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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Le autorità competenti non possono limitare indebitamente l'installazione dei punti di accesso senza fili di portata limitata (piccole celle Wi-Fi/5G) conformi al regolamento UE 2020/1070, senza permessi urbanistici o autorizzazioni preventive individuali.
  • In edifici e siti di valore architettonico, storico o ambientale, o per ragioni di pubblica sicurezza, possono essere richieste autorizzazioni specifiche.
  • L'installazione non è soggetta a contributi o oneri, salvo quelli espressamente previsti dall'art. 16 del Codice.
  • Gli operatori che installano punti di accesso di classe E0, E2 o E10 devono notificare l'installazione e l'ubicazione alle autorità competenti entro due settimane.
  • Le autorità pubbliche devono consentire agli operatori l'accesso alle proprie infrastrutture fisiche idonee a ospitare i punti di accesso, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 69 D.Lgs. 259/2003 — Installazione e funzionamento dei punti di accesso senza fili di portata limitata

Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

1. Le autorità competenti non limitano indebitamente l’installazione dei punti di accesso senza fili di portata limitata. Il Ministero si adopera per garantire che le norme che disciplinano l’installazione dei punti di accesso senza fili di portata limitata siano coerenti a livello nazionale. Tali norme sono pubblicate prima della loro applicazione. In particolare, le autorità competenti non subordinano l’installazione dei punti di accesso senza fili di portata limitata che soddisfano le caratteristiche di cui al comma 2 a permessi urbanistici individuali o ad altri permessi individuali preventivi. In deroga al secondo periodo, le autorità competenti possono richiedere autorizzazioni per l’installazione dei punti di accesso senza fili di portata limitata in edifici o siti di valore architettonico, storico, ambientale e paesaggistico protetti a norma del diritto nazionale o se necessario per ragioni di pubblica sicurezza. Al rilascio di tali autorizzazioni si applica l’ articolo 7 decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33.

2. Le caratteristiche fisiche e tecniche, come le dimensioni massime, il peso e, se del caso, la potenza di emissione, dei punti di accesso senza fili di portata limitata sono definite dal regolamento 2020/1070/UE della Commissione europea, del 20 luglio 2020. Il presente articolo non si applica ai punti di accesso senza fili di portata limitata con un sistema di antenna attivo. Ai fini del presente articolo si applicano le seguenti definizioni: a) «potenza isotropa equivalente irradiata (Equivalent Isotropically Radiated Power, EIRP)»: il prodotto della potenza fornita all’antenna per il suo guadagno in una data direzione rispetto ad un’antenna isotropa (guadagno assoluto o isotropico); b) «sistema di antenna»: la componente hardware di un punto di accesso senza fili di portata limitata che irradia energia in radiofrequenza per fornire connettività senza fili agli utenti finali; c) «sistema di antenna attivo» (Active Antenna System, AAS): un sistema di antenna in cui l’ampiezza o la fase tra gli elementi di antenna, o entrambe, sono continuamente modificate, dando luogo a un diagramma di radiazione che varia in risposta a cambiamenti a breve termine nell’ambiente radio. Ciò esclude il modellamento del fascio a lungo termine quale il downtilt elettrico fisso. Nei punti di accesso senza fili di portata limitata dotati di un AAS, quest’ultimo è parte integrante del punto di accesso senza fili di portata limitata; d) «al chiuso»: qualsiasi spazio, compresi i veicoli di trasporto, dotato di un soffitto, di un tetto o di una struttura o dispositivo fissi o mobili in grado di coprire l’intero spazio, e che, fatta eccezione per le porte, le finestre e i passaggi pedonali, è completamente racchiuso da muri o pareti, in maniera permanente o temporanea, indipendentemente dal tipo di materiale utilizzato per il tetto, i muri o le pareti e dal carattere permanente o temporaneo della struttura; e) «all’aperto»: qualsiasi spazio che non sia al chiuso.

3. I punti di accesso senza fili di portata limitata sono conformi all’allegato, lettera B,… del regolamento 2020/1070 /EU e… : a) sono integrati completamente e in sicurezza nella loro struttura di sostegno e sono quindi invisibili al pubblico; b) soddisfano le condizioni di cui all’allegato, lettera A, all’articolo 3 del regolamento 2020/1070/UE.

4. Il comma 3 fa salve le competenze del Ministero e delle altre autorità competenti di determinare i livelli aggregati dei campi elettromagnetici derivanti dalla co-locazione o dall’aggregazione, in una zona locale, di punti di accesso senza fili di portata limitata, e di garantire la conformità ai limiti aggregati di esposizione ai campi elettromagnetici applicabili conformemente al diritto dell’Unione utilizzando mezzi diversi dai permessi individuali relativi all’installazione di punti di accesso senza fili di portata limitate. Gli operatori che hanno installato punti di accesso senza fili di portata limitata di classe E0, E2 o E10 conformi alle condizioni di cui al comma 1 notificano alle autorità competenti,, entro due settimane dall’installazione di ciascuno di essi, l’installazione e l’ubicazione di tali punti di accesso, nonché i requisiti che rispettano conformemente a tale paragrafo.

5. Il Ministero, in collaborazione con le altre autorità competenti, con cadenza regolare, effettua attività di monitoraggio e riferisce alla Commissione europea,… anche per quanto riguarda le tecnologie utilizzate dai punti di accesso senza fili di portata limitata installati. A tal fine gli operatori riferiscono al Ministero, entro il 31 gennaio di ciascun anno, le installazioni effettuate al 31 dicembre del precedente anno, che rientrano nel campo di applicazione del regolamento di esecuzione (UE)2020/1070 della Commissione del 20 luglio 2020.

6. Il presente articolo non pregiudica i requisiti essenziali previsti dal decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128, e il regime di autorizzazione applicabile per l’uso dello spettro radio….

7. Il Ministero e le altre autorità competenti, fermo restando quanto previsto dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, provvedono affinchè gli operatori abbiano il diritto di accedere a qualsiasi infrastruttura fisica controllata da autorità pubbliche nazionali, regionali o locali che sia tecnicamente idonea a ospitare punti di accesso senza fili di portata limitata o che sia necessaria per connettere tali punti di accesso a una dorsale di rete. Le autorità pubbliche soddisfano tutte le ragionevoli richieste di accesso secondo modalità e condizioni eque, ragionevoli, trasparenti e non discriminatorie, che sono rese pubbliche presso un punto informativo unico.

8. Fatti salvi eventuali accordi commerciali, l’installazione dei punti di accesso senza fili di portata limitata non è soggetta a contributi o oneri con eccezione di quelli previsti dall’articolo 16. articolo precedente articolo successivo

Commento

I punti di accesso senza fili di portata limitata: una categoria regolatoria specifica

L'articolo 69 del Codice delle comunicazioni elettroniche introduce un regime semplificato per una categoria specifica di apparati: i punti di accesso senza fili di portata limitata, definiti nell'art. 2 del Codice come apparecchiature di piccole dimensioni, a bassa potenza, a corto raggio, che possono essere utilizzati come parte di una rete pubblica di comunicazione elettronica. Si tratta sostanzialmente delle piccole celle di copertura mobili (small cell 5G) e dei punti di accesso Wi-Fi collegati a reti pubbliche, il cui dispiegamento capillare è una condizione tecnica indispensabile per lo sviluppo delle reti 5G dense nelle aree urbane. Le caratteristiche fisiche e tecniche di questi apparati sono definite dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1070 della Commissione: dimensioni massime, peso, potenza di emissione. Rientrano nella norma i punti di accesso installati sia al chiuso sia all'aperto, con la sola esclusione dei sistemi con antenna attiva (AAS), che seguono un regime differente.

Il divieto di permessi preventivi individuali

Il nucleo della norma è al comma 1: le autorità competenti «non subordinano l'installazione dei punti di accesso senza fili di portata limitata che soddisfano le caratteristiche di cui al comma 2 a permessi urbanistici individuali o ad altri permessi individuali preventivi». Questo divieto è di portata ampia: nessun Comune, nessuna Regione, nessuna autorità locale può richiedere un permesso edilizio, una concessione, un nulla osta o qualsiasi altro atto autorizzatorio preventivo e individuale per l'installazione di questi apparati. Il Ministero deve garantire la coerenza nazionale delle norme applicabili, pubblicandole prima della loro applicazione. La norma ammette due eccezioni: edifici e siti soggetti a tutela paesaggistica, storico-artistica o ambientale ai sensi del diritto nazionale, e situazioni in cui sia necessario per ragioni di pubblica sicurezza. In questi casi si applica il D.Lgs. 33/2016 per il rilascio delle autorizzazioni.

L'obbligo di notifica post-installazione

In sostituzione del permesso preventivo, il comma 4 introduce un obbligo di notifica ex post: gli operatori che installano punti di accesso di classe E0, E2 o E10 (le classificazioni del regolamento UE 2020/1070 in base alla potenza e all'ubicazione degli apparati) devono notificare alle autorità competenti l'installazione e l'ubicazione entro due settimane dall'installazione. Questa notifica consente alle autorità di monitorare il livello aggregato dei campi elettromagnetici nelle aree in cui si concentrano più punti di accesso in co-locazione, senza dover approvare preventivamente ogni singola installazione. Il Ministero effettua monitoraggi regolari e riferisce alla Commissione europea: gli operatori devono comunicare le installazioni annuali entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Il diritto di accesso alle infrastrutture pubbliche

Il comma 7 introduce un diritto fondamentale per gli operatori: l'accesso a qualsiasi infrastruttura fisica controllata da autorità pubbliche — Stato, Regioni, Comuni, enti pubblici — che sia tecnicamente idonea a ospitare punti di accesso senza fili di portata limitata o che sia necessaria per collegarli a una dorsale di rete. Le autorità pubbliche devono soddisfare le richieste di accesso secondo modalità eque, ragionevoli, trasparenti e non discriminatorie, rese pubbliche in un punto informativo unico. Questo diritto è strumentale al dispiegamento capillare delle piccole celle nelle aree urbane: pali della luce, semafori, edifici pubblici, stazioni dell'autobus — tutte infrastrutture di proprietà pubblica che possono ospitare i piccoli apparati della rete 5G densa.

Casi pratici

Caso 1: Comune che chiede permesso edilizio per una small cell su un palo della luce

L'operatore Alfa S.p.A. vuole installare una piccola cella 5G conforme al regolamento UE 2020/1070 su un palo della luce di proprietà del Comune di Caio. Il Comune richiede la presentazione di un permesso edilizio individuale prima dell'installazione. Alfa contesta la richiesta citando l'art. 69, comma 1: per i punti di accesso che soddisfano le caratteristiche del regolamento UE 2020/1070, le autorità competenti non possono richiedere permessi urbanistici individuali preventivi. Il Comune rettifica la propria posizione: Alfa può installare l'apparato e deve solo notificare l'installazione entro due settimane.

Caso 2: Installazione di access point Wi-Fi in un centro storico vincolato

Tizio, responsabile tecnico dell'operatore Beta, vuole installare un access point Wi-Fi di portata limitata su un edificio storico nel centro di una città tutelata ai sensi del D.Lgs. 42/2004. L'art. 69, comma 1, consente in questo caso un'eccezione al divieto di permessi preventivi: gli edifici di valore storico e paesaggistico possono richiedere autorizzazioni specifiche. Beta presenta istanza alla Soprintendenza, che verifica la compatibilità dell'apparato con il valore architettonico dell'edificio. La Soprintendenza autorizza l'installazione a condizione che l'access point sia integrato in sicurezza nella struttura e non visibile dall'esterno, in linea con i requisiti estetici del comma 3 dell'art. 69.

Caso 3: Richiesta di accesso a infrastrutture comunali per small cell 5G

L'operatore Gamma vuole installare piccole celle 5G su cinquanta semafori del Comune di Sempronio, che risultano idonei dal punto di vista tecnico. Ai sensi del comma 7 dell'art. 69, Gamma ha il diritto di accedere a queste infrastrutture pubbliche. Il Comune deve rispondere alla richiesta secondo condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie pubblicate nel punto informativo unico. Il Comune fissa un canone annuale conforme all'art. 16 del Codice e definisce le modalità di accesso tecnico ai semafori. Gamma accetta le condizioni e avvia le installazioni con sola notifica post-operativa.

Domande frequenti

Per installare una small cell 5G su un palo serve il permesso del Comune?

No, se l'apparato è conforme alle caratteristiche fisiche e tecniche del regolamento UE 2020/1070. In questo caso l'art. 69 vieta ai Comuni di richiedere permessi urbanistici individuali preventivi. L'operatore deve però notificare l'installazione alle autorità competenti entro due settimane. L'eccezione si applica agli edifici storici o vincolati e alle situazioni di pubblica sicurezza.

Il Comune può far pagare per installare piccole celle sui propri pali?

Può richiedere corrispettivi, ma solo quelli espressamente previsti dall'art. 16 del Codice (i contributi per i diritti di installare strutture). Il comma 8 dell'art. 69 vieta qualsiasi altro contributo o onere non previsto da quella norma. Il canone deve essere equo, ragionevole e non discriminatorio.

Come funziona la notifica post-installazione dei punti di accesso senza fili?

Gli operatori che installano punti di accesso di classe E0, E2 o E10 (classificazioni del regolamento UE 2020/1070) devono notificare l'installazione e l'ubicazione alle autorità competenti entro due settimane dall'installazione di ciascun apparato. Entro il 31 gennaio di ogni anno devono comunicare al Ministero tutte le installazioni effettuate al 31 dicembre dell'anno precedente.

Gli operatori possono installare piccole celle anche all'interno degli edifici pubblici?

Sì, se le autorità pubbliche che controllano quegli edifici li mettono a disposizione. Il comma 7 impone alle autorità pubbliche di consentire l'accesso a qualsiasi infrastruttura fisica idonea ad ospitare punti di accesso senza fili di portata limitata, a condizioni eque, ragionevoli, trasparenti e non discriminatorie, pubblicate in un punto informativo unico.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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