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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale respinge le questioni sollevate dal Consiglio di Stato sulla disciplina del programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana dell’area di Bagnoli, contenuta nel decreto «Sblocca Italia». Le censure sono in parte dichiarate inammissibili e in parte non fondate.

Di cosa si tratta

L’area di Bagnoli, a Napoli, è oggetto di un programma di bonifica e rigenerazione urbana disciplinato dall’art. 33 del decreto-legge «Sblocca Italia» del 2014. Nel contenzioso tra il Comune di Napoli e la Presidenza del Consiglio, il Consiglio di Stato ha sollevato dubbi di costituzionalità su più commi di tale disciplina.

La questione di legittimità costituzionale

Il Consiglio di Stato ha impugnato l’art. 33, commi 3, 9, 10, 12 e 13, del d.l. 12 settembre 2014, n. 133, convertito nella legge n. 164 del 2014. Le censure riguardavano, tra l’altro, gli artt. 101, 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, e 118, primo comma, della Costituzione, in tema di riparto di competenze e di tutela ambientale.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile la costituzione del Fallimento Bagnolifutura spa; ha dichiarato inammissibile la questione relativa al comma 12 sollevata in riferimento all’art. 101 Cost.; ha dichiarato non fondata la questione relativa ai commi 3, 9, 10 e 13, sollevata in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, nonché 118, primo comma, Cost.; ha infine ordinato la restituzione degli atti al Consiglio di Stato relativamente al comma 12, per le censure riferite agli artt. 42, 101 e 117, primo comma, Cost. in relazione alla CEDU.

Il principio

La disciplina statale del programma di bonifica e rigenerazione urbana di Bagnoli è in larga parte riconducibile alla competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente, senza che si configuri un’indebita compressione delle competenze regionali e comunali nei termini prospettati.

Domande e risposte

Qual era l’oggetto del giudizio?

La disciplina statale del programma di bonifica e rigenerazione urbana dell’area di Bagnoli prevista dal decreto «Sblocca Italia».

La Corte ha annullato qualche norma?

No: le questioni sono state dichiarate in parte inammissibili e in parte non fondate, con restituzione degli atti su un profilo.

Perché la Corte ha restituito gli atti su un comma?

Per consentire al Consiglio di Stato di rivalutare le censure riferite ad alcuni parametri costituzionali in relazione alla CEDU.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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