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La Corte dichiara estinto il processo: il Governo, dopo che la Regione Puglia aveva modificato le norme contestate sui Consorzi di bonifica, ha rinunciato al ricorso e, in assenza di costituzione della Regione, ciò determina l’estinzione del giudizio.
Di cosa si tratta
Lo Stato aveva impugnato in via principale alcune norme della legge della Regione Puglia n. 1 del 2017 sulla liquidazione dei Consorzi di bonifica commissariati, che imponevano ai creditori di rinunciare al 50 per cento dei crediti e agli interessi. La Regione ha però modificato le disposizioni e il Governo ha rinunciato al ricorso.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato gli artt. 2, comma 5, e 3 della legge della Regione Puglia 3 febbraio 2017, n. 1, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, per invasione della competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile nella disciplina della liquidazione dei consorzi.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato estinto il processo. Dopo la modifica delle disposizioni impugnate ad opera della legge regionale n. 38 del 2017, il Governo ha rinunciato al ricorso; poiché la Regione Puglia non si era costituita in giudizio, la rinuncia ha determinato, ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative, l’estinzione del processo.
Il principio
Nel giudizio in via principale la rinuncia al ricorso, quando la parte resistente non si è costituita, determina l’estinzione del processo senza esame del merito: è una pronuncia di rito che chiude il giudizio.
Domande e risposte
Perché il processo si è estinto?
Perché il Governo ha rinunciato al ricorso dopo che la Regione aveva modificato le norme contestate; non essendosi la Regione costituita, la rinuncia ha comportato l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative.
La Corte ha deciso se le norme erano legittime?
No. Si tratta di una pronuncia di rito: la Corte non ha esaminato il merito della questione, limitandosi a dichiarare estinto il giudizio.
Cosa contestava il Governo alla legge pugliese?
Che, disciplinando la liquidazione dei Consorzi di bonifica e imponendo ai creditori la rinuncia a metà dei crediti e agli interessi, la Regione avesse invaso la competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Riparto di competenze legislative: la materia «ordinamento civile» è riservata allo Stato.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.