Testo dell'articoloVigente
Art. 84 D.Lgs. 259/2003 – Obblighi in materia di accesso e di uso di determinati elementi di rete e risorse correlate
Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)
1. In conformità dell’articolo 79, l’Autorità può imporre alle imprese l’obbligo di soddisfare richieste ragionevoli di accesso e l’uso di determinati elementi di rete e risorse correlate, in particolare qualora reputi che il rifiuto di concedere l’accesso o termini e condizioni non ragionevoli di effetto equivalente ostacolerebbero l’emergere di una concorrenza sostenibile sul mercato al dettaglio e sarebbero contrarie agli interessi dell’utente finale. L’Autorità può imporre alle imprese: a) di concedere a terzi l’accesso a specifici elementi fisici di rete e risorse correlate, nonché il relativo uso, secondo i casi, ivi compreso l’accesso disaggregato alla rete e alla sottorete locale; b) di concedere a terzi l’accesso a specifici elementi e servizi di rete attivi o virtuali; c) di negoziare in buona fede con le imprese che chiedono un accesso; d) di non revocare l’accesso alle risorse concesso in precedenza; e) di fornire specifici servizi all’ingrosso per la rivendita da parte di terzi; f) di concedere un accesso aperto alle interfacce tecniche, ai protocolli o ad altre tecnologie d’importanza decisiva, indispensabili per l’interoperabilità dei servizi o dei servizi di reti virtuali; g) di consentire la coubicazione o altre forme di condivisione associata degli impianti; h) di fornire determinati servizi necessari per garantire agli utenti l’interoperabilità punto a punto dei servizi o servizi di roaming per le reti mobili; i) di garantire l’accesso ai sistemi di supporto operativo o a sistemi software analoghi necessari per garantire eque condizioni di concorrenza nella fornitura dei servizi; l) di interconnettere reti o risorse di rete; m) di fornire l’accesso a servizi correlati come quelli relativi all’identità, alla posizione e alla presenza.
2. L’Autorità può assoggettare tali obblighi a condizioni di equità, ragionevolezza e tempestività. Nel valutare l’opportunità di imporre qualsiasi fra i possibili obblighi specifici di cui al comma 1, e soprattutto le relative idoneità e modalità di imposizione conformemente al principio di proporzionalità, l’Autorità valuta se altre forme di accesso a input all’ingrosso, nello stesso mercato all’ingrosso o in un mercato all’ingrosso connesso, sarebbero sufficienti a dare soluzione al problema individuato nell’interesse dell’utente finale. Detta valutazione comprende offerte di accesso commerciale, l’accesso regolamentato a norma dell’articolo 72 o l’accesso regolamentato esistente o previsto ad altri input all’ingrosso a norma del presente articolo. L’Autorità tiene conto, in particolare, dei seguenti fattori: a) fattibilità tecnica ed economica dell’uso o dell’installazione di risorse concorrenti, alla luce del ritmo di evoluzione del mercato, tenuto conto della natura e del tipo di interconnessione o di accesso in questione, fra cui la fattibilità di altri prodotti di accesso upstream quale l’accesso ai condotti; b) evoluzione tecnologica prevista che incida sulla progettazione e sulla gestione della rete; c) necessità di garantire la neutralità tecnologica che consenta alle parti di progettare e gestire le proprie reti; d) fattibilità della fornitura dell’accesso offerto, in relazione alla capacità disponibile; e) investimenti iniziali del proprietario delle risorse, tenendo conto di qualsiasi investimento pubblico effettuato e dei rischi connessi a tali investimenti, con particolare riguardo agli investimenti nelle reti ad altissima capacità e ai livelli di rischio connessi; f) necessità di tutelare la concorrenza a lungo termine, con particolare attenzione a una concorrenza infrastrutturale economicamente efficace e a modelli di business innovativi che favoriscono la concorrenza sostenibile, come quelli basati sul coinvestimento nelle reti; g) se del caso, eventuali diritti di proprietà intellettuale applicabili; h) fornitura di servizi paneuropei.
3. Qualora l’Autorità prenda in considerazione, conformemente all’articolo 79, di imporre obblighi sulla base dell’articolo 83 o del presente articolo, valuta se l’imposizione di obblighi a norma del solo articolo 83 sarebbe uno strumento proporzionato con cui promuovere la concorrenza e gli interessi degli utenti finali.
4. L’Autorità, nell’imporre a un’impresa l’obbligo di concedere l’accesso ai sensi del presente articolo, può stabilire condizioni tecniche o operative che devono essere soddisfatte dal fornitore di servizi o dai beneficiari di tale accesso, ove necessario per garantire il funzionamento normale della rete. L’obbligo di rispettare determinate norme o specifiche tecniche è conforme alle norme e alle specifiche stabilite conformemente all’articolo 39. articolo precedente articolo successivo
In sintesi
Indice dei contenuti
Il nucleo della regolamentazione dell'accesso wholesale
L'articolo 84 costituisce il cuore della regolamentazione dell'accesso nelle comunicazioni elettroniche, disciplinando l'obbligo di fornire accesso agli elementi attivi e virtuali della rete e alle risorse correlate. Mentre l'articolo 83 riguarda le infrastrutture passive (cavidotti, torri), questo articolo copre gli elementi che «fanno funzionare» la rete: accesso fisico disaggregato alla rete locale, accesso agli elementi attivi e ai servizi di rete virtuali, accesso ai sistemi di supporto operativo, servizi di roaming e interconnessione. La complessità tecnica di questi obblighi è molto maggiore di quella dell'accesso alle infrastrutture passive, perché richiede un coordinamento operativo profondo tra il fornitore dell'accesso e il beneficiario, con implicazioni sulla gestione della rete, sulla qualità del servizio e sulla sicurezza delle informazioni.
Il catalogo degli obblighi imponibili
Il primo comma elenca tredici tipi specifici di obblighi che l'AGCOM può imporre: a) accesso a elementi fisici di rete e risorse correlate, incluso l'accesso disaggregato alla rete e alla sottorete locale; b) accesso a elementi e servizi di rete attivi o virtuali; c) obbligo di negoziare in buona fede; d) divieto di revoca unilaterale degli accessi precedentemente concessi; e) fornitura di servizi wholesale per la rivendita; f) accesso aperto a interfacce tecniche, protocolli o altre tecnologie decisive per l'interoperabilità; g) coubicazione e condivisione degli impianti; h) fornitura di servizi per l'interoperabilità punto a punto o roaming nelle reti mobili; i) accesso ai sistemi di supporto operativo (OSS) e sistemi analoghi; l) interconnessione di reti o risorse di rete; m) accesso a servizi correlati come quelli relativi all'identità, alla posizione e alla presenza. Questa elencazione è particolarmente rilevante per il settore: l'accesso disaggregato alla rete locale (lettera a) è il meccanismo base dell'unbundling del local loop; l'accesso ai sistemi OSS (lettera i) è fondamentale per garantire processi equivalenti tra divisione interna e operatori terzi; il roaming (lettera h) è cruciale per gli operatori virtuali di rete mobile.
Il test di proporzionalità e i fattori di valutazione
Il secondo comma elenca i fattori che l'AGCOM deve considerare nel valutare la proporzionalità degli obblighi: fattibilità tecnica ed economica; evoluzione tecnologica prevista; neutralità tecnologica; fattibilità della fornitura con la capacità disponibile; investimenti iniziali del proprietario delle risorse con particolare riguardo agli investimenti nelle reti ad altissima capacità; esigenza di tutelare la concorrenza a lungo termine e di incentivare modelli di coinvestimento; diritti di proprietà intellettuale applicabili; fornitura di servizi paneuropei. Il fattore degli investimenti merita attenzione specifica: il Codice introduce un principio di «scala di investimento» (investment ladder) per cui obblighi di accesso più pervasivi non dovrebbero scoraggiare gli investimenti in reti di nuova generazione. La previsione di un ragionevole margine di profitto sugli investimenti (art. 85) completa questo meccanismo di bilanciamento tra obiettivi concorrenziali e incentivi all'investimento.
La sequenza logica nell'imposizione degli obblighi
Il terzo comma introduce un elemento metodologico importante: prima di imporre obblighi ai sensi del presente articolo, l'AGCOM deve valutare se l'imposizione di obblighi ai sensi del solo articolo 83 (accesso alle infrastrutture passive) sarebbe uno strumento sufficiente e proporzionato. Questa sequenza riflette il principio di proporzionalità: l'accesso alle infrastrutture passive è meno invasivo dell'accesso agli elementi attivi, perché il richiedente deve costruire la propria rete attiva e non dipende dall'operatore dominante per la gestione tecnica del servizio. La sequenza non è rigida - l'AGCOM può valutare la situazione e procedere direttamente all'articolo 84 se l'accesso passivo non è sufficiente - ma impone una motivazione specifica.
Casi pratici
Caso 1: Accesso disaggregato alla rete locale in fibra ottica (FTTH unbundling)
L'operatore alternativo Beta S.r.l. chiede ad Alfa S.p.A. l'accesso disaggregato alla rete locale in fibra ottica per poter offrire ai propri clienti servizi su infrastruttura propria, senza acquistare pacchetti di servizi attivi. Alfa sostiene che la rete FTTH non è tecnicamente progettata per l'unbundling e che l'accesso disaggregato richiederebbe investimenti aggiuntivi significativi. L'AGCOM analizza la richiesta, acquisisce pareri tecnici e constata che l'accesso disaggregato è tecnicamente fattibile con modifiche limitate. Tenendo conto degli investimenti di Alfa nella nuova rete, impone l'obbligo di accesso con tariffe che includono un margine di profitto ragionevole sugli investimenti effettuati.
Caso 2: Accesso ai sistemi OSS per garantire processi equivalenti
Nell'ambito della verifica del rispetto degli obblighi di non discriminazione, l'AGCOM riscontra che la divisione retail di Alfa S.p.A. beneficia di interfacce di provisioning automatizzate con i sistemi OSS che consentono attivazioni in quattro ore, mentre gli operatori alternativi devono operare tramite portali web con tempi di attivazione di un giorno lavorativo. L'Autorità impone ad Alfa, ai sensi della lettera i) del primo comma, di mettere a disposizione degli operatori alternativi le stesse API di provisioning automatizzato utilizzate internamente, con le stesse garanzie di livello di servizio (SLA) applicate alla propria divisione retail.
Caso 3: Valutazione della priorità dell'accesso passivo rispetto all'accesso attivo
L'operatore Gamma S.r.l. richiede all'AGCOM di imporre ad Alfa S.p.A. sia l'accesso ai cavidotti (art. 83) sia l'accesso al prodotto attivo di bitstream (art. 84) in una determinata area. L'Autorità, applicando il terzo comma, valuta se l'accesso ai soli cavidotti consenta a Gamma di dispiegare la propria rete attiva e di servire il mercato. Conclude che, in quell'area specifica, la disponibilità dei cavidotti è sufficiente a consentire un accesso infrastrutturale pieno e che l'obbligo di bitstream attivo non è proporzionato perché produrrebbe un minor incentivo all'investimento infrastrutturale di Gamma. Impone quindi il solo accesso passivo ai cavidotti, riservandosi di rivalutare la necessità dell'accesso attivo se l'accesso passivo non producesse i risultati attesi.
Domande frequenti
Cos'è l'accesso disaggregato alla rete locale (unbundling)?
È l'obbligo per l'operatore dominante di fornire ai concorrenti l'accesso fisico diretto alla rete locale (il tratto che collega l'abitazione dell'utente alla centrale telefonica), consentendo loro di installare le proprie apparecchiature e offrire servizi direttamente all'utente finale senza acquistare servizi attivi dall'operatore dominante. È uno degli strumenti regolamentari più efficaci per la promozione della concorrenza infrastrutturale.
Che cosa sono i sistemi OSS e perché il loro accesso è regolamentato?
I sistemi di supporto operativo (Operational Support Systems) sono le piattaforme informatiche che gestiscono il ciclo di vita dei servizi: provisioning, attivazione, gestione dei guasti, fatturazione. L'accesso a questi sistemi è fondamentale perché, senza interfacce equivalenti, gli operatori alternativi non possono offrire ai propri clienti la stessa qualità di servizio e gli stessi tempi di attivazione della divisione retail dell'operatore dominante.
L'AGCOM può imporre l'obbligo di roaming agli operatori di rete mobile?
Sì, ai sensi della lettera h) del primo comma, l'AGCOM può imporre obblighi di fornitura di servizi di roaming nelle reti mobili. Questo obbligo è particolarmente rilevante per gli operatori virtuali di rete mobile (MVNO) che non dispongono di proprie frequenze radio e devono necessariamente utilizzare la rete di un operatore che le possiede.
Come si bilancia l'obbligo di accesso con la tutela degli investimenti infrastrutturali?
Il Codice introduce il principio della 'scala di investimento': obblighi di accesso più ampi in aree dove la concorrenza infrastrutturale è impossibile; riduzione degli obblighi dove esistono o si sviluppano infrastrutture alternative. Per le reti ad altissima capacità, la tariffa di accesso deve includere un margine di profitto ragionevole sugli investimenti effettuati, per non scoraggiare i nuovi dispiegamenti di rete in fibra ottica.