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La Corte dichiara manifestamente infondate le questioni sul meccanismo di rivalutazione delle pensioni introdotto dopo la sentenza n. 70 del 2015: si tratta di questioni identiche a quelle già respinte con la sentenza n. 250 del 2017, riguardanti il blocco della perequazione automatica per il biennio 2012-2013.
Di cosa si tratta
Dopo la sentenza n. 70 del 2015, che aveva censurato il blocco totale della rivalutazione delle pensioni, il legislatore (d.l. n. 65 del 2015) ha previsto una rivalutazione parziale e graduata. La Corte dei conti per la Lombardia dubitava che il nuovo meccanismo fosse ancora insufficiente a garantire l’adeguatezza dei trattamenti più elevati.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia, ha censurato l’art. 24, commi 25 e 25-bis, del d.l. n. 201 del 2011, come modificato dal d.l. n. 65 del 2015, e l’art. 1, comma 483, lettera e), della legge n. 147 del 2013, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 36, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato le questioni manifestamente infondate, richiamando la sentenza n. 250 del 2017, che aveva già respinto identiche censure sulle stesse disposizioni. Il meccanismo di rivalutazione parziale e progressiva rientra nella discrezionalità del legislatore, esercitata in modo non irragionevole e nel rispetto del limite dell’adeguatezza dei trattamenti.
Il principio
La scelta dei meccanismi di rivalutazione delle pensioni spetta al legislatore, che deve assicurare l’adeguatezza dei trattamenti (art. 38, secondo comma, Cost.) entro il limite della ragionevolezza: una rivalutazione parziale e graduata, bilanciata con le esigenze di finanza pubblica, non viola la Costituzione.
Domande e risposte
Cosa c’entra la sentenza n. 70 del 2015?
Quella sentenza aveva dichiarato illegittimo il blocco totale della perequazione; il legislatore vi ha posto rimedio con una rivalutazione parziale, oggetto delle censure poi respinte con questa pronuncia.
Perché le questioni sono «manifestamente infondate»?
Perché identiche a quelle già decise con la sentenza n. 250 del 2017: la Corte ha confermato che il meccanismo di rivalutazione parziale rientra nella discrezionalità ragionevole del legislatore.
La discrezionalità del legislatore è senza limiti?
No. Trova un limite nel criterio di ragionevolezza e nell’esigenza di garantire l’adeguatezza dei trattamenti pensionistici ai sensi dell’art. 38, secondo comma, Cost.
Norme collegate
- Art. 36 della Costituzione — Diritto a una retribuzione/prestazione proporzionata e sufficiente, richiamato indirettamente.
- Art. 38 della Costituzione — Diritto dei lavoratori a mezzi adeguati alle esigenze di vita, parametro dell’adeguatezza delle pensioni.
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza e ragionevolezza nella disciplina dei trattamenti.
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