In sintesi
- L'art. 89 disciplina la recidiva nel contrabbando: chi, dopo condanna definitiva per delitto di contrabbando, commette un nuovo delitto di contrabbando punito dalla legge con la sola multa, è condannato anche alla reclusione fino a un anno, in aggiunta alla multa.
- In caso di recidiva reiterata (il soggetto già recidivo che commette un ulteriore delitto di contrabbando punito con la sola multa), la pena della reclusione di cui al comma 1 è aumentata dalla metà a due terzi.
- Al di fuori delle fattispecie aggravate dai commi 1 e 2, la recidiva nel contrabbando è regolata dalle norme generali del codice penale (art. 99 c.p.).
- La norma opera solo per i delitti di contrabbando (non per le violazioni amministrative), e solo quando il nuovo fatto è punito dalla legge con la sola multa (non per i fatti già puniti con reclusione anche in caso di prima commissione).
- La recidiva specifica ex art. 89 costituisce un'ipotesi di reato autonomo rispetto alla prima condanna: richiede accertamento incidentale della condanna definitiva precedente e valutazione del nuovo fatto nella sua interezza.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 89 D.Lgs. 141/2024 — Recidiva nel contrabbando
Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)
1. Colui che, dopo essere stato condannato in via definitiva per delitto di contrabbando, commette un altro delitto di contrabbando per il quale la legge stabilisce la sola multa, è punito, oltre che con la pena della multa, con la reclusione fino a un anno.
2. Se il recidivo in un delitto di contrabbando commette un altro delitto di contrabbando per il quale la legge stabilisce la sola multa, la pena della reclusione di cui al comma 1 è aumentata dalla metà a due terzi.
3. Quando non ricorrono le circostanze previste nel presente articolo, la recidiva nel contrabbando è regolata dal codice penale.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Funzione e ratio della recidiva speciale nel contrabbando
L'art. 89 del D.Lgs. 141/2024 introduce una disciplina della recidiva speciale e più severa rispetto a quella prevista in via generale dall'art. 99 del codice penale per la recidiva comune. La logica sottostante è quella della maggiore pericolosità sociale del recidivo nel contrabbando: chi, già condannato in via definitiva per un delitto doganale, torna a delinquere nella stessa materia, manifesta una propensione criminale consolidata che giustifica un trattamento sanzionatorio più rigido. Il legislatore ha ritenuto che, in questo settore, la progressione di carriera criminale debba essere spezzata con la minaccia della pena detentiva, anche per fatti che in prima commissione comporterebbero solo la multa.
La norma si raccorda con il sistema sanzionatorio complessivo del D.Lgs. 141/2024 in materia di contrabbando, che distingue tra: (i) violazioni amministrative (punite con sanzioni pecuniarie proporzionali ai diritti di confine); (ii) delitti di contrabbando puniti con la sola multa (fatti di minor gravità, ma qualificati come reati); (iii) delitti di contrabbando puniti con la reclusione o con reclusione e multa congiuntamente (fatti gravi o aggravati). L'art. 89 opera esclusivamente nella seconda categoria: trasforma, per il recidivo, un fatto punito con la sola multa in un fatto punito cumulativamente con multa e reclusione.
Presupposti del comma 1: i requisiti della recidiva speciale
Il comma 1 individua tre presupposti cumulativi per l'applicazione della recidiva speciale:
In presenza di tutti e tre i presupposti, la pena della reclusione (fino a un anno) si aggiunge alla multa prevista per il fatto: il giudice applica entrambe le sanzioni, determina la multa per il fatto base e aggiunge la reclusione ex art. 89 fino a un anno.
Il comma 2: la recidiva reiterata e l'aggravio ulteriore
Il comma 2 introduce un aggravio per il soggetto che si trova nella posizione di recidivo reiterato: chi è già recidivo (cioè ha già una condanna definitiva per contrabbando) e commette un ulteriore delitto di contrabbando punito con la sola multa. In questo caso, la pena della reclusione prevista dal comma 1 è aumentata dalla metà a due terzi. Considerato che il massimo del comma 1 è un anno, l'applicazione dell'aumento porta a:
Il giudice dovrà determinare la pena base (fino a un anno) e poi applicare l'aumento nel range dalla metà a due terzi, tenendo conto delle circostanze del caso concreto. È importante notare che l'aumento non è fisso ma proporzionale: per una pena base di sei mesi, l'aumento porterebbe a un massimo di dieci mesi (aumento di due terzi).
Il comma 3: sussidiarietà del codice penale
Il comma 3 chiarisce che, quando non ricorrono le circostanze previste nei commi 1 e 2 (cioè: la recidiva non riguarda delitti di contrabbando, oppure il nuovo fatto è già punito con la reclusione), la recidiva è regolata dal codice penale (art. 99 c.p.). L'art. 99 c.p. prevede la recidiva semplice (aumento fino a un sesto della pena), la recidiva aggravata (aumento fino a un terzo), la recidiva reiterata e la recidiva infraquinquennale, con relative norme speciali per i reati di grave allarme sociale. La norma doganale è quindi speciale e prevale sull'art. 99 c.p. solo nelle fattispecie tassativamente individuate dai commi 1 e 2.
Profili processuali: accertamento della condanna precedente
In sede processuale, la qualifica di recidivo ai sensi dell'art. 89 deve essere contestata dalla pubblica accusa e accertata dal giudice. L'accertamento richiede:
La contestazione della recidiva è una circostanza aggravante che deve essere portata a conoscenza dell'imputato e che può essere oggetto di valutazione in sede di bilanciamento delle circostanze ex art. 69 c.p. Il difensore ha interesse a contestare la sussistenza dei presupposti della recidiva speciale (es. dimostrando che la condanna precedente riguardava una violazione amministrativa e non un delitto, o che non era ancora definitiva al momento del nuovo fatto).
Implicazioni pratiche per operatori e spedizionieri
Per gli operatori economici che operano nel settore delle importazioni e del traffico internazionale di merci, l'art. 89 costituisce un segnale di attenzione importante: una condanna per contrabbando, anche se di modesta entità e punita con la sola multa, comporta conseguenze di lungo periodo sulla propria posizione giuridica. Il soggetto condannato si trova in una situazione di «rischio recidiva» che trasforma ogni successiva condotta di contrabbando — anche lieve — in un fatto potenzialmente punito con la reclusione. Questo incide anche sulla valutazione del rischio nell'ambito delle verifiche per l'ottenimento o il mantenimento dello status di operatore economico autorizzato (AEO), per il quale i precedenti penali del titolare e dei soggetti che dirigono l'impresa sono elemento rilevante ai sensi dell'art. 39, paragrafo 1, lett. b), del Reg. UE 952/2013.
Domande frequenti
La recidiva ex art. 89 si applica anche alle violazioni amministrative di contrabbando?
No. L'art. 89 si applica esclusivamente ai delitti di contrabbando (reati), non alle violazioni amministrative punite con sanzioni pecuniarie proporzionali ai diritti di confine. La distinzione tra delitto e illecito amministrativo è fondamentale: solo la condanna definitiva per un delitto di contrabbando integra il presupposto della recidiva speciale.
Cosa succede se il nuovo fatto di contrabbando è già punito con la reclusione (e non solo con la multa)?
In tal caso l'art. 89 non si applica: si applicano direttamente le norme che prevedono la pena detentiva per il fatto base. La recidiva sarà eventualmente regolata dall'art. 99 c.p. come recidiva comune, con possibili aumenti di pena sulla sanzione già prevista.
La condanna precedente deve riguardare la stessa fattispecie di contrabbando del nuovo fatto?
No. La norma richiede solo che la condanna definitiva riguardi un 'delitto di contrabbando', senza specificare che si tratti della stessa fattispecie. Il condannato per contrabbando di sigarette che commette contrabbando di merci di altra natura è comunque recidivo ai sensi dell'art. 89.
Come incide una condanna per contrabbando sull'ottenimento dello status AEO?
I precedenti penali del titolare dell'impresa e dei soggetti che ne dirigono la gestione sono rilevanti ai fini della concessione dell'autorizzazione AEO (art. 39, par. 1, lett. b, Reg. UE 952/2013). Una condanna per contrabbando — specie se non risalente nel tempo — può compromettere l'ottenimento o il mantenimento dello status AEO, che richiede il rispetto della normativa doganale e dei requisiti di affidabilità.
La recidiva ex art. 89 può essere oggetto di bilanciamento con le circostanze attenuanti?
Sì. In quanto circostanza aggravante, la recidiva speciale ex art. 89 è soggetta al giudizio di bilanciamento con le eventuali circostanze attenuanti ai sensi dell'art. 69 c.p. Il giudice può dichiarare la prevalenza delle attenuanti, con esclusione dell'aumento di pena per la recidiva, oppure l'equivalenza. La difesa ha interesse a far valere le attenuanti generiche (comportamento collaborativo, lieve entità del fatto, risarcimento del danno) per compensare l'effetto aggravante della recidiva.
Vedi anche