Testo dell'articoloVigente
Art. 77 D.Lgs. 141/2024 – Esecuzione dei verbali di aggiudicazione e dei contratti di vendita
Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)
1. Dal perfezionamento della vendita decorrono i termini per vincolare le merci a un regime doganale o per riesportarle.
2. La somma ricavata dalla vendita, esclusi i diritti doganali, è destinata in primo luogo al recupero delle spese di custodia e di vendita sostenute dall’Agenzia.
3. La parte residua della somma di cui al comma 2 è assunta in deposito dall’Agenzia e resta a disposizione degli eventuali aventi diritto, i quali possono chiederne la restituzione a pena di decadenza, non oltre due anni dalla vendita. Trascorso inutilmente tale termine, la somma è incamerata a favore dell’Erario.
4. Salvo che non siano state oggetto di confisca, fino a che non sia avvenuta la cessione, la distruzione o la vendita, gli aventi diritto possono ottenere la disponibilità delle merci presentando una dichiarazione diretta a vincolarle a un regime doganale, previo pagamento delle spese di custodia di pertinenza dell’Agenzia e di quelle già sostenute per la procedura di vendita, nonché dei diritti doganali dovuti, in caso di immissione in consumo nel territorio doganale.
5. Nei confronti dell’avente diritto che ottiene lo svincolo della somma residua di cui al comma 3 ovvero il recupero della disponibilità della merce di cui al comma 4 è contestata, ove ne ricorrano i presupposti, la violazione relativa alla mancata presentazione, entro il prescritto termine, della dichiarazione doganale.
6. Le merci invendute sono di regola distrutte, salvo che l’Agenzia non ritenga di acquisirle per un utilizzo a fini istituzionali o disporne la gratuita cessione a norma dell’articolo 75, comma 4, lettera a).
Serve un parere sul tuo caso concreto?
Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il contesto: la vendita delle merci abbandonate o non reclamate
L'articolo 77 del D.Lgs. 141/2024 disciplina la fase esecutiva successiva all'aggiudicazione all'asta o alla stipula di contratti di vendita delle merci che non sono state tempestivamente vincolate a un regime doganale e che l'ADM ha posto in vendita nell'ambito delle procedure per le merci abbandonate o non reclamate. Si tratta di una norma operativa che completa il ciclo della custodia temporanea e della vendita coatta, stabilendo le regole per la destinazione del ricavato e i diritti residui degli aventi diritto.
Il quadro di riferimento unionale è dato dagli articoli 198-199 del Reg. UE 952/2013, che disciplinano le misure che le autorità doganali possono adottare per le merci abbandonate o la cui disposizione non sia stata assolta nei termini. Il D.Lgs. 141/2024 specifica, sul piano nazionale, le modalità operative di queste procedure, attribuendo all'ADM un ruolo centrale sia come venditrice che come depositaria della somma residua.
Il perfezionamento della vendita come dies a quo per i regimi doganali
Il comma 1 stabilisce che dal perfezionamento della vendita - cioè dal momento in cui il contratto di compravendita o il verbale di aggiudicazione diventano definitivi ed efficaci - decorrono i termini entro i quali il nuovo acquirente deve vincolare le merci a un regime doganale oppure procedere alla riesportazione. Questo è un aspetto fondamentale per l'acquirente che partecipa all'asta delle merci doganali: non si acquista una merce libera da vincoli doganali, ma una merce che deve ancora essere «sdoganata».
Il nuovo proprietario (aggiudicatario) deve quindi presentare, entro i termini di legge, la dichiarazione doganale per l'immissione in libera pratica (se vuole importare definitivamente le merci nel territorio dell'Unione) oppure per un altro regime (ad es. deposito doganale, transito, uso finale) o, in alternativa, provvedere alla riesportazione. Il mancato rispetto di questi termini può comportare l'apertura di una nuova procedura di abbandono nei confronti dell'aggiudicatario, oltre alle relative sanzioni.
Ripartizione del ricavato: priorità e ordine di destinazione
Il comma 2 stabilisce un ordine di priorità preciso nella destinazione del ricavato della vendita, escludendo innanzitutto i diritti doganali (dazi all'importazione, IVA doganale e altri tributi doganali), che sono prelevati direttamente e non entrano nel flusso distributivo. La somma residua - cioè il prezzo di vendita al netto dei diritti doganali - è destinata:
Questa ripartizione tutela l'ADM da perdite derivanti dalla gestione di merci abbandonate, garantendo che i costi operativi siano in ogni caso recuperati prima di qualsiasi distribuzione residuale.
Il deposito della somma residua e la decadenza biennale
Il comma 3 introduce un meccanismo di deposito cauzionale della somma residua presso l'ADM, con un termine di decadenza di due anni dalla data della vendita. Gli aventi diritto - tipicamente il proprietario originario delle merci, o i suoi successori, o eventuali creditori con diritti sulle merci - possono richiedere la restituzione della somma residua entro questo termine.
Decorso inutilmente il biennio, la somma è incamerata a favore dell'Erario. Si tratta di una decadenza ex lege, non soggetta a interruzione o sospensione per cause ordinarie: l'avente diritto che non si manifesta entro due anni perde definitivamente il diritto alla somma residua. Per questo motivo, è fondamentale che gli operatori economici monitorino le comunicazioni ufficiali dell'ADM (tipicamente tramite raccomandata all'ultimo indirizzo noto o, nei casi di merce di ignoto proprietario, tramite pubblicazione in albo o avvisi pubblici) relative alle procedure di vendita che li riguardano.
Il recupero della disponibilità delle merci prima del perfezionamento della cessione
Il comma 4 prevede una importante valvola di salvataggio per l'avente diritto: anche dopo l'avvio della procedura di vendita, ma finché la cessione non si sia perfezionata (e salvo che le merci non siano già state oggetto di confisca), il titolare può riottenere la disponibilità delle merci presentando:
Questa disposizione riflette il principio generale del favor per la regolarizzazione volontaria rispetto alla procedura coattiva. L'ADM ha interesse a che la merce sia «sdoganata» regolarmente piuttosto che venduta all'asta, perché la vendita comporta costi gestionali elevati e spesso produce prezzi inferiori al valore di mercato.
La contestazione della violazione per dichiarazione tardiva
Il comma 5 introduce una disposizione di chiusura che ha una rilevanza sanzionatoria diretta: chi recupera la somma residua (comma 3) o la disponibilità delle merci (comma 4) è soggetto alla contestazione della violazione relativa alla mancata presentazione tempestiva della dichiarazione doganale, ove ne ricorrano i presupposti. Questa previsione garantisce che il recupero tardivo non «sani» automaticamente l'illecito amministrativo già consumato con l'omessa dichiarazione nei termini.
In sostanza, l'avente diritto che si risveglia tardivamente, recupera le merci o la somma, ma deve comunque fare i conti con la sanzione per l'omessa dichiarazione nel termine originario. La sanzione sarà quella prevista per la specifica violazione dal D.Lgs. 141/2024 (o dal Reg. UE 952/2013 per gli aspetti unionali), calcolata sulla base del debito doganale o del valore delle merci.
Il destino delle merci invendute
Il comma 6 disciplina il caso in cui la procedura d'asta si concluda senza aggiudicatari o con offerte inferiori alla base d'asta: le merci invendute sono di regola distrutte. La distruzione è la soluzione residuale che l'ADM adotta per liberare gli spazi di deposito e porre fine al ciclo di gestione delle merci abbandonate. Fanno eccezione due ipotesi: l'ADM può decidere di acquistare le merci per un utilizzo a fini istituzionali, oppure disporne la cessione gratuita ai soggetti indicati dall'art. 75, comma 4, lettera a) (tipicamente enti benefici o enti pubblici).
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Chi acquista merci all'asta doganale deve ancora presentare la dichiarazione doganale?
Sì. L'aggiudicatario acquista le merci che sono ancora soggette a vigilanza doganale: dal perfezionamento della vendita decorrono i termini per vincolare le merci a un regime doganale (es. importazione definitiva) o riesportarle. L'asta non sostituisce la dichiarazione doganale.
Entro quanto tempo il proprietario originario può recuperare la somma residua dopo la vendita all'asta?
Il termine è di due anni dalla data della vendita, a pena di decadenza. Trascorso questo periodo senza richiesta, la somma residua è incamerata dall'Erario e non è più recuperabile.
È possibile bloccare la vendita all'asta e recuperare le proprie merci?
Sì, ma solo fino al momento in cui la cessione non si è perfezionata e purché le merci non siano state confiscate. Il titolare deve presentare la dichiarazione doganale e pagare tutte le spese di custodia, di vendita già sostenute dall'ADM e i diritti doganali dovuti.
Come viene calcolata la parte residua del ricavato spettante al proprietario?
Dal prezzo di vendita si deducono in primo luogo i diritti doganali (dazi, IVA doganale), poi le spese di custodia e di vendita sostenute dall'ADM. Solo la somma che rimane dopo queste deduzioni è messa a disposizione degli aventi diritto.
Il recupero tardivo delle merci o della somma residua azzera la sanzione per omessa dichiarazione?
No. Il comma 5 dell'art. 77 prevede espressamente che all'avente diritto che recupera le merci o la somma residua venga contestata la violazione per mancata presentazione tempestiva della dichiarazione doganale, ove ne ricorrano i presupposti. Il recupero tardivo non sana l'illecito.