- Chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia un'associazione di tre o più persone finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati è punito con la reclusione da 3 a 8 anni.
- I semplici partecipanti all'associazione sono puniti con la reclusione da 1 a 6 anni.
- La pena è aggravata se gli associati sono dieci o più, se l'associazione è armata o se ricorrono altre aggravanti specifiche (fino a 5-15 anni per i capi, 4-10 anni per i partecipanti).
- La norma si applica anche ai delitti di contrabbando concernenti prodotti diversi dai tabacchi tradizionali (prodotti da fumo di nuova generazione ex artt. 62-quater ss. T.U. accise).
- È prevista una riduzione della pena da un terzo alla metà per chi si dissocia e collabora con le autorità di polizia o giudiziaria.
Testo dell'articoloVigente
Art. 86 D.Lgs. 141/2024 — Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati
Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)
1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall’articolo 84 ovvero dall’articolo 40-bis del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies di cui al citato testo unico, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.
2. Chi partecipa all’associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.
3. La pena è aumentata, se il numero degli associati è di dieci o più.
4. Se l’associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dall’articolo 85, comma 2, lettere d) o e), ovvero dall’articolo 40-ter, comma 2, lettere d) o e), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies del medesimo testo unico, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L’associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
5. Le pene previste dall’articolo 84 e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell’autore che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura degli autori del reato o per l’individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.
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Stesso numero, altri codici
- Art. 86 Reg. (UE) 2024/1689 — Diritto alla spiegazione dei singoli processi decisionali
- Art. 86 Cod. Amb. — deroghe
- Art. 86 D.Lgs. 159/2011 — Validità della documentazione antimafia
- Art. 86 D.Lgs. 209/2005 — Articolo abrogato
- Art. 86 D.Lgs. 42/2004 — Accordi con gli altri Stati membri dell'Unione europea
- Art. 86 CAD — Articolo abrogato
In sintesi
Indice dei contenuti
Inquadramento sistematico: il contrabbando associato nel D.Lgs. 141/2024
L'articolo 86 del D.Lgs. 141/2024 disciplina il reato di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati, collocandosi nel Titolo dedicato alle fattispecie penali di contrabbando. La disposizione ricalca, aggiornandola, la previgente disciplina del T.U. delle leggi doganali (D.P.R. 43/1973), adeguandola all'evoluzione del mercato illecito dei tabacchi — che oggi include non solo le sigarette tradizionali ma anche i nuovi prodotti da fumo (tabacco riscaldato, sigarette elettroniche con nicotina, ecc.) disciplinati dal T.U. delle accise (D.Lgs. 504/1995).
La norma si inserisce in un quadro di contrasto al traffico illecito di tabacchi che ha rilevanza anche internazionale, essendo l'Italia parte del Protocollo OMS per l'eliminazione del commercio illecito di prodotti del tabacco (FCTC Protocol, 2012) e dell'accordo di cooperazione tra l'UE e la Philip Morris International per il contrasto del contrabbando. Il ruolo dell'ADM nelle operazioni anticontrabbando è centrale: l'Agenzia dispone di un corpo di guardie doganali e coordina le operazioni con la Guardia di finanza e la Polizia di Stato.
La fattispecie base: struttura dell'associazione (commi 1 e 2)
Il reato richiede la presenza di tre o più persone associate con il fine di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 84 del D.Lgs. 141/2024 (contrabbando di tabacchi lavorati) o dall'art. 40-bis del T.U. accise (D.Lgs. 504/1995). La struttura dell'illecito è quella classica dell'associazione per delinquere ex art. 416 c.p., con le specificità dettate dalla finalità di contrabbando.
Elementi costitutivi del reato:
Il comma 1 distingue due categorie di soggetti attivi con trattamento sanzionatorio differenziato:
La norma estende espressamente l'applicazione ai delitti concernenti i prodotti di nuova generazione (sigarette elettroniche, prodotti a tabacco riscaldato, prodotti contenenti nicotina) di cui agli artt. 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies del T.U. accise. Questo aggiornamento è fondamentale: il mercato illecito di questi prodotti è in rapida crescita e la norma assicura che le organizzazioni criminali che vi operano siano sanzionate con la stessa severità di quelle dedite al contrabbando di sigarette tradizionali.
Le circostanze aggravanti (comma 3 e 4)
Il comma 3 prevede un'aggravante ad effetto comune per le associazioni composte da dieci o più partecipanti, lasciando al giudice la quantificazione dell'aumento nei limiti dell'aumento di un terzo previsto dall'art. 64 c.p.
Il comma 4 disciplina le aggravanti più rilevanti, che modificano i limiti edittali in modo significativo, prevedendo:
nei casi di:
La definizione di «associazione armata» fornita dalla norma stessa («quando i partecipanti hanno la disponibilità per il conseguimento delle finalità») è più ampia di quella del codice penale per la banda armata (art. 306 c.p.) e si avvicina all'interpretazione giurisprudenziale dell'art. 416-bis c.p. in tema di disponibilità collettiva di armi.
La dissociazione e la collaborazione: la causa di riduzione della pena (comma 5)
Il comma 5 introduce una causa di riduzione della pena da un terzo alla metà per il soggetto che, dissociandosi dagli altri associati, si adopera concretamente per evitare che l'attività delittuosa produca ulteriori conseguenze, in particolare:
Questa disposizione è uno strumento tipico del diritto penale speciale tributario e doganale per incentivare la collaborazione processuale. La riduzione è applicabile sia ai capi sia ai semplici partecipanti, a condizione che la dissociazione sia genuina e il contributo alla giustizia sia concreto e verificabile. Non è sufficiente la mera confessione personale: occorre che l'apporto informativo sia «decisivo», termine che nella prassi giudiziaria richiede che le indicazioni del dissociato abbiano effettivamente consentito l'individuazione di altri correi o il recupero di beni.
Profili operativi per ADM e forze dell'ordine
Sul piano operativo, l'art. 86 è strettamente connesso all'attività di contrasto che l'ADM svolge in coordinamento con la Guardia di finanza e la Direzione distrettuale antimafia, in quanto il contrabbando di tabacchi a livello associato presenta spesso connessioni con la criminalità organizzata. Le investigazioni per questo reato comportano tipicamente intercettazioni telefoniche e ambientali, attività undercover e operazioni internazionali coordinate nell'ambito di OLAF (Ufficio europeo per la lotta antifrode) e di EMPACT (European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats).
Per gli operatori economici del settore tabacchi (produttori, distributori, concessionari), la norma assume rilievo anche sotto il profilo della responsabilità degli enti (D.Lgs. 231/2001): le aziende devono dotarsi di modelli organizzativi che prevedano presidi di compliance specifici per il rischio di contrabbando, inclusi controlli sui canali di distribuzione e monitoraggio delle movimentazioni di tabacchi lavorati.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti