dello spettro radio, in conformità del diritto dell’Unione e purché non sia messo a disposizione delle imprese un mezzo alternativo di accesso agli utenti finali analogo e economicamente sostenibile, a condizioni eque e ragionevoli. L’Autorità può imporre tali obblighi solo ove tale possibilità sia stata chiaramente prevista in sede di assegnazione dei diritti d’uso dello spettro radio e se ciò è giustificato dal fatto che, nel settore soggetto a tali obblighi, la realizzazione basata sulle dinamiche del mercato delle infrastrutture per la fornitura di reti o servizi che comportano l’uso dello spettro radio incontra ostacoli economici o fisici insormontabili e pertanto l’accesso alle reti o ai servizi da parte degli utenti finali è gravemente carente o assente. Nei casi in cui l’accesso e la condivisione delle infrastrutture passive da soli non sono sufficienti ad affrontare la situazione, l’Autorità può imporre obblighi sulla condivisione delle infrastrutture attive. L’Autorità tiene conto dei seguenti fattori: a) la necessità di massimizzare la connettività in tutta l’Unione, lungo le principali vie di trasporto e in particolare negli ambiti territoriali, e la possibilità di migliorare notevolmente la scelta e la qualità del servizio per gli utenti finali; b) l’uso efficiente dello spettro radio; c) la fattibilità tecnica della condivisione e le relative condizioni; d) lo stato della concorrenza basata sulle infrastrutture e sui servizi; e) l’innovazione tecnologica; f) l’esigenza superiore di sostenere l’incentivo dell’operatore ospitante a dispiegare prima di tutto l’infrastruttura.

    7. Nel quadro della risoluzione delle controversie, l’Autorità può tra l’altro imporre al beneficiario dell’obbligo di condivisione o di accesso l’obbligo di condividere lo spettro radio con l’operatore ospitante dell’infrastruttura nell’ambito territoriale interessato.

    8. Gli obblighi e le condizioni imposti ai sensi dei commi da 1 a 6 devono essere obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori e sono attuati secondo le procedure di cui agli articoli 23, 33 e 34. L’Autorità che ha imposto detti obblighi e condizioni ne valuta i risultati entro cinque anni dall’adozione della precedente misura adottata in relazione alle stesse imprese e valutano se sia opportuno revocarli o modificarli in funzione dell’evolvere della situazione. L’Autorità comunica l’esito della loro valutazione secondo le procedure di cui agli articoli 23, 33 e 34.

    9. Ai fini dei commi 1 e 2, l’Autorità è autorizzata a intervenire di propria iniziativa ove giustificato per garantire il conseguimento degli obiettivi politici previsti dall’articolo 4, ai sensi del presente decreto e, in particolare, secondo le procedure di cui agli articoli 23 e 33.

    10. L’Autorità tiene nella massima considerazione le linee guida del BEREC sulla definizione dell’ubicazione dei punti terminali di rete di cui all’articolo 73. articolo precedente articolo successivo