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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente infondate le questioni sul meccanismo di rivalutazione delle pensioni introdotto dopo la sentenza n. 70 del 2015: si tratta di questioni identiche a quelle già respinte con la sentenza n. 250 del 2017, riguardanti il blocco della perequazione automatica per il biennio 2012-2013.

Di cosa si tratta

Dopo la sentenza n. 70 del 2015, che aveva censurato il blocco totale della rivalutazione delle pensioni, il legislatore (d.l. n. 65 del 2015) ha previsto una rivalutazione parziale e graduata. La Corte dei conti per la Lombardia dubitava che il nuovo meccanismo fosse ancora insufficiente a garantire l’adeguatezza dei trattamenti più elevati.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia, ha censurato l’art. 24, commi 25 e 25-bis, del d.l. n. 201 del 2011, come modificato dal d.l. n. 65 del 2015, e l’art. 1, comma 483, lettera e), della legge n. 147 del 2013, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 36, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato le questioni manifestamente infondate, richiamando la sentenza n. 250 del 2017, che aveva già respinto identiche censure sulle stesse disposizioni. Il meccanismo di rivalutazione parziale e progressiva rientra nella discrezionalità del legislatore, esercitata in modo non irragionevole e nel rispetto del limite dell’adeguatezza dei trattamenti.

Il principio

La scelta dei meccanismi di rivalutazione delle pensioni spetta al legislatore, che deve assicurare l’adeguatezza dei trattamenti (art. 38, secondo comma, Cost.) entro il limite della ragionevolezza: una rivalutazione parziale e graduata, bilanciata con le esigenze di finanza pubblica, non viola la Costituzione.

Domande e risposte

Cosa c’entra la sentenza n. 70 del 2015?

Quella sentenza aveva dichiarato illegittimo il blocco totale della perequazione; il legislatore vi ha posto rimedio con una rivalutazione parziale, oggetto delle censure poi respinte con questa pronuncia.

Perché le questioni sono «manifestamente infondate»?

Perché identiche a quelle già decise con la sentenza n. 250 del 2017: la Corte ha confermato che il meccanismo di rivalutazione parziale rientra nella discrezionalità ragionevole del legislatore.

La discrezionalità del legislatore è senza limiti?

No. Trova un limite nel criterio di ragionevolezza e nell’esigenza di garantire l’adeguatezza dei trattamenti pensionistici ai sensi dell’art. 38, secondo comma, Cost.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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