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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Vedi anche
→art. 77 CP→art. 78 CP→art. 80 CP→art. 81 CP→Cost. art. 97 - Buon andamento e imparzialità della PA→L. 241/1990 art. 1 - Princìpi del procedimento amministrativo→L. 241/1990 art. 3 - Motivazione del provvedimento→Art. 76 D.Lgs. 36/2023 – Procedure ristrette→Art. 82 D.Lgs. 36/2023 – Avvisi di aggiudicazione→Art. 75 D.Lgs. 36/2023 – Procedure aperte→Art. 83 D.Lgs. 36/2023 – Criteri di aggiudicazione→Art. 74 D.Lgs. 36/2023 – Disponibilità elettronica dei documenti di gara
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Collocazione sistematica nell'art. 79 del Codice del 2023
L'art. 79 del D.Lgs. 36/2023 si colloca nel Libro II Parte II dedicato a «Istituti e clausole comuni» del nuovo Codice dei contratti pubblici, entrato in vigore il 1° luglio 2023 in attuazione della delega contenuta nella legge 21 giugno 2022, n. 78. La disposizione, rubricata «partenariato per l'innovazione», sostituisce le corrispondenti previsioni del precedente Codice (D.Lgs. 50/2016) e va letta in coerenza con i principi generali enunciati nei primi dodici articoli del Codice, in particolare il principio del risultato, il principio della fiducia e il principio di accesso al mercato. Il nuovo testo, frutto del lavoro del Consiglio di Stato in sede consultiva, persegue obiettivi di semplificazione, certezza giuridica e auto-esecutività, contenendo nel corpo del Codice (e nei suoi allegati) gran parte delle disposizioni un tempo demandate al regolamento attuativo.
La scelta della procedura e l'iter di gara
La disciplina contenuta nell'art. 79 regola un segmento del procedimento di scelta del contraente che si articola, secondo lo schema dell'art. 17, in determinazione a contrarre, pubblicazione del bando, presentazione delle offerte, verifica dell'anomalia ed aggiudicazione. La selezione tra procedura aperta, procedura ristretta, procedura negoziata, dialogo competitivo e partenariato per l'innovazione deve avvenire nel rispetto del principio di proporzionalità e con motivazione adeguata, da rendere già in sede di determinazione a contrarre. Il giudice amministrativo verifica la coerenza della scelta procedurale rispetto al valore del contratto, all'oggetto della prestazione e alle condizioni di mercato. Il mancato rispetto delle regole sui termini, sulla pubblicità e sui criteri di selezione costituisce vizio di legittimità deducibile con il rito accelerato dell'art. 120 c.p.a.
Raccordo con il codice civile, con la L. 241/1990 e con il vecchio Codice
L'applicazione dell'art. 79 richiede un costante raccordo con il codice civile, soprattutto nelle parti che disciplinano l'obbligazione (artt. 1173 ss.), il contratto in generale (artt. 1321 ss.) e l'appalto (artt. 1655 ss.); con la L. 241/1990 sul procedimento amministrativo, applicabile ai contratti pubblici come disciplina di principio (cfr. art. 29 L. 241/1990); e con il previgente D.Lgs. 50/2016, le cui regole continuano ad applicarsi alle procedure indette anteriormente al 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 226. Per gli interventi PNRR e PNC restano operative le disposizioni speciali di accelerazione, salvo quanto eventualmente modificato dal cd. correttivo al Codice (D.Lgs. 209/2024). Il giudice amministrativo, nell'interpretare la disposizione, fa applicazione dei principi di continuità interpretativa rispetto all'orientamento maturato sul Codice del 2016, ove compatibile.
Massime di Cassazione
Cass. Corte Cost., sent. n. 235/2022
Perché è importante: Tutela della concorrenza nelle gare
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Bando-tipo
Schemi di disciplinare e bando-tipo ANAC per le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture.
Casi pratici
Caso 1: Tizio RTI impugna l'aggiudicazione
Tizio, mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese, impugna davanti al TAR l'aggiudicazione disposta da Caio, RUP della stazione appaltante. Lamenta la violazione dell'art. 79 sotto il profilo della motivazione delle valutazioni tecniche. Il giudice, accolta la censura, annulla l'aggiudicazione e dispone la rinnovazione del segmento procedimentale viziato.
Domande frequenti
Da quando si applica l'art. 79 del D.Lgs. 36/2023?
L'art. 79 del Codice dei contratti pubblici si applica dalle procedure avviate dal 1° luglio 2023, data di entrata in vigore del nuovo Codice (art. 229). Le procedure indette prima di tale data restano disciplinate dal D.Lgs. 50/2016.
Quali sono le procedure ordinarie di scelta del contraente nel Codice del 2023?
Procedura aperta, procedura ristretta, procedura competitiva con negoziazione, dialogo competitivo e partenariato per l'innovazione. Per il sotto-soglia esistono regimi semplificati (art. 50).
La scelta della procedura è discrezionale per la stazione appaltante?
Sì, ma deve essere motivata nella determinazione a contrarre alla luce dell'oggetto, del valore e delle condizioni di mercato. Il TAR può censurare scelte irrazionali o sproporzionate.